F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CFA del 15 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. ASTARITA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER L’ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS OLTRE A SQUALIFICA DI ULTERIORI ANNI 3 E AMMENDA DI € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. CICCARONE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, OLTRE A INIBIZIONE DI ULTERIORI ANNI 5 E MESI 6 E AMMENDA DI € 85.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL SIG. IANNAZZO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. MOXEDANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE PER ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS, OLTRE A ULTERIORE INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 5. RICORSO DEL SIG. RUGA MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 6. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 4.500,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 7. RICORSO DELLA POL. PRO EBOLITANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 9. RICORSO DEL SSC.D. FRATTESE S.R.L., (GIÀ ASD NEROSTELLATI FRATTESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CFA del 15 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. ASTARITA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER L’ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS OLTRE A SQUALIFICA DI ULTERIORI ANNI 3 E AMMENDA DI € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. CICCARONE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, OLTRE A INIBIZIONE DI ULTERIORI ANNI 5 E MESI 6 E AMMENDA DI € 85.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL SIG. IANNAZZO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. MOXEDANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE PER ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS, OLTRE A ULTERIORE INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 5. RICORSO DEL SIG. RUGA MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 6. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 4.500,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 7. RICORSO DELLA POL. PRO EBOLITANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 9. RICORSO DEL SSC.D. FRATTESE S.R.L., (GIÀ ASD NEROSTELLATI FRATTESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Con separati ricorsi, i sigg.ri Astarita Salvatore, Ciccarone Antonio, Iannazzo Pietro, Moxedano Mario, Ruga Mauro, nonché le società SS Akragas Città dei templi srl, Pol. Pro. Eboilitana ASD, Sorrento Calcio srl, SSCD Frattese srl (già ASD Nerostellati Frattesa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno proposto, come assistiti e difesi, reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 48/TFN del 01 febbraio 2016. Con detta pronuncia il predetto Tribunale, in esito al deferimento con nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4 novembre 2016 del Procuratore Federale della FIGC, ha inflitto le seguenti sanzioni: -Sig. ASTARITA Salvatore: > squalifica di anni 3 per violazione (ex art. 9 CGS), in continuazione; > sempre in continuazione, squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni (art. 6, comma 2 e 5; art.7, comma1, 2 e 7, CGS); > ammenda di € 60.000,00; -Sig. CICCARONE Antonio: > inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 per associazione (ex art.9 CGS), in continuazione; > sempre in continuazione, inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni; > ammenda di € 85.000,00; -Sig. IANNAZZO Pietro: > inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 6; > ammenda di euro 50.000,00; -Sig.MOXEDANO Mario: > inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5 e preclusione per associazione ex art. 9 CGS, in continuazione; > sempre in continuazione, inibizione di anni 3 e mesi 3 per le altre accertate violazioni. -RUGA Mauro: > inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 6; > ammenda di euro 30.000,00; -Società SS Srl AKRAGAS Città dei templi s.r.l.: > 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016; > ammenda di € 4.500,00. -Società Pol. Pro.Ebolitana ASD: > ammenda di euro 3.000,00. -Società Sorrento Calcio: > 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 > ammenda di € 10.000,00; -Società SSCD Frattese srl (già Nerostellati Frattesesrl): > un (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016. Premessa Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Coinvolte in queste attività illecite e, comunque, per quanto qui rileva, antisportive e disciplinarmente vietate, anche diversi tesserati, in quanto tali, pertanto, sottoposti alla giurisdizione sportiva della FIGC. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Il Deferimento della Procura Federale Nell'atto di deferimento (provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp) la Procura federale svolge, anzitutto, una serie di considerazione generali in ordine al materiale probatorio acquisito, ai relativi criteri di valutazione, al valore delle dichiarazioni accusatorie e delle voci correnti in ambienti ristretti, alla prova del vincolo associativo, alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Fatta, poi, espressa riserva di adozione di ulteriori provvedimenti, anche in relazione allo sviluppo dei procedimenti penali in corso, la Procura federale espone gli esiti dell’indagine svolta dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Catanzaro. Evidenzia, la Procura federale, che «l’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e delle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelare personali, emesse dai G.I.P. dei Tribunali territorialmente competenti; e consistenti, fra l’altro, nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica ed al Giudice per le Indagini Preliminari competenti per territorio, nonché in sede di audizione innanzi a questo Ufficio». Sempre sul piano generale la Procura federale osserva, poi, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia, sia ordinaria, sia sportiva, occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all’alterazione del risultato delle gare, nel caso di specie, segnatamente per motivi di classifica o scommessa. Sotto il profilo della valutazione degli elementi probatori la Procura federale richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione e, segnatamente, la pronuncia VI sez. pen. 23 novembre 2010, n. 41352, che «ha affermato, sulla scorta di un proprio consolidato orientamento, che “in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l’elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l’identica natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192 c.p.p., comma 3 possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”. (Conformi: Cass. Sez. VI, Sentenza n. 1472 del 2.11.1998 – dep. 4.02.1999, Rv. 213446; Cass. 24.1.1991, n. 231 – dep. In data 23.4.1991, RV 187035.). Quindi, alla luce di dette decisioni, si devono ritenere elementi di riscontro a supporto della piena veridicità delle dichiarazioni accusatorie: 1) altre chiamate in correità; 2) partecipazione all’associazione da parte di alcuni dei chiamati in correità; 3) voci correnti in ambienti molto ristretti (come da Cassazione di seguito indicata); 4) riscontri emergenti dall’attività di P.G., come risultante dagli atti acquisiti, in particolare contatti telefonici particolarmente significativi e incontri personali tra i vari partecipanti al sodalizio in circostanze temporali contigue alla disputa delle gare oggetto di alterazione. Si ritengono, dunque, utilizzabili, quali riscontri probatori per l’affermazione di responsabilità, le dichiarazioni eteroaccusatorie rese su circostanze apprese nell’ambito del sodalizio criminoso, ad esempio da altro compartecipe, e derivanti, dunque, da un patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati. Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, difatti, le stesse non sono assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 c.p.p., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali l’art. 194, comma 3, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità (Cass. Penale Sez. V n. 4977 del 8/10/2009, dep.8/2/2010)». Ritiene, in definitiva, la Procura federale, che all’esito del complessivo ed articolato procedimento istruttorio siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare e, di conseguenza, per quanto qui di rilievo, la pubblica accusa federale, con provvedimento n. 4327/859pf14-15/SP/blp del 4.11.2015, ha deferito: » ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Città dei Templi s.r.l., per la violazione dell’art. 9 e dell’art. 6 CGS, con riferimento alla seguenti gare: 1) Gara MONOPOLI – PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; 2) Gara MONOPOLI – PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS; 3) Gara MONTALTO – FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; 4) Gara MONTALTO – FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS; 5) Gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; 6) Gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS; 7) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 8) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. I.): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 9) Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 7 comma 7, CGS, 10) Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS. Relativamente