COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 33.- RECLAMO DELL’A.S.D. VALDARBIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITOGARA CASTIGLIONESE/VALDARBIA CALCIO DEL 10.04.2016 (2-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
33.- RECLAMO DELL'A.S.D. VALDARBIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITOGARA CASTIGLIONESE/VALDARBIA CALCIO DEL 10.04.2016 (2-1). L'A.S.D. Valdarbia Calcio propone reclamo avverso la regolarita' della gara disputata a Castiglione della Pescaia 10 aprile 2016 con il G.S. Castiglionese nell'ambito del Campionato di Prima Categoria , conclusasi con il punteggio di 2-1, segnalando che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati dal 1.1.1994 in poi ed uno dal 1.1.1995). Tanto premesso, rileva il G.S.T. che il reclamo e' infondato . Risulta dagli atti ufficiali che il G.S. Castiglionese entro' in campo con i tre ''giovani'' previsti dalla normativa (n. 1 Saletti 1995 - n.6 Minucci 1994 - n. 8 Magrini 1995). Premesso cio' si rileva dal rapporto arbitrale che al 19' del s.t. venne espulso il n. 8 del G.S. Castiglionese Magrini Filippo (1995) e che poi la societa' ospitante, sostitui' al 23' del s.t. e, come precisato dal D.G. interpellato telefonicamente, ''contemporaneamente e senza che il gioco fosse ripreso'', il calciatore n. 7 Smajli 1993 con il n. 15 Silvestri 1996 ed il calciatore n. 6 Minucci 1994 con il n. 13 Panfilo T. 1992. Tali risultanze, rilevabili dal referto e dalle distinte originali ed ufficiali ivi allegate, nonche' dai dati acquisiti dall'ufficio tesseramento evidenziano quindi che l'odierna societa' reclamata ha sostanzialmente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di calciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta'. Il rigetto del reclamo comporta l'addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Valdarbia Calcio di Monteroni d'Arbia (Siena) e dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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