COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 131 stagione sportiva 2015/2016 Gara Banti Barberino – Vaianese (2-2) del 12.03.2016. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 49 del 16 marzo 2016 D.P. Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 131 stagione sportiva 2015/2016 Gara Banti Barberino – Vaianese (2-2) del 12.03.2016. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 49 del 16 marzo 2016 D.P. Prato. Reclama l‟A.S.D. Banti Barberino avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. di Prato: -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 1.000,00 (S. BANTI BARBERINO) Di cui euro 100,00 per presenza di persone non autorizzate nel recinto degli sposgliatoi. Di cui euro 100,00 per ingiurie e minacce ripetute al D.G.. Di cui euro 300,00 per lancio e scoppio di petardo. Di cui euro 500,00 per aggressione a fine gara da parte di pubblico e tesserati non identificati, uno dei quali colpiva il D.G. con uno sputo.”; -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 16/07/2016 TANTULLI FRANCO (S. BANTI BARBERINO) Entrava non autorizzato sul terreno di gioco, insultando e minacciando il D.G.; continuava quindi dopo l‟espulsione a offendere il D.G. entrando a fine partita nel recinto spogliatoi non autorizzato.” -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 16/11/2016 GIANGRANDI ELIA (S. BANTI BARBERINO) Espulso a seguito di condotta violenta nei confronti di un avversario, calciava con violenza il pallone verso il D.G. colpendolo senza procurargli dolore. Cercava quindi di aggredire il D.G. minacciandolo di morte e cercando di colpirlo con un pugno non riuscendovi perché bloccato di forza dai suoi compagni. SQUALIFICA FINO AL 16/09/2016 ALESSANDRO NICOLAS (S. BANTI BARBERINO) Espulso per ingiurie, minacciava il D.G. cercando di aggredirlo, bloccato dai suoi compagni. A fine gara al rientro negli spogliatoi, spingeva con forza il D.G. facendogli fare circa due metri e causandogli, nel tentativo di evitare di cadere, una lesione senza grave dolore alla caviglia.”. -“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE DREONI NIKITA (S. BANTI BARBERINO) A fine gara insultava e minacciava il D.G. partecipando alla rissa all‟uscita dello spogliatoio.”. La Società reclamante nel proprio gravame fa rilevare quanto segue. Circa l‟ammenda osserva che nel recinto spogliatoi le uniche due persone non iscritte al referto erano il presidente ed il direttore sportivo. Circa la sanzione inflitta al calciatore Giangrandi Elia osserva innanzitutto che quest‟ultimo avrebbe solo accennato ad una reazione e che lo stesso sarebbe quindi stato espulso per somma di ammonizioni e non con un rosso diretto. Inoltre lo stesso, al momento del provvedimento disciplinare, avrebbe calciato il pallone in gesto di stizza senza volontà di colpire il D.G. che comunque non sarebbe stato colpito. Circa la sanzione inflitta all‟allenatore Tantulli Franco si rileva soltanto che lo stesso sarebbe rientrato negli spogliatoi soltanto per ritirare i propri effetti personali senza proferire alcuna ingiuria e/o minaccia verso il D.G.. Circa la sanzione inflitta al calciatore Alessandro Nicolas, pur non negando il gesto in sé, si precisa che la spinta all‟arbitro si sarebbe verificata nella concitazione seguita al momento del rientro negli spogliatoi. Circa la sanzione inflitta al calciatore Dreoni Nikita si osserva che quest‟ultimo si sarebbe limitato a rivolgersi al D.G. a fine gara per mostrargli il naso insanguinato a seguito di un pugno da parte di un avversario, nonostante ciò l‟Arbitro avrebbe ritenuto di dovergli notificare il provvedimento di espulsione. In ragione di quanto esposto in reclamo la Società S. Banti Barberino chiede una riduzione sia in ordine alle squalifiche inflitte ai propri tesserati, sia in ordine all‟ammenda comminata alla Società. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest‟ultimo confermava integralmente quanto già riportato ne proprio referto, precisando tuttavia che a fine gara era presente nel recinto spogliatoi una persona qualificatasi come direttore sportivo che cercava di entrare in ogni modo nello spogliatoio arbitrale, dove invece, come da regolamento, può essere ammesso solo il dirigente accompagnatore per il ritiro dei documenti. In ordine all‟ammenda si rileva come gli addebiti contestati trovino effettivamente riscontro negli atti ufficiali di gara. Peraltro osserva questo Collegio che nella singolare ripartizione dell‟ammenda operata dal G.S.T. in motivazione emerge che lo scoppio del petardo sarebbe stato sanzionato con un importo inferiore al minimo edittale previsto dall‟art. 12 comma 6 del C.G.S., tuttavia, pur a fronte di tale incongruenza, la sanzione pecuniaria valutata nel suo complesso appare comunque congrua, infatti pur nella gravità degli altri addebiti contestati ai sostenitori e tesserati locali la sanzione comminata dal G.S.T. per tali ulteriori condotte (avendo sempre come riferimento la cennata ripartizione operata dal primo giudice nella motivazione del provvedimento), appare lievemente eccessiva venendo così in sostanza a compensare l‟insufficienza dell‟ammenda nella parte