COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140 stagione sportiva 2015/2016 Gara Poggio a Caiano – Elba 97 (3-4) del 19/03/2016. Campionato di Calcio a 5 Toscana C2. In C.U. n.54 del 24/03/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140 stagione sportiva 2015/2016 Gara Poggio a Caiano – Elba 97 (3-4) del 19/03/2016. Campionato di Calcio a 5 Toscana C2. In C.U. n.54 del 24/03/2016 C.R.T. Reclama la società Poggio a Caiano avverso l‟ammenda di €.160,00 inflitta dal G.S. “Per insufficiente custodia dell‟autovettura del D.G. che rimaneva danneggiata. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G. purchè siano stati osservati gli adempimenti previsti. La reclamante respinge l‟addebito sostenendo che il D.G. al suo arrivo “non si è preso cura di presentarsi ai nostri dirigenti e affidargli la macchina mostrando loro eventuali danni precedenti” Rileva che l‟arbitro non ha rispettato le procedure di rito e che lo stesso, a fine gara, si è presentato ai dirigenti chiedendo loro di costatare i danni alla sua autovettura. Sostiene infine di non essere in grado di sapere se i danni lamentati erano o meno presenti precedentemente alla gara. L‟arbitro, nel secondo supplemento di rapporto, conferma di avere consegnato le chiavi della sua autovettura a un dirigente della società ospitante riferendo allo stesso il luogo ove era parcheggiata, asserendo che era sua aspettativa che il dirigente della società ospitante si recasse da solo o da lui accompagnato a constatare eventuali danni pregressi. Allega n.11 fotografie del veicolo danneggiato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Dal rapporto di gara corredato di un supplemento e dal supplemento richiesto dal Collegio si evince chiaramente che l‟arbitro prima dell‟inizio della gara ha provveduto a consegnare le chiavi della sua auto ad un dirigente della società Poggio a Caiano riferendo allo stesso il luogo preciso dove era parcheggiata la stessa significandone anche il modello ma non la targa. Nel secondo supplemento vi è poi una dichiarazione ulteriore dell‟arbitro il quale sostiene che si sarebbe aspettato che il dirigente si recasse da solo o in sua compagnia a verificare l‟auto prima della gara. Orbene, proprio a tutela dell‟incolumità del veicolo arbitrale, nel caso in cui l‟arbitro ed eventualmente gli assistenti usino il mezzo proprio, la F.I.G.C.- Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l‟Attività Giovanile e scolastica e l‟Associazione Italiana Arbitri con la circolare n.12 del 12/11/2004 allegata al C.U. n.20 hanno provveduto a dettare i criteri cui i Direttori di gara e gli Assistenti si devono uniformare al fine di attuare una corretta procedura. Il primo punto del citato accordo prevede che l‟arbitro e gli eventuali assistenti devono “chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell‟autovettura”. Il testo citato appare assolutamente chiaro e sancisce un vero e proprio onere per l‟arbitro di chiedere al dirigente il luogo ove parcheggiare, consegnargli le chiavi e constatare con lo stesso lo stato dell‟autovettura. Nel caso di specie non risultano espletate le formalità normativamente indicate in quanto l‟arbitro ha per prima cosa parcheggiato l‟autovettura in un luogo da lui scelto in autonomia e successivamente consegnato le chiavi al dirigente, contravvenendo così alla scansione degli adempimenti previsti dal dettato normativo. A nulla pertanto vale la presunzione dell‟arbitro circa il fatto che avrebbe dovuto essere il dirigente ad informarsi sullo stato della vettura in quanto era suo preciso dovere (il termine “dovranno” indicato nella circolare è assolutamente obbligatorio) attenersi alla procedura indicata e indirizzata proprio a salvaguardia del bene di proprietà o comunque in uso da parte dell‟arbitro (o degli assistenti). Da quanto esposto pertanto nessuna sanzione può essere comminata alla società non avendo l‟arbitro adempiuto alle precise disposizioni in materia. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo cassando la decisione del G.S. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it