COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 141 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 54 del 24.03.2016 Reclamo dell‟U.S. GALLICANO avverso la squalifica inflitta al calciatore Orsucci Andrea fino al 24.05.2016 (2 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 141 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 54 del 24.03.2016 Reclamo dell‟U.S. GALLICANO avverso la squalifica inflitta al calciatore Orsucci Andrea fino al 24.05.2016 (2 mesi). Il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata comminata al calciatore Orsucci Andrea la squalifica fino al 24.05.2016, „per aver afferrato il polso del D.G. nel tentativo di impedirgli l‟ammonizione di un compagno, senza procurare dolore alcuno all‟Arbitro‟, viene impugnato dalla società Gallicano in quanto ritenuto eccessivo. Rileva in proposito la reclamante che il gesto del calciatore non è stato violento, ma istintivo, tanto che non ha cagionato conseguenze dolorose al direttore di gara. Chiede la riduzione della squalifica. La Corte, richiesto ed acquisito ai fini istruttori un supplemento di rapporto dal direttore di gara, così decide. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. Contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, la condotta tenuta dal calciatore presenta elementi indiscutibilmente riconducibili ad un atteggiamento di violenza, caratterizzandosi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, per essere finalizzata ad interrompere volontariamente ed intenzionalmente l'adozione del provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, bloccandogli il braccio e impedendogli, di fatto, di portare a compimento la propria azione. Tale gesto si è, infatti, concretizzato nell‟afferrare il braccio sinistro del direttore di gara, al fine di impedire, seppur per un breve lasso di tempo, l‟ammonizione di un compagno di squadra. La sanzione, pertanto, appare correttamente calibrata dal Giudice Sportivo, non assumendo rilievo il fatto che la condotta del calciatore non sia stata produttiva di conseguenze dolorose per il direttore di gara, in quanto circostanza già 'pesata' dal Giudice Sportivo. Sanzione congrua. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -respinge il reclamo della società Gallicano; -conferma il provvedimento impugnato; -ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo .
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