COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 12/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 32.- RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING BOZZANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SPORTING BOZZANO/CAPEZZANO PIANORE DEL 20.03.2016 (sospesa al 4′ del s.t. sul risultato di 1-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 12/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 32.- RECLAMO DELL'A.S.D. SPORTING BOZZANO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING BOZZANO/CAPEZZANO PIANORE DEL 20.03.2016 (sospesa al 4' del s.t. sul risultato di 1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 54 del 24.3.2016; -il G.S.T. in relazione alle decisioni adottate nella seduta del 23.3.2016 riguardanti la gara indicata in epigrafe, a seguito del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Soc. Sporting Bozzano con fax del 21.03.2016; -esaminato, ai sensi dell'art. 46, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo trasmesso secondo le modalita' e nei termini previsti dalle norme in vigore dalla Soc. Sporting Bozzano, a mezzo raccomandata spedita il 26.03.2016, con il quale la citata Societa' ha chiesto la ripetizione della gara in questione, adducendo che nel corso della gara stessa non si erano verificate situazioni tali da giustificare la sospensione della medesima da parte dell'arbitro; - esaminati il rapporto relativo all'incontro e l'allegato al rapporto, fatti pervenire dal direttore di gara, nonche' il supplemento di rapporto reso a chiarimenti da quest'ultimo , supplemento durante il quale lo stesso ha confermato integralmente quanto inizialmente riportato; appurato, a conclusione degli accertamenti, che: a) al 22' e al 47' del primo tempo ed al 2' del secondo tempo venivano espulsi tre calciatori dello Sporting Bozzano; b) al 4' del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere temporaneamente la gara poiche' , in considerazione dei precedenti provvedimenti disciplinari e dopo la seconda rete del Capezzano Pianore, i calciatori locali, incitati dal pubblico, nonostante i richiami del D.G., lo accerchiavano minacciosamente impedendogli di far riprendere regolarmente la gara; c) successivamente l'arbitro invitava la squadra locale a riprendere il gioco tramite il capitano della Soc. Sporting Bozzano, Petracci Giacomo, ma poiche' lo stesso non forniva alcuna collaborazione, il D.G. gli notificava verbalmente l'espulsione rivolgendosi quindi al vice-capitano Puccetti Daniele; d) anche il Puccetti si comportava in modo analogo a quello posto in essere dal Petracci, motivo per cui anche a lui veniva notificata verbalmente l'espulsione; e) a seguito dell'atteggiamento di totale disobbedienza nei confronti dell'arbitro posto in essere dai predetti due giocatori della Soc. Sporting Bozzano (gia' sanzionati con provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 54 del 24.03.2016) , l'arbitro stesso sospendeva definitivamente l'incontro, essendo venuto meno anche il numero minimo dei calciatori in campo; - visto il punto 13 della Guida Pratica, relativa alla regola 5 del Giuoco del Calcio, dell'Associazione Italiana Arbitri (edizione 2011), in base al quale ''in caso di disobbedienza da parte di una squadra, l'arbitro dovra' chiedere al capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni ad un comportamento corretto. Qualora il capitano si dimostrasse solidale con i compagni dovra' essere espulso. L'arbitro, poi, rivolgera' lo stesso invito al vice capitano ed in caso di ulteriore rifiuto, espellera' anche lui con conseguente sospensione definitiva della gara''Â….;- accertato, sulla base del rapporto nonche' del supplemento fatti pervenire dal direttore di gara e di quanto emerso dal supplemento dallo stesso rilasciato (atti che, ai sensi dell'art. 35 - punto 1.1 - fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, anche perche' gli atti medesimi non presentano contraddizioni, lacune o incongruenze), che l'arbitro nella circostanza ha operato applicando correttamente le norme in vigore, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalle disposizioni federali e dalle ''Regole del Giuoco'' e ''Decisioni Ufficiali'', cosi' come sancito dall'art. 64, punto 1, delle N.O.I.F.; - rilevato, pertanto, che la Soc. Sporting Bozzano non puo' che essere ritenuta responsabile della sopradescritta situazione che ha pregiudicato il regolare svolgimento della gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana delibera di: a) infliggere, ai sensi dell'art. 17, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara suindicata a carico della Soc. Sporting Bozzano per 0-3; b) respingere il reclamo presentato dalla Soc. Sporting Bozzano di Bozzano (Lucca) con conseguente addebito della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 33/13del C.G.S..
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