relativa allo scoppio del petardo. In ordine alla squalifica dell‟allenatore, dalle risultanze degli atti ufficiali, a parere di questa Corte la stessa appare congrua, infatti la condotta offensiva posta in essere dallo stesso non si è limitata a quella tenuta “a caldo” in campo al momento dell‟allontanamento ma è stata dallo stesso reiterata, non solo dalle tribune, ma anche a fine gara con l‟aggravante di essere altresì entrato indebitamente (in quanto espulso) nel recinto spogliatoi. La somma di tali comportamenti, anche in ragione della funzione educativa che deve essere rivestita da un allenatore di una squadra di ragazzi adolescenti, sicuramente non ha contribuito a placare gli animi (nel caso di specie peraltro piuttosto accesi come dimostrano anche le varie sanzioni disciplinari comminate) e la squalifica deve quindi ritenersi senz‟altro ben commisurata a quanto contestato. In ordine alla squalifica del calciatore Giangrandi Elia dalle risultanze degli atti ufficiali trovano conferma i fatti per i quali è stata inflitta la sanzione in questa sede impugnata; cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate, occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Deve innanzitutto rilevarsi come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della Corte, incongrue per difetto. Appare infatti evidente a chiunque abbia letto un qualsiasi Comunicato Ufficiale del C.R. Toscana come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara e confermati nelle richieste osservazioni fornite dal D.G. siano stati oggetto di sanzione sensibilmente inferiori a quelle costantemente comminate da questa Corte. Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia la palla verso il D.G. e lo attinge, pur senza arrecargli danno, con almeno un anno di squalifica, dovendosi senza meno qualificare tale gesto come violento. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, la sanzione irrogata al calciatore Giangrandi si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma 3 C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. Nel determinare la squalifica a carico del Giangrandi deve necessariamente tenersi conto non solo del gesto violento (che ovviamente non può trovare alcuna giustificazione nella stizza del giocatore) ma anche delle gravi minacce pronunciate all‟indirizzo dell‟Arbitro, nonché del successivo contegno assunto dal calciatore allorché tenta di colpire il D.G. con un pugno non riuscendovi grazie al fattivo intervento di alcuni compagni di squadra e dell‟assistente di parte che lo portavano via a forza. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Alessandro Nicolas, infatti anche in quest‟ultimo caso la sanzione inflitta dal G.S.T. appare senz‟altro incongrua per difetto e merita di essere inasprita. Il calciatore non si limita a proferire “a caldo” offese e gravi minacce all‟indirizzo del D.G. ed a cercare di aggredirlo, non riuscendovi per il fattivo intervento di alcuni compagni di squadra che lo bloccavano e lo portavano via, ma aspetta l‟Arbitro a fine gara spingendolo violentemente con le mani sulla schiena, gesto particolarmente deplorevole anche per le conseguenze determinate in danno dell‟Arbitro il quale per cercare di evitare di cadere si procurava una distorsione della caviglia tale da causargli breve ed intenso dolore. Orbene la spinta rappresenta un gesto che, per costanza di decisioni del Giudicante, è sanzionato con una squalifica compresa tra i tre ed i sei mesi a seconda delle modalità del contatto, nonché, come nel caso di specie, delle conseguenze (il D.G. lamenta appunto breve ed intenso dolore). Conseguentemente già la sanzione riguardante solo tale parte della condotta del calciatore risulterebbe – di fatto - assorbente dell‟intera sanzione inflitta dal G.S.T. ed oggi impugnata, tuttavia nella sua quantificazione la squalifica dovrà tenere evidentemente conto anche del comportamento tenuto precedentemente in campo dal medesimo calciatore ed essere decisamente afflittiva in applicazione di uno dei principi generali dell‟Ordinamento della Giustizia Sportiva. Infine in ordine alla squalifica del calciatore Dreoni Nikita questa Corte ritiene che la stessa risulti ben commisurata con riferimento alla condotta, che trova puntuale conferma negli atti ufficiali, contestata al medesimo a fine gara, ciò anche perché nella situazione complessiva di particolare tensione che si era instaurata deve essere valutata con particolare rigore e severità la circostanza di aver partecipato anche all‟accerchiamento dell‟Arbitro insieme ad altre persone una volta che quest‟ultimo si stava accingendo ad abbandonare l‟impianto di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo riformulando le sanzioni inflitte ai calciatori Giangrandi Elia e Nicolas Alessandro che vengono così determinate: - al calciatore Giangrandi Elia, la squalifica fino al 16.05.2017 anziché 16.11.2016; - al calciatore Alessandro Nicolas la squalifica fino al 16.12.2016 anziché 16.09.2016. Conferma in toto tutte le altre sanzioni inflitte dal G.S.T. competente. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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