al signor ASTARITA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, la Procura federale ha chiesto la sanzione della squalifica di 5 anni, con preclusione, oltre alla ulteriore squalifica di anni 3 e l’ammenda di € 120.000,00. » IANNAZZO PIETRO, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.): 1) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS. Relativamente al signor IANNAZZO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, la Procura federale ha chiesto applicarsi la sanzione della inibizione di 4 anni e quella dell’ammenda di € 60.000,00. » CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per : la violazione dell’art. 9 CGS, con riferimento alla seguenti gare; 1) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 2) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 3) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, comma 2, CGS; 4) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 5) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 6) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 7) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 6, comma 2 e 5, CGS; 8) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 9) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS; 10) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); 11) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS; 12) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; 13) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I.): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti commessi; 14) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I.): violazione dell’art. 6, comma 2, CGS; 15) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri; 16) Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS. Relativamente al signor CICCARONE, la Procura federale ha chiesto che, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, sia inflitta la sanzione della inibizione di 5 anni, oltre alla + inibizione di 6 anni ed all’ammenda di € 180.000,00. » MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell’art. 9 CGS, con riferimento alle seguenti gare: 1) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 2) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 3) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 4) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 5) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 6) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 7) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; 8) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D - Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare. Relativamente al signor MOXEDANO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, la Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione della inibizione di 5 anni, con preclusione, più inibizione di anni 3 e mesi 8 e l’ammenda di € 80.000,00. » RUGA MAURO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.; 1) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS. Relativamente al signor RUGA MAURO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, la Procura federale ha chiesto applicarsi la sanzione della inibizione di 4 anni e, oltre la sanzione pecuniaria di € 60.000,00. » Società SS AKRAGAS CITTA DEI TEMPLI s.r.l., per associazione ex art. 9 CGS a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore, in relazione alle seguenti gare e condotte: -Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); -Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); -Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); - GARA NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (illecito aggravato); - Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, GSS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE (illecito aggravato); - Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (violazione art. 6, commi 2 e 5, CGS). Relativamente alla società SS AKRAGAS Città dei Templi s.r.l. la Procura federale ha chiesto l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016, oltre € 4.700,00 di ammenda, così determinata: € 3.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 9 CGS, € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato, penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS, € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS. » la Società POL. PRO EBOLITANA ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele, con riferimento alla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 - (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I). Relativamente alla Società POL. PRO EBOLITANA ASD si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. » la Società SSC.D. FRATTESE s.r.l. (già ASD Nerostellati Frattese), per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I). Relativamente alla società SSC.D. FRATTESE s.r.l. la Procura federale ha chiesto la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. » la Società SORRENTO CALCIO s.r.l.: a) per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al sig. Somma Paolo per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I), nonché per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della predetta gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14; b) per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato Pignatta Luciano per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I). Relativamente alla Società SORRENTO CALCIO s.r.l. la Procura federale ha chiesto la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub a); penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub a); penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b). Il Giudizio di primo grado Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti, Ciccarone Antonio, Ruga Mauro, e le società Akragas Città dei templi, Sorrento Calcio, SSCD Frattese, hanno fatto pervenire memorie difensive, con allegata documentazione, nelle quali sono state proposte svariate eccezioni preliminari e pregiudiziali. I deferiti Astarita Salvatore, Iannazzo Antonio, Moxedano Mario e la società Pol. Pro Ebolitiana ASD non hanno presentato memorie difensive. Nel merito, è stata contestata la sussistenza delle violazioni ascritte agli incolpati e alcuni deferiti hanno avanzato richieste istruttorie. All’esito del dibattimento il Tribunale federale nazionale ha assunto la decisione di cui al C.U. n. 48/2016. Con riferimento a quanto di rilievo ai fini del presente giudizio di appello, così l’organo di prime cure motiva la propria decisione. Anzitutto, osserva, il Tribunale, come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. In questa prospettiva, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ricordare che il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. Per quanto attiene alla formazione della prova, afferma il TFN, va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, sottolinea il TFN, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Del resto, il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia sportiva e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Evidenziato, poi, come la decisione adottata nel caso di specie rifletta – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, ritiene il Tribunale che occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione la tutela della loro partecipazione, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe dar luogo ad un procedimento disciplinare e ad una condanna. Quanto alla chiamata in correità, il TFN richiama CGF, sez. un., 20 agosto 2013, in C.U. n. 029/CGF, secondo cui è necessaria, perché la stessa possa assurgere al rango di prova, la prova dell’esistenza anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto. Ricorda, ancora, il TFN come sia chiamato a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni del Tribunale sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. Numerose vicende oggetto dell’odierno procedimento riguardano accordi intervenuti al fine di alterare il risultato di gare, ai quali non risultano aver fatto seguito attività operative volte a effettivamente determinare le convenute alterazioni. Ritiene, quindi, opportuno, sempre in via preliminare, approfondire – con riferimento a questa singolare specificità della fattispecie – il contenuto minimo delle condotte richiesto ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, CGS. Tale approfondimento deve essere svolto alla luce del disposto normativo e in conformità ai principi sin qui tracciati dalla giurisprudenza. