COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 133 / R – stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto dalla Società U.S. Tirrenia in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato, fino al 17/1/2017, l‟Allenatore Signor Carboni Diego. (C.U. n. 53/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 133 / R - stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto dalla Società U.S. Tirrenia in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato, fino al 17/1/2017, l‟Allenatore Signor Carboni Diego. (C.U. n. 53/2016). Con tempestivo reclamo il legale rappresentante dell‟U.S. Tirrenia chiede una riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della sanzione comminata che “…appare forse eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta, seppur grave e deprecabile posta in essere dal signor Diego Carboni.” Dopo aver esplicitamente affermato la “veridicità” dei fatti riportata sugli atti ufficiali manifesta le scuse proprie e del Signor Carboni sia al D.G. che agli Organi Federali ed afferma che le frasi da questi rivolte non sono da intendersi quali espressioni di un comportamento discriminatorio nei confronti del D.G. ma costituiscono sia la risultante dello stress emotivo cui l‟Allenatore soggiaceva in quel momento a causa dell‟infausto esito della gara, sia la particolare situazione personale del momento. Conclude, come indicato in premessa, per la riduzione della sanzione e formula espressa richiesta di audizione propria ed, eventualmente, anche del tesserato oggetto del provvedimento impugnato. La Corte, dopo aver constatato che nonostante la rituale convocazione disposta non si è presentato all‟odierna riunione alcun esponente della Società reclamante, rileva che il reclamo è fondato unicamente su uno degli episodi che, ascritti al Carbone e confermati in toto con il reclamo, sono così riportati sul provvedimento impugnato: “A fine gara assumeva atteggiamento intimidatorio ed offensivo nei confronti dell'Arbitro. Successivamente ostacolava il rientro negli spogliatoi del D.G., colpendolo col petto e mantenendo una distanza ravvicinata evidentemente provocatoria. In quel frangente, alla presenza dei calciatori del Tirrenia, il sig. Carboni pronunciava frase di discriminazione per motivi territoriali, ripetendola per ben tre volte. Persisteva nel contegno offensivo e discriminatorio anche dopo che il D.G. era riuscito ad entrare nel proprio spogliatoio, ribadendo le frasi oltraggiose ed intimidatorie a gran voce alla presenza di coloro che erano all'interno dell'area spogliatoi.” In sede di supplemento di rapporto il D.G., reso edotto del contenuto del reclamo, dopo aver confermato integralmente il rapporto di gara, ha ulteriormente precisato la natura delle minacce rivoltegli dal Carboni consistita nell‟essere egli in grado di fargli interrompere l‟attività arbitrale in virtù di proprie conoscenze in ambito federale. Ha quindi confermato il contatto fisico subìto,”una pettata”, dalla quale non ha riportato tuttavia danni fisici; ha descritto il successivo confronto testa a testa ed ha ripetuto le parole di carattere discriminatorio di tipo “territoriale” che gli sono state rivolte non solo nell‟immediatezza della fine della gara ma anche mentre si trovava all‟interno dello spogliatoio. Gli addebiti, pacificamente riconosciuti dalla reclamante nella loro interezza, posti a base del provvedimento disciplinare, sono analiticamente riportati sul rapporto di gara e sul successivo supplemento dei quali si ricorda il valore probatorio. Il provvedimento impugnato deve essere quindi esaminato esclusivamente sotto l‟aspetto dell‟entità della sanzione che deve essere determinata con riferimento a ciascuna delle violazioni commesse. Sulla base delle proprie decisioni il Collegio osserva quanto segue: - le minacce al D.G. vengono di norma sanzionate con la squalifica o l‟inibizione per 15 (quindici) giorni ove non ricorrano circostanze aggravanti. - i comportamenti di carattere discriminatorio vengono sanzionati dal II comma dell‟art. 11 del C.G.S. il quale dopo aver stabilito cosa costituisce “comportamento discriminatorio” equipara le offese denigratorie di carattere territoriale a quelle di carattere etnico e prevede – nel caso che esse siano state profferite da Dirigenti – la sanzione minima edittale di mesi quattro. - il contatto fisico – definito “pettata” – può essere equiparato ad una spinta gesto che, per costanza di decisioni del Giudicante, è sanzionato con una squalifica compresa tra i tre ed i sei mesi a seconda delle modalità del contatto, sempreché non sia stato causa di conseguenze fisiche. La Corte, nel precisare che la situazione soggettiva del Tesserato pur comprensibile sotto l‟aspetto umano, non può avere alcuna rilevanza agli effetti del giudizio disciplinare, ritiene che il complesso dei fatti attribuiti al Signor Carboni trova idonea sanzione nella squalifica per mesi 8 (otto). P.Q.M. in accoglimento del reclamo infligge al Signor Carboni Diego la squalifica fino al 17 novembre 2016. Dispone che la tassa di reclamo sia restituita ove versata.
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