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la scelta operata dal Legislatore sportivo – al fine di contrapporsi a comportamenti che costituiscono la negazione assoluta della essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi – risulti improntata al massimo rigore. L’art. 7, comma 1, CGS, prosegue il TFN, infatti, non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. La giurisprudenza ha, poi, correttamente chiarito, osserva, ancora, il Tribunale, come la mancata precisazione, da parte del Legislatore, circa la natura degli atti in questione non escluda, tuttavia, che, ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo, sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (CAF, CU n. 1/C del 14 luglio 2006), che la CAF ha poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF, 4 agosto 2006, CU n. 2/CF). Alla luce di quanto precede – e nel preannunciato intento di approfondire i connotati di questa linea di confine, la cui individuazione appare decisiva al fine di valutare le assai particolari fattispecie in esame – il Tribunale ritiene che la “ratio” normativa sia volta ad individuare e sanzionare tutti i comportamenti che – considerata la situazione concreta obiettivamente apparente – risultino oggettivamente idonei a realizzare un illecito sportivo. Ciò che rileva, insomma, secondo il Giudice di prime cure, non è la effettiva idoneità, nello specifico caso concreto, a realizzare compiutamente il disegno illecito, e nemmeno la effettiva volontà e il “foro interno” di quanti partecipino alla fattispecie, ma unicamente il fatto che - nella situazione data, e, più esattamente, nella situazione oggettivamente apparente - gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte e dei rapporti, restando, come detto, irrilevanti – a fronte di questa apparente idoneità oggettiva – eventuali fatti e/o effettivi intenti, che, in concreto, ne rendano impossibile la consumazione. Alla stregua di questa lettura, la proposta di alterazione del risultato di una gara che un tesserato rivolge al tesserato di una società che, in ragione del proprio ruolo – sia esso calciatore o allenatore o dirigente – appare in grado, anche solo eventualmente, di determinare l’alterazione richiesta, perfeziona l’illecito a carico del proponente, e, nello stesso ordine di idee, l’accordo, o anche solo la proposta, in funzione dei quali un tesserato – che ricopra uno dei ruoli più sopra descritti – si impegna ad alterare il risultato di una gara attraverso la prestazione resa dalla squadra integra, anch’esso, illecito sportivo, restando irrilevante la eventuale originaria diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Per contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla società, ovvero coinvolgono soggetti che, pur svolgendo attività nell’interesse di una società, ricoprono – sia formalmente, che nella sostanza – ruoli che, ragionevolmente, escludono la capacità di determinare l’alterazione del risultato della gara, non è configurabile – difettando il “minimo di concretezza” richiesto – l’illecito sportivo, ferma la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, punto 1, CGS. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge, secondo il TFN, che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge, altresì, prosegue il TFN, che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, alla luce del doveroso, quanto attento vaglio delle dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci, ciò risulterebbe generalmente provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate con specifico riferimento a ciascun incolpato ed a ciascuna gara oggetto della condotta disciplinarmente allo stesso contestata. Ritiene, quindi, il TFN che il compendio intercettivo acquisito al procedimento consenta di accertare l'esistenza di un'associazione dedita all'alterazione dei risultati delle gare del campionato di serie D della stagione sportiva 2014 – 2015, della quale avrebbero fatto parte Antonio Ciccarone, all'epoca dei fatti soggetto che operava all'interno e nell'interesse della Neapolis s.r.l., svolgendo attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS e Mario Moxedano, all'epoca dei fatti dirigente della Neapolis s.r.l. In tale prospettiva, il TFN ricorda quelle che sono le caratteristiche dell'ipotesi associativa prevista dall'ordinamento federale, ricordando che gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nello loro decisioni che gli elementi costitutivi dell'ipotesi disciplinare (in gran parte mutuati, a dire il vero, da quelli propri del reato di associazione per delinquere) consistono nell'esistenza di un vincolo associativo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante, ma, comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione. Orbene, applicando i suddetti principi all’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura federale il TFN, ritiene che dagli atti risulti provata, con grado di certezza ampiamente sufficiente a garantire i parametri probatori fatti propri della giustizia sportiva, la partecipazione all'associazione illecita degli incolpati Ciccarone, Moxedano e Astarita. Passando all'esame delle singole posizioni dei partecipanti all'associazione si deve premettere che la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Procura Federale nell'atto di deferimento è precisa, dettagliata e convincente, per cui non vi è motivo di discostarsene. In effetti, ritiene il TFN, che dalle intercettazioni telefoniche in atti si ricavi come Ciccarone e Moxedano siano i soggetti che costituiscono l'apice della organizzazione illecita di cui trattasi. Secondo il Tribunale Ciccarone è colui che prende i contatti per l'alterazione delle gare, controlla l'operato delle persone coinvolte, provvede, ove necessario, al pagamento dei compensi pattuiti, è continuamente impegnato in conversazioni telefoniche incessanti e costanti che costituiscono quella che la Procura federale ha definito la spina dorsale dell'indagine. Moxedano, poi, oltre ad essere ideatore degli illeciti insieme a Ciccarone, ne è anche il finanziatore ed il garante ed appare il soggetto dominante, individuato in molte conversazioni telefoniche con appellativi quali “capo”, “presidente” o “boss” che ne certificano il ruolo direttivo anche rispetto a Ciccarone che, usando le parole della Procura federale, «è il quadro intermedio ed il braccio operativo». Nei confronti di Moxedano, Palermo, Molino e Astarita assumono atteggiamenti di deferenza e persino di piaggeria. Quest'ultimo giunge al punto di rivelare al “capo”, nel corso di una telefonata, di aver commesso spontaneamente un illecito a favore del Neapolis facendosi espellere per un fallo di mano volontario durante la gara disputata con l'Akragas, sua squadra di appartenenza. Palermo e Molino, dirigenti della società comprensorio Montalto Uffugo, si adoperano per l'alterazione del risultato di tre gare della propria squadra, mantenendo con Ciccarone e Moxedano contatti che ben si possono definire stabili, operando per la consumazione degli illeciti con modalità costanti e ripetitive, incontrando Ciccarone e Moxedano per la conclusione degli accordi e giungendo ad offrire per primi la sconfitta della loro squadra per l'ultima delle tre gare di cui è stata accertata l'alterazione, dichiarando di tenersi sempre “a disposizione”. In base a tali circostanze ritiene, il TFN, non sia dato dubitare della stabilità del loro rapporto con gli associati Ciccarone e Moxedano e della indeterminatezza degli illeciti sportivi che essi si proponevano di realizzare. Il ruolo rivestito dai predetti nell'ambito dell'associazione, pur avendo natura essenzialmente esecutiva, non sarebbe affatto privo di efficacia causale ai fini del conseguimento delle finalità perseguite dall'associazione; se ne concluderebbe, quindi, che appaiono sussistere nei loro confronti gli elementi costitutivi dell'infrazione disciplinare contestata. Altrettanto può affermarsi, secondo il Tribunale, per Astarita, il cui ingresso nell'associazione con alto grado di immedesimazione (anche ai fini della esecuzione di scommesse) sarebbe confermato in modo eclatante dall'episodio sopra riferito dell'espulsione volutamente cercata dal calciatore nel corso della gara tra Akragas e Neapolis, proprio al fine di ingraziarsi Moxedano in vista di future “combines”. Insomma, a dire del TFN, non si può dubitare della stabilità del legame esistente tra Astarita e gli altri associati Ciccarone e Moxedano e della perfetta consapevolezza del calciatore in merito alla propria partecipazione ad un'associazione finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato di un numero indefinito di gare. Sussisterebbero, quindi, i presupposti per affermare la responsabilità di Astarita, il cui ruolo esecutivo merita, tuttavia, di essere remunerato con una sanzione di gravità attenuata rispetto a quelle dei vertici dell'associazione. Con riferimento alle posizioni dei sigg.ri Pietro Iannazzo e Mario Ruga, in relazione alla gara Hinterreggio – Neapolis del 7.9.2014, terminata con il risultato di 2 – 0, così il Tribunale motiva la propria decisione. «Risulta agli atti di indagine che Iannazzo Pietro ambiva ad agevolare i favori di Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, dirigenti del Neapolis, onde ottenere un futuro lavoro come direttore sportivo in quel sodalizio. Emerge parallelamente dal coacervo processuale, che i predetti due dirigenti attuavano sistematicamente comportamenti illeciti votati alla combine di incontri di calcio finalizzati alla scommessa sportiva, a fronte dei quali sono stati deferiti dalla Procura federale anche ex art. 9 CGS, per la partecipazione ad una associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di illeciti sportivi, riferiti a più gare di calcio, inserite all'interno della più ampia operazione denominata "dirty soccer". Nel caso di specie Iannazzo, per guadagnare maggiori credenziali nei confronti dei predetti Dirigenti e per mostrare loro la propria capacità nell'alterare il risultato di questa gara in maniera tale che terminasse con la vittoria della squadra ospite, opportunamente sollecitato da Ciccarone, inizia così ad effettuare una fitta serie di telefonate coinvolgendo dapprima Ruga Mario (agente di calciatori) onde ottenere il numero telefonico di Lo Giudice Pasquale (direttore sportivo della Juve Stabia), che avrebbe consentito un approccio diretto con Caserta Fabio, giocatore in forza alla Juve Stabia ma molto legato all'ambiente sportivo dell'Hinterreggio poiché sua moglie era titolare di interessi economici all'interno di questo sodalizio. Le intercettazioni telefoniche e ambientali documentano infatti che tra Iannazzo e Ruga intercorsero telefonate e incontri; tra Iannazzo e Lo Giudice telefonate e un incontro in un bar di Pompei al quale quest'ultimo partecipò recando la famiglia (moglie e figli); sino a giungere agli episodi che riguardano Caserta Fabio con il quale si verificarono due incontri nella imminenza della partita: il primo (sabato notte) presso l'area di servizio di "Lametia Ovest"; il secondo (la mattina dopo) presso il Porto di Reggio Calabria al quale partecipò anche Pellicano' Armando (dirigente dell'Hinterreggio, accompagnato dal Caserta). Non si conosce il tenore del primo colloquio presso l'Autogrill; emerge però che durante il secondo (al Porto di Reggio Calabria), Iannazzo ebbe a dichiarare dapprima in modo scherzoso, poi in modo esplicito, la volontà votata a combinare la gara, che venne seccamente respinta dal Caserta il quale salutò immediatamente l'interlocutore per troncare sul nascere ogni possibile accenno a proposte illegali. Come detto, Pellicanò prese parte all'incontro avvenuto al porto, per cui ebbe anch'egli la cognizione diretta dei colloqui. Risulta ulteriormente dagli atti di indagine che prima della gara Caserta si prodigasse all'interno dello spogliatoio onde ottenere il massimo impegno dei giocatori dell'Hinterreggio per vincere, come poi accadde con successivi festeggiamenti ai quali partecipò anche Caserta. Quanto appena narrato costituisce la sintesi dei meri fatti storici che si evincono, se pure con divergenti interpretazioni, dal deferimento reso dalla Procura Federale e dalla rivisitazione offerta in seno dalle difese rassegnate da alcuni deferiti (Ruga, Lo Giudice, Caserta e Pellicanò), la cui discrasia risiede nel pensiero accusatorio dell'Organo inquirente secondo il quale tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali furono univocamente votate alla combine; mentre, secondo i deferiti, la consecutio degli intercorsi colloqui fu svolta al solo scopo di ottenere future collocazioni e vantaggi professionali e sportivi. L'attento esame delle descritte proiezioni induce quindi il Tribunale a svolgere una stringente analisi dei singoli comportamenti posti in essere dai protagonisti i quali, sebbene con diverso animus, hanno contribuito alla perpetrazione di violazioni. La vis compulsiva indirizzata verso le palesi violazioni poste in essere da Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Iannazzo Pietro, che peraltro non hanno spiegato difese a discarico, non può essere messa in discussione posto che il tenore delle intercettazioni è schiacciante, così come gli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. In presenza quindi di una univoca, mirata e reiterata determinazione ad alterare l'incontro di calcio in esame (e non solo quello, come più oltre si motiverà), si esprime un giudizio di responsabilità piena nei termini che seguono: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15). La posizione dei co-protagonisti che secondo la Procura federale avrebbero contribuito alla combine, denota contorni maggiormente sfumati dal momento che nessuno di essi si prodigò concretamente in proposito; Caserta addirittura la contrastò caparbiamente. L'istruttoria mostra infatti elementi di marginalità non meritevoli di condanna specifica ai fini dell'alterazione del risultato, che vanno pertanto derubricati in comparazione al deferimento. Lo Giudice Pasquale. L'analisi della posizione conduce al giudizio di proscioglimento. Si nutre infatti il ragionevole motivo di ritenere che Lo Giudice non conoscesse affatto le intenzioni illecite di Iannazzo con il quale ebbe pochi contatti telefonici che sfociarono nell'incontro personale avvenuto presso un bar di Pompei, al quale Lo Giudice partecipò incidentalmente in perenne presenza della propria famiglia (moglie e tre figli), che non lasciò mai soli i due interlocutori. La contiguità pluripersonale presuppone quindi un'attività di mera ricognizione riferita alla richiesta del solo numero telefonico (appunto del Caserta Fabio), peraltro usuale tra colleghi addetti ai lavori. Oltre tutto non sussiste traccia in merito ad altra attività né diretta, né telefonica, intervenuta tra i due, per cui si impone il proscioglimento di Lo Giudice Pasquale perché non partecipante all’illecito. Ruga Mario. Meriterebbe lo stesso epilogo scriminante ove non fosse intervenuta una telefonata con Iannazzo successiva alla gara Hinterreggio / Neapolis (prog. 45727), il cui tenore conferma per un verso la convinzione certa che Ruga non avesse partecipato alla combine, ma per altro verso testimonia come lo stesso la conoscesse. Le frasi estrapolate dalla intercettazione (oggettivamente carente nella sua trascrizione) denotano la conoscenza dell'illecito da parte di Ruga, a nulla rilevando le tesi difensive tendenti a minimizzare il colloquio alla stregua del rammarico per il mancato incarico professionale (di direttore sportivo) promesso dal Neapolis a Iannazzo, in quanto il riferimento alla combine non riuscita sul campo è evidente. Consegue che Ruga Mario, pur conoscendo la volontà illecita di Iannazzo, non la denunciò, per cui si giudica colpevole di omessa denuncia ex art. 7 co. 7 CGS. Caserta Fabio. L'analisi va inglobata in un difforme, ulteriore contesto. Tralasciando l'incontro notturno avvenuto presso l'Autogrill di Lametia Ovest per il quale oggettivamente non sussistono gli estremi per la ipotesi della compartecipazione, vigono agli atti precisi episodi e collegamenti che confermano la convinzione che Caserta non partecipò di sicuro alla combine (anzi la contrastò), ma che ne fosse a conoscenza. Anzitutto si osserva come lo stesso Caserta confermi la sua radicata convinzione laddove dichiara di aver percepito la volontà di Iannazzo di alterare il risultato dapprima in maniera scherzosa, poi con tono più realistico. Sussistono comunque altri presupposti di colpevolezza riferiti alla omessa denuncia che meritano un attento discernimento induttivo: se infatti solo poche ore prima (sabato notte) Iannazzo e Caserta si erano incontrati nell'Autogrill di Lametia, non si comprende quale senso avrebbe avuto incontrarsi di nuovo, la mattina successiva, al Porto di Reggio Calabria nella imminenza della gara (che si sarebbe svolta nel pomeriggio). Prodigarsi poi fermamente (negli spogliatoi, prima della partita) al fine di spronare i calciatori a incere quell'incontro e festeggiare infine la vittoria insieme a loro, sono indizi chiaramente convergenti verso la piena conoscenza della combine. In sintesi: Caserta aveva compreso che Iannazzo voleva alterare la gara, per cui l'atteggiamento di reazione avverso l'illecito indusse il calciatore a mostrare il massimo impegno per procurare un risultato contrario alla combine, appunto la vittoria della squadra di casa Hinterreggio, ottenendo detto scopo. L'ordinamento sportivo prevede però l'obbligo di informare la Procura federale in merito all'illecito che risulta violato da parte del Caserta, per cui si ritiene che lo stesso sia responsabile ex art. 7, co. 7 CGS. Pellicanò Armando. Il dirigente dell'Hinterreggio si trovò nel posto sbagliato in un momento sbagliato. Pur volendo accedere alla tesi difensiva della casualità, ovvero del mero coinvolgimento all'incontro a opera di Caserta, è agevole intuire come egli fosse effettivamente a conoscenza della volontà illecita di Iannazzo, per cui era tenuto alla denuncia. Lo si giudica quindi responsabile ex art. 7, co. 7 CGS per aver omesso di denunziare l’illecito essendone venuto a conoscenza». La condotta di tutti i menzionati tesserati implica la correlativa responsabilità, a vario titolo, delle società sportive a cui favore gli stessi prestavano la loro attività. Al termine del dibattimento il TFN, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la decisione impugnata dai reclamanti, infliggendo, per quanto concerne il presente procedimento d’appello, le seguenti sanzioni: -ASTARITA Salvatore: in continuazione, squalifica di anni 3 per l’associazione ex art. 9 CGS in continuazione oltre, sempre in continuazione, a squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 60.000,00; -CICCARONE Antonio: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 85.000,00; -IANNAZZO Pietro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00; -MOXEDANO Mario: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5 e preclusione per associazione ex art. 9 CGS, oltre, sempre in continuazione, ad ulteriore inibizione di anni 3 e mesi 3 per le altre accertate violazioni; -RUGA Mauro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 6 e ammenda di € 30.000,00; -S.S. s.r.l. AKRAGAS CITTÀ dei TEMPLI: 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 4.500,00; -POL. PRO EBOLITANA ASD: ammenda di € 3.000,00; -SORRENTO CALCIO s.r.l.: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 10.000,00; -SSC.D. FRATTESE s.r.l. (già ASD Nerostellati Frattese): 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016. I reclami Con separati ricorsi i deferiti Astarita Salvatore, Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Iannazzo Antonio, Ruga Mauro, nonché le società Akragas Città dei templi, Sorrento Calcio, SSCD Frattese, e Pol. Pro.Ebolitana, hanno proposto appello avverso la suddetta decisione del TFN. Di seguito, una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni dei reclamanti. Sig. Astarita Salvatore (con avv. Gaetano Aita). Lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 6 e 7 CGS, errato apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ingiustizia e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, eccesso di potere, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata perché il fatto contestato non sussiste e/o perché l’incolpato non lo ha commesso e/o perché lo stesso non costituisce illecito disciplinare e perché manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio sportivo. In relazione alla violazione per associazione, il ricorrente ritiene di poter, al più, essere chiamato a rispondere come concorrente nel singolo illecito e non come associato. Anche per la violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, si afferma nell’atto di appello, che il calciatore Astarita era legittimato a scommettere e che, pertanto, non può trovare applicazione il comma 5, il quale presuppone il comportamento sanzionato dal comma 2, con la conseguenza che essendo lecito il comportamento del calciatore predetto, lo stesso non era tenuto a denunciare i fatti alla Procura federale. In ogni caso, deduce il ricorrente, la violazione di cui al predetto comma 5 deve considerarsi assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2 CGS, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. In ordine alla sanzione dell’ammenda il reclamante ritiene che, facendo parte del settore dilettantistico, la stessa non può essere applicata, atteso che l’art. 19, comma 6, CGS «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis co. 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile». Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo, in via principale, di annullare e/o riformare la decisione impugnata e per l’effetto prosciogliere il deferito da tutte le contestazioni e, in via subordinata, annullare la sanzione dell’ammenda e ridurre le sanzioni al minimo edittale. Sig. Ciccarone Antonio (con avv.ti Gaetano Aita e Pasqualina Sabetta). Anche il ricorrente Ciccarone censura la decisione del TFN sotto diversi profili, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 6, comma 2 e 5, 7, commi 1, 2, 6 e 7, CGS, errato apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ingiustizia e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, eccesso di potere e chiedendo l’annullamento della decisione impugnata perché il fatto contestato non sussiste e/o perché l’incolpato non lo ha commesso e/o perché lo stesso non costituisce illecito disciplinare e perché manca la prova ogni ragionevole dubbio sportivo. In relazione alla violazione per associazione, il ricorrente ritiene che il Tribunale «non fa buon governo» della norma di cui all’art. 9 CGS, soffermandosi, poi, sul discrimine tra illecito associativo ex art. 9 CGS e compartecipazione all’illecito costituito dalla natura dell’accordo criminoso e sul fatto che «non è possibile ritenere Ciccarone coinvolto in tutti gli episodi di cui ai capi d’incolpazione e, pertanto, un suo coinvolgimento nei singoli episodi andrebbe inquadrata nella fattispecie del concorso», anche perché non sussisterebbe «nessun grave indizio che possa fare ipotizzare un accordo permanente invece che un presunto accordo occasionale che si esaurisce con l’incontro di calcio interessato ai contatti intercorsi». Quanto alle altre contestazioni, il tesserato Ciccarone sarebbe stato legittimato a scommettere e, pertanto, lo stesso non era tenuto a denunciare i fatti alla Procura federale. In ogni caso, la violazione del comma 5 deve essere assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2 dell’art. 6 CGS, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. In ordine alla sanzione dell’ammenda il reclamante ritiene che, facendo parte del settore dilettantistico, la stessa non può essere applicata, atteso che l’art. 19, comma 6, CGS «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art. 1 bis co. 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile». Tale previsione non potrebbe che essere letta nel senso che le ammende non sono applicabili nei confronti di coloro che svolgono un’attività residuale per la società, a maggior ragione, se di ambito dilettantistico. La ratio sarebbe chiara: mancando il tesseramento ovvero qualsivoglia forma di immedesimazione organica all’interno della società, manca il rapporto sinallagmatico che unirebbe la società al soggetto, con la conseguenza che si può sanzionare il soggetto con sanzioni personali (squalifica-inibizione), ma non con sanzioni di carattere pecuniario, con potenziali risvolti esterni all’ambito associativo. Conclude quindi il ricorrente istando, in via principale, per l’annullamento o la riforma della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni e chiedendo, in via subordinata, annullarsi o riformarsi la sanzione dell’ammenda e ridursi le sanzioni al minimo edittale. Iannazzo Pietro (con avv. Renzo Andricciola). In via preliminare ed assorbente il reclamante eccepisce difetto di giurisdizione, in quanto erroneamente è stato considerato soggetto di cui all’art.1bis CGS, cioè tra coloro che svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo, pur non avendo svolto alcuna attività rilevante, in quanto soggetto del tutto estraneo a qualunque funzione all’interno della società Neapolis o di qualsivoglia altra società o organismo riconducibile all’ordinamento sportivo. Anche la stessa Procura della Repubblica di Catanzaro, nella comunicazione di notizia di reato, «qualifica Iannazzo quale consulente, ma virgolettando il termine (c.f.r. pag. 38 C.N.R.), come ad indicare che la qualifica fosse del tutto fittizia, o, comunque, coniata dall’organo investigativo, ma senza alcun tipo di riscontro». Lamenta, poi, il ricorrente contraddittorietà della sentenza di primi grado sotto il profilo del difetto di giurisdizione, evidenziando che, «nello stesso procedimento è stato imputato tale Alessandro Magni, prosciolto proprio per difetto di giurisdizione», nonché contraddittorietà sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione al confronto con la posizione del sig. Moxedano, «risultato dal carteggio processuale il vero deus ex machina dell’operazione» e sanzionato «con una condanna all’inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5, e preclusione per associazione ex art. 9. CGS, oltre sempre in continuazione a ulteriore inibizione di ani 3 mesi 3 per altre accertate violazioni, senza alcuna sanzione pecuniaria. L’odierno appellante che compare nell’indagine per soli 9 giorni viene condannato ad anni 3 e mesi 6 di inibizione ed ammenda di € 50.000. La disparità di trattamento soprattutto per ciò che attiene la pena pecuniaria non è ammissibile e rende il provvedimento erroneo, abnorme, illogico». Censura, inoltre, il ricorrente la motivazione dell’appellata sentenza in ordine alla interpretazione delle conversazioni telefoniche. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, «analizzando tali conversazioni si evince come le stesse siano riferite, non già al tentativo di alterare il risultato di un incontro calcistico, ma alla possibilità per Iannazzo di stipulare un contratto come collabratore / consulente con la società Neapolis del Presidente Moxedano». Si evidenzia, ancora, una sproporzione della sanzione inflitta al ricorrente, considerato e punito alla stregua di un soggetto di vertice del pactum sceleris, un organizzatore, un promotore volto ad alterare i risultati delle partite di calcio. Al contrario, negli atti della Procura Iannazzo compare solo per 9 giorni e per la singola partita Hinterreggio-Neapolis, quindi una posizione marginale e occasionale rispetto ad altri. Il ruolo attribuitogli di organizzatore di una associazione non troverebbe riscontro negli atti e nei fatti. Agli atti apparirebbe chiaro come Iannazzo Pietro nei 9 giorni in cui trattiene rapporti con Ciccarone e altri, cerchi di portare a compimento un contratto di consulenza di mercato con la società Neapolis e non già l’alterazione di una partita di calcio (Hinterreggio - Neapolis), questo, avvalorato dal fatto che in seguito alla partite e, soprattutto, alla mancata sottoscrizione del contratto, Iannazzo sparisce dagli atti della Procura e da qualunque attività dedita alla frode, chiudendo i rapporti con Moxedano e Ciccarone. In conclusione, il reclamante chiede dichiararsi, in via principale, il difetto di giurisdizione, e, subordine, prosciogliersi Iannazzo da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni comminategli dal TFN. Sig. Moxedano Mario (con avv. Luigi Senese). Il ricorrente censura la decisione del TFN sotto diversi profili. In ordine all’illecito associativo, premessa una panoramica sui requisiti del reato di cui all’art. 416 c.p. e ritenuto che gli stessi rappresentino anche gli elementi costitutivi dell’illecito associativo di cui all’art. 9 CGS, afferma che gli stessi non ricorrono realmente nella vicenda che si occupa. In primo luogo, mancherebbe il preventivo accordo di carattere generale e continuativo, fra almeno tre persone, diretto all’attuazione di una serie di delitti, non singolarmente individuati. Mancherebbe, cioè, un unico programma criminoso che permane anche dopo la commissione di uno o più delitti. Evidenzia, il reclamante, che non sussiste il reato associativo, come del resto avrebbe anche ritenuto il Giudice cautelare laddove nega, nella sua ordinanza, che tra Ciccarone, Moxedano e Iannazzo sia mai intervenuto quel preventivo accordo. Né è emerso che vi sia stata la predisposizione di una organizzazione strutturale, sia pur minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, infatti tale programma, per potersi parlare di associazione per delinquere, deve essere anche indeterminato ed è in ciò che si distingue il reato associativo dalla fattispecie concorsuale (Cass., sez. II, 17.1.2013, n. 16339). Sulle ipotesi di illecito di cui all’art. 7 CGS, dopo una analisi dettagliata degli elementi posti a base di ogni singola contestazione, il reclamante afferma che non sussiste a suo carico alcun elemento di riscontro di natura estrinseca che possa suffragare, in qualche modo, gli esiti tutt’altro che univoci delle intercettazioni telefoniche. Infatti, nel momento in cui le conversazioni captate vengono staccate dalla cornice appositamente scolpita dagli inquirenti, queste perdono di significanza, emergendo esclusivamente una responsabilità di Ciccarone, il quale, forte del ruolo di direttore sportivo del Neapolis e approfittando della fiducia incondizionata che aveva Moxedano nei suoi confronti, accumulava lauti guadagni, provento delle combine da lui direttamente e personalmente realizzate. Conclude, Moxedano, chiedendo in via principale, «annullare integralmente le sanzioni della inibizione per anni 5 e preclusione per associazione ex art. 9 del CGS, oltre, sempre in continuazione, alla ulteriore inibizione di anni 3 per le altre accertate violazioni» e, in via subordinata, «rideterminare congruamente e significativamente le misure sanzionatorie statuite a suo carico dall’Organo di prima istanza» Sig. Mauro Ruga (con avv. Giuseppe Gervasi). Denuncia il ricorrente, la genericità e superficialità, ai limiti della incostituzionalità, con la quale il TFN di prima istanza ha trattato il caso che vede coinvolto lo stesso. Lamenta, anzitutto, l’avv. Ruga, l’omesso esame e valutazione delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché disparità di giudizio, travisamento della prova e omessa motivazione e illogicità della stessa. In tale prospettiva, il ricorrente sottolinea come, «con riferimento alla posizione di Lo Giudice Pasquale, gli accertamenti, in particolare le indagini difensive, hanno dimostrato pochi contatti telefonici con Iannazzo Pietro e un incontro personale a Pompei al quale, però, ha sempre partecipato la moglie ed i familiari del Lo Giudice, per cui è da ritenere che egli non avesse percepito l’intenzione della combine». Evidenzia, poi, tra l’altro: «tutti i testi escussi e compendiati in atti, hanno riferito che in occasione degli incontri tra Ruga e Iannazzo (a Lamezia Terme e a Vietri sul Mare) non erano presenti (i testimoni), ma hanno anche riferito di non aver mai perso di vista il Ruga; hanno altresì ribadito che tra Ruga e Iannazzo non si parlò mai della partita Hinterregio – Neapolis e/o di eventuali combine». Il reclamante svolge, poi, una dettagliata analisi di tutte le fasi, di tutte le intercettazioni e di tutte gli incontri rilevanti, secondo la prospettiva accusatoria, che hanno preceduto la gara oggetto di presunta combine di cui lo stesso avrebbe avuto conoscenza e non avrebbe denunciato, affermando che l’Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande, non ha assolutamente preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento e, inoltre, in riferimento alla posizione del ricorrente non ha motivato la propria decisione. Dalla lettura dell’eccessiva stringente motivazione oggetto del presente reclamo si ha la sensazione, aggiunge Ruga, che il lavoro posto in essere in sede difensiva, di ricostruzione dettagliata e documentale di tutta la vicenda, fino a giustificare ogni singola telefonata e ogni incontro in contestazione, sia stato vano in quanto la decisione di condanna doveva essere presa, al di la delle prove a discarico pure prodotte. Conclude, infine, l’avv. Ruga, chiedendo il proscioglimento dall’accusa contestata e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nel limite edittale minimo». In via istruttoria, «in riferimento alle SIT prodotte nel presente procedimento ed alla luce della motivazione di primo grado, che non ha ritenuto di tenerle in considerazione nella ricostruzione e nella valutazione dei fatti, se la Corte federale lo riterrà opportuno, si insiste nella domanda di ammissione di prova per testi, già formulata nel corso di primo grado davanti» al TFN. Società S.S. Akragas – Città dei templi (con avv. Matteo Sperduti). Sottolinea, anzitutto, la società reclamante, «come sia paradossale la situazione in cui si ritrova la società ricorrente la quale deve rispondere di situazione e condotte mai conosciute ne rientranti nella propria sfera di controllo nei confronti del calciatore proprio tesserato». I fatti contestati, deduce l’Aktagas, relativi ad un unico disegno criminoso del quale avrebbe fatto parte anche il proprio tesserato Salvatore Astarita, risultano assolutamente privi di alcun nesso causale tra il giocatore e la società, la quale era assolutamente non cosciente di quanto stava accadendo e di attività che possono rientrare esclusivamente nella sfera privata e personale del tesserato. Attività che erano finalizzate al massimo a portare un vantaggio al solo calciatore e un grave danno alla società. Di tali circostanze non hanno tenuto conto, la Procura Federale, in primis, e il TFN, poi. Appare, comunque, evidente, a dire della reclamante, come il club abbia avuto una duplice lesione, dalle condotte poste in essere dal proprio tesserato, le quali non trovano, comunque, evidenti riscontri logici dalle risultanze delle indagini poste in essere dall’organo inquirente (fondate principalmente su intercettazioni). Anche dalle indagini della Procura della Repubblica di Catanzaro si evincerebbe il pieno distacco della società dalle condotte del calciatore Astarita. Evidenzia, poi, la ricorrente società, contestando la responsabilità oggettiva, istituto giuridico che si configura come una situazione in cui il soggetto – la società – può essere responsabile di un illecito anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa dello stesso. Tale situazione costituisce una deroga al principio generale della responsabilità secondo cui è necessaria l’esistenza di un preciso nesso di causalità tra il fatto illecito ed il comportamento del soggetto, affinché, a questi possano essergliene attribuite le conseguenze giuridiche. In conclusione, ritiene, la società, che in assenza di elementi oggettivi e soggettivi di responsabilità della stessa, nonché in relazione alla genericità della motivazione emessa dal TFN, all’assenza di attività di indagine finalizzata all’accertamento della contestazione verso la società, essendo il frutto, la decisione di cui trattasi, solo di una automatica applicazione della responsabilità oggettiva verso il club, la predetta impugnata decisione del TFN meriti riforma, con conseguente annullamento della sanzione inflitta. In subordine, l’Akragas avanza richiesta di riformare parzialmente la sanzione ed applicare la pena con l’entità che si ritiene più adeguata, anche oltre i minimi federali. Società Pol. Pro. Ebolitana ASD (con avv. Arturo Rufolo). La società lamenta l’eccessiva sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata, evidenziando come la stessa svolga la propria attività a sostegno dello sport giovanile in un’area particolarmente disagiata e come le uniche entrate siano costituite dalle quote che i genitori dei giovani allievi versano alla società per consentire un regolare svolgimento delle attività sportive (acquisto materiali per gli allenamenti e rimborso spese per allenatori e istruttori). Una eventuale azione esecutiva diretta al recupero coattivo dell’ammenda di euro 3.000 inflitta in primo grado, aggiunge la Pro Ebolitana, determinerebbe la cessazione di ogni attività sociale e sportiva della società. Chiede, pertanto, la ricorrente di rimodulare la sanzione inflitta alla stessa, riducendola da euro 3.000 ad euro 1.000 o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia. Società Sorrento Calcio s.r.l. (con avv.Gerardo Santamaria). La ricorrente società deduce inapplicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva nei confronti della stessa per la violazione del sig. Paolo Somma in relazione all’illecito contestato con riferimento alla gara Sorrento – Montalto, conclusasi con il punteggio di 0-0, in quanto non sarebbe emersa alcuna prova che lo stesso fosse in qualche modo collegato alla ricorrente. Il sig. Somma, infatti, non sarebbe un tesserato della società Sorrento Calcio, né tantomeno ha mai svolto di fatto mansioni di consulente di mercato per la medesima. In relazione ad altra gara (Neapolis-Sorrento 3-0), la ricorrente afferma che del comportamento antigiuridico di un suo tesserato (il calciatore Pignatta) non può essere ritenuta responsabile la stessa società in quanto la condotta illecita del tesserato non ha determinato un vantaggio alla società, che, peraltro, era all’oscuro di tutto e non dava alcun contributo effettivo al presunto illecito. Conclude, quindi, la società chiedendo, in via principale, di accertare l’assoluta estraneità ai fatti contestati e, per l’effetto, dichiararla prosciolta da ogni addebito e, in subordine, di irrogare il minimo della sanzione in virtù della giurisprudenza sportiva secondo la quale la sanzione non va applicata in modo automatico, ma va commisurata al caso di specie, tenendo conto, altresì che nessun vantaggio ne è derivata per la società. Società SSCD Frattese s.r.l. Eccepisce, anzitutto, la ricorrente società, l’insussistenza, nella vicenda in esame, di alcuna responsabilità a carico della reclamante, in ordine alla asserita condotta illecita ascritta a terzi estranei al predetto sodalizio, relativamente alla gara Montalto-Frattese del 2 novembre 2014. Deduce, quindi, palese impossibilità di inquadrare la fattispecie in discorso entro l’ambito applicativo dell’art.4, comma 5, CGS, sia per la evidente insussistenza degli elementi oggettivi delineati nella prima parte della menzionata disposizione (con precipuo riguardo al requisito del vantaggio per la società campana), sia, soprattutto, per la indubbia configurabilità di entrambi i presupposti (mancata partecipazione all’illecito ed omessa conoscenza dello stesso) previsti nella seconda parte della norma medesima, ai fini dell’esclusione di siffatta tipologia di responsabilità. Richiamato, infine, il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia, la reclamante conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, e per l’effetto, in riforma della gravata delibera, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della punizione alla medesima irrogata in primo grado. Il giudizio di secondo grado Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio, si è svolto il dibattimento al quale hanno preso parte la Procura federale (presenti il Procuratore federale dott. Stefano Palazzi, il procuratore federale aggiunto dott. Gioacchino Tornatore, nonché i sostituti avv.ti Antonella Arpini, Giammaria Camici, Lorenzo Giua, Enrico Liberati, Nicola Monaco, Paolo Mormando, Dario Perugini), nonché gli avv.ti che hanno assistito e difeso i reclamanti, come meglio di seguito indicato. Ha preso, anzitutto, la parola la Procura federale. Il dott. Tornatore ha, in primo luogo, messo in luce la circostanza che, in gran parte, il materiale probatorio versato in atti proviene dall’Autorità giudiziaria ordinaria (principalmente, le risultanze dell’attività captativa ed i verbali di interrogatorio) e dalle audizioni della Procura federale. Detto materiale probatorio è stato, poi, sottoposto ad un rigoroso metodo di valutazione in forza di quelli che sono i consolidati canoni ermeneutici. Le voci correnti in ambienti ristretti hanno, secondo la Procura federale, un rilievo particolare, nella fattispecie, essendo basate su una comune fonte di conoscenza diretta ed alla luce della circolarità delle informazioni. Ha evidenziato, infine, il dott. Tornatore, come il TFN abbia avallato la costruzione accusatoria, ritenendo rispettato la standard probatorio, atteso che non può richiedersi la certezza assoluta in ordine alla prova di un dato illecito, essendo stata, tuttavia, comunque, superata anche la soglia del ragionevole dubbio e sussistendo, quindi, quella “ragionevole certezza in ordine al compimento dell’illecito”. Con riferimento ai reclami di rilievo ai fini del presente giudizio, ha, quindi, preso la parola l’avv. Mormando. In ordine alla posizione del sig. Iannazzo con riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione, ha replicato che il dato del mancato tesseramento è oggettivo, ma la condotta dello stesso rientra comunque nell'area delineata dall’art. 1 bis, comma 5, CGS. È vero, prosegue il rappresentante della Procura federale, che Iannazzo è chiamato a rispondere in ordine ad una sola contestazione di illecito per la gara Hinterreggio – Neapolis, ma è anche vero che il tipo di approccio, il tipo di legame che lo stesso aveva creato con i responsabili del Neapolis dimostrano che la condotta dell’incolpato va inquadrata nell’ambito dell’illecito, anche considerata la prospettiva (richiesta) di stabilizzazione del rapporto medesimo. Evidenzia, tra l’altro, come al sig. Iannazzo viene riconosciuto addirittura il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti che lo stesso effettuava nell’interesse della società. Pertanto, Iannazzo non è soggetto che può ritenersi estraneo all’ordinamento sportivo. Nel merito della predetta posizione, il sostituto procuratore contesta la diversa ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, secondo cui le conversazioni telefoniche captate si riferivano ad alcune trattative di calciatori. In realtà, però, si replica, non vi è un nome di un calciatore, un ruolo, ecc. Caserta avrebbe poi ammesso di essere stato contattato da Iannazzo e lo stesso Pellicanò. Ciccarone e Moxedano quando parlano tra loro parlerebbero di illeciti e, quindi, non è verosimile che quando parlano con Iannazzo parlino di altro. Con riferimento alla posizione dell’avv. Ruga, il rappresentante dell’organo federale requirente mette in evidenza come la prima parte del reclamo è ininfluente perché la contestazione è stata derubricata da illecito ad omessa denuncia. Sottolinea, poi, il contenuto di una telefonata intercettata (“… ho visto il risultato della gara …”) che dimostrerebbe, in modo inequivoco, che il predetto appellante era a conoscenza dell’illecito. E, inoltre, Caserta ammette, mentre Pellicanò non ha impugnato la condanna. La circostanza, poi, della delusione di Iannazzo per il mancato contratto con il Neapolis non emergerebbe da nessuna altra verosimile ricostruzione. Non si comprenderebbe, ancora, perché detto contratto di collaborazione avrebbe dovuto essere firmato a Reggio Calabria, quando è noto che Moxedano non si muove mai da casa o dal suo ufficio per trattare affari. Per quanto, invece, concerne la posizione di Ciccarone, il rappresentante della Procura federale mette in rilievo come sia alquanto copioso il materiale captativo atto a dimostrare la sua colpevolezza. Le intercettazioni descriverebbero tutti gli spostamenti di Ciccarone, coinvolto in tutte le alterazioni relative a gare del Neapolis e anche in altre. Il fatto che i due calciatori Marrocchi e Izzo siano stati assolti in primo grado non rileverebbe, poiché, l’assoluzione dall’accusa di illecito associativo ex art. 9 CGS è dovuta alla insussistenza di prova che gli stessi fossero a conoscenza degli altri illeciti. Sulla pretesa non applicabilità della sanzione dell’ammenda si evidenzia che sono semmai gli artt. 6 e 7 a rivestire natura di norma speciale rispetto all’art. 19 e come le stesse non prevedano minimi edittali riferiti al settore dilettantistico. In ogni caso, né l’art. 6, né l’art. 7 escluderebbero testualmente i dilettanti. In questo caso, il riferimento normativo sarebbe, in definitiva, diretto e speciale. Per quanto concerne l’appello di Moxedano, al fine di contestare la sussistenza dell’associazione, ci si dilunga nei rapporti con Iannazzo, ma ciò sarebbe irrilevante, poiché questi è stato escluso dalla contestazione dell’illecito associativo. Moxedano, ammette il rappresentante della Procura, è meno diretto di Ciccarone, ma è quest’ultimo a descriverne tutti i movimenti. Prende, a questo punto, la parola l’avv. Liberati. Per la Pro Ebolitana chiede il rigetto dell’appello, essendo adeguata la motivazione in ordine all’ applicazione della sanzione alla stessa inflitta. Lo stesso per la Frattese: la relativa decisione non sarebbe suscettibile di censure. Quanto alla società Akragas, nel riportarsi alle deduzioni di cui all’atto di deferimento, come accolte dal Tribunale federale nazionale, il rappresentante della Procura si rimette alla decisione della Corte in ordine alla eventuale attenuazione della punizione sportiva inflitta in primo grado. Con riguardo all’appello di Astarita la Procura federale ritiene che il TFN abbia adeguatamente motivato la effettiva sussistenza dell’associazione con Moxedano e Ciccarone, mentre sarebbero infondate le deduzioni difensive in ordine alle contestazione del divieto di scommesse, non rilevando il fatto che le stesse si riferivano a girone diverso del campionato di serie D. Infatti, secondo la prospettazione accusatoria, il campionato di serie D è un campionato unico, seppur suddiviso in più gironi. Sull’ammenda, l’organo requirente richiama quanto già prima esposto. Passando all’esame dell’appello del Sorrento infondate sarebbero le deduzioni difensive sulla inapplicabilità della responsabilità oggettiva per le condotte di Somma e Pignatta. Somma, seppur non tesserato, rientra tra i soggetti punibili ex art. 1 bis CGS, mentre il fatto che Pignatta avrebbe operato all’oscuro della società rimarrebbe irrilevante, posto che la responsabilità oggettiva ha una sua particolare peculiarità e prescinde dal dolo come dalla colpa. Hanno, quindi, preso la parola le difese degli incolpati reclamanti. L’avv. Aida, per il sig. Astarita, ribadita la contestazione in ordine alla suddivisione in due tronconi di questo processo, ciò provocando il rischio di pervenire ad una complessiva pena più grave, ha evidenziato come adesso vi sia, finalmente, un criterio, quello posto dal TFN nella decisione n. 53/2016 del 15 febbraio 2016 e come, sulla base di detto criterio, debba giungersi ad una riduzione della sanzione per il suo assistito. Occorre, cioè, partire da una pena base e, poi, aumentarla per ogni illecito e per le aggravanti. Ad Astarita, poi, non si potrebbe, comunque, contestare la violazione del divieto di scommesse, trattandosi di scommesse effettuate su partite di altro campionato, tale essendo le gare di altro girone della stessa serie D. Infine, la sanzione dell’ammenda non potrebbe essere applicata ai soggetti appartenenti al settore dilettantistico, come del resto, a dire della predetta difesa, affermato dallo stesso TFN con riferimento ad altri deferiti. Nel merito, Astarita viene incolpato di due illeciti. Il fallo di mano commesso nella partita Akragas – Neapolis non costituisce alcun illecito e in relazione alla stessa non vi sarebbe alcuna combine. Per l’altro illecito contestato non vi sarebbe proprio nulla. Mancherebbero, da ultimo, i presupposti per l’associazione: Astarita avrebbe al più rapporti frequento con Ciccarone, non con Moxedano e, dunque, non vi è il numero minimo di tre associati. L’avv. Aita interviene, poi, anche per il sig. Ciccarone, richiamando quanto prima detto in ordine al problema della contestazione e, quindi, della necessità di ridurre, anche in questo caso, la sanzione. Quanto alla contestazione relativa alla violazione del divieto di scommesse, la sanzione dell’ammenda non potrebbe essere applicata a Ciccarone, che non è un soggetto dell’ordinamento federale. Conclusioni come in atti. Per il sig. Iannazzo prende la parola l’avv. Andricciola che, anzitutto, insiste nell’eccezione di difetto di giurisdizione. Eccezione, questa, che ben avrebbe potuto essere sollevata in primo grado, ma all’epoca, Iannazzo si trovava in custodia cautelare e l’atto è stato ricevuto dalla madre anziana. Peraltro, evidenzia l’avv. Andricciola, per il sig. Alessadro Magni il TFN si è giudicato incompetente. Iannazzo avrebbe si avuto tutta una serie di contatti con il Neapolis, ma non ha mai avuto un vero e proprio rapporto di lavoro e la sua contestazione riguarderebbe, peraltro, la presunta alterazione di una sola gara. L’avv. Granata, in sostituzione dell’avv. Senese, per il sig. Moxedano, evidenzia, in primo luogo, come questi non compaia mai nelle intercettazioni. Proprio in queste, poi, si ricaverebbe come Iannazzo, già quattro giorni prima dell’incontro con Moxedano, riferisce a Lio Tony di averlo già incontrato, essendo, dunque, evidente come Iannazzo millanti, come emergerebbe chiaramente anche dalle conversazioni con Ciccarone: quest’ultimo, prima dell’incontro Moxedano – Iannazzo, consiglia a quest’ultimo come comportarsi, cosa dire e, dopo che l’incontro è avvenuto, riferisce a Iannazzo che è partito con il piede giusto. Fino al 28 agosto 2014 Iannazzo non aveva avuto alcun rapporto, contatto con Moxedano, contatti che comunque termineranno qualche giorno dopo la partita oggetto di presunta combine. Evidenzia, poi, a difesa Moxedano come Ciccarone veda tutti prima che questi si incontrino con Moxedano e si chiede perché, lasciando intendere che Ciccarone potrebbe aver agito per conto proprio nell’attività di alterazione delle gare. Comunque, difetterebbe la prova della consapevolezza del Moxedano in ordine alle combines realizzate da Ciccarone con altri. Le intercettazioni, con riguardo alla posizione di Moxedano, sarebbero ambigue e, dunque, necessiterebbero di riscontri estrinseci che, in realtà, mancano. Contesta, infine, la difesa Moxedano, la sussistenza dell’associazione: se Astarita non ne ha fatto parte, chi sono gli altri certi sodali, si chiede. In realtà, si tratterebbe di accordi che si limitano alle singole gare e sarebbe, comunque, al più, un reato istantaneo, seppur continuato. Prende, a questo, punto la parola l’avv. Ruga che chiede di dimettere una memoria difensiva del proprio difensore di fiducia, avv. Gervasi, che, però, anche alla luce dell’opposizione della Procura federale, non viene ammessa. Evidenzia, l’avv. Ruga, come tutta l’indagine della Procura della Repubblica, per ciò che lo riguarda, ruota attorno alla figura di Pasquale Lo Giudice. Ma Lo Giudice è stato prosciolto e, dunque, tutta l’impalcatura relativa ai rapporti con Iannazzo verrebbe meno. Lamenta, poi, come non siano state considerate le SIT a suo favore, che dimostrerebbero che negli incontri cui egli partecipa non si ebbe mai a parlare di combine. Insomma, secondo l’avv. Ruga non vi sarebbero prove sulla sua presunta colpevolezza, se non fosse per la telefonata dell’8 settembre: ma in questa, come dimostrerebbe anche la motivazione resa in relazione all’incolpato Fabio Caserta, non si sta parlando di alcuna combine. Osserva come nulla, in ordine alla sua responsabilità, possa ricavarsi dalle tre telefonate e dai due incontri (ristorante Quadrifoglio e Vietri sul Mare) che gli vengono contestati. Dopo l’incontro a Vietri sul Mare, afferma, non sa se Iannazzo incontra Caserta e, quindi, nella telefonata fatta a Iannazzo in data 8 settembre non sa se questi ha parlato con Caserta, che, peraltro, come pacifico, dice no, si alza e se ne va. Telefonata, quella predetta, che non solo sarebbe incompleta, ma che anche laddove letta da sola non proverebbe che lo stesso fosse a conoscenza dell’eventuale combine. La motivazione del TFN resa in ordine alle richiamate altre posizioni si sposerebbe con la tesi difensiva di Ruga. L’avv. Ruga conclude, quindi, chiedendo il proscioglimento. Per l’appellante Akragas – Città dei Templi prende la parola l’avv. Sperduti, contestando il quantum della sanzione, a suo dire, eccessiva e ritenendo che sulla stessa abbia ingiustamente influito la segmentazione dei processi. Quanto alla condotta di Astarita (fallo di mano ed espulsione), alla società attribuita a titolo di responsabilità oggettiva, non si tratterebbe di illecito, bensì di comportamento spontaneo. L’avv. Sperduti, per delega, chiede poi la riduzione della sanzione inflitta alla Pro Ebolitana. Per la Frattese interviene l’avv. Cozzone, contestando la sanzione di un punto di penalizzazione inflitto per la gara Montalto – Frattese, in applicazione dell’art. 4, comma 5, CGS. In tal senso, evidenzia come la Frattese non abbia ricevuto alcun vantaggio e come non sia stata superata la soglia del ragionevole dubbio della conoscenza da parte della società. Il momento al quale si deve fare riferimento per verificare se c’è stato vantaggio non sarebbe quello del risultato della gara, in quanto la suddetta valutazione dovrebbe essere fatta ex ante. La domanda da porsi sarebbe la seguente: al momento dell’illecito, coloro che lo hanno posto in essere volevano procurare un vantaggio alla Frattese? Nel caso di specie la risposta sarebbe no, in quanto coloro che hanno agito intendevano conseguire un loro personale vantaggio e non recare vantaggio alla Frattese. Del resto, l’unica telefonata, quella del 28 ottobre 2014, tra Ciccarone e Palermo, costituisce un semplice “sondaggio”: non c’è altro a carico della Frattese. Nessuno è comparso per il Sorrento. Dichiarato chiuso il dibattimento, la Corte federale di appello si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui in dispositivo, sulla base dei seguenti motivi Deve darsi, preliminarmente, atto della riunione dei procedimenti relativi ai distinti suddetti ricorsi in appello, attese evidenti ragioni di connessione oggettiva ed economia di giudizio. Devono, anzitutto, essere rigettate le eccezioni, agitate da numerose difese, di nullità della impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione. In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto: pertanto, la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali, rappresentati dalla esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali la stessa si poggia. Orbene, alla luce delle predette considerazioni si ritiene che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del Codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è viziata da omessa o insufficiente motivazione. Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione impugnata non meriti le censure mosse negli appelli proposti dai sigg.ri Astarita, Ciccarone, Moxedano, Ruga e dalle società Akragas Città dei Templi s.r.l., Sorrento Calcio s.r.l. e Frattese s.r.l. e che, pertanto, in parte qua, debba essere confermata, per effetto del rigetto delle relative impugnazioni, mentre meriti parziale riforma con riferimento agli appelli proposti dal sig. Iannazzo Pietro e dalla Pol. Pro Ebolitana ASD. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati a tutti i suddetti appellanti, da cui discendono anche le correlate responsabilità, a titolo oggettivo o presunto, delle società sopra indicate. L’attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una mole consistente di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo quadro di riferimento complessivo, si inseriscono le condotte, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento. Esame che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell’affermazione di sussistenza degli illeciti (sussumibili nella previsione di cui agli artt. 6 e 7 CGS) consistenti nell’attentato all’integrità delle gare di cui trattasi e/o nella violazione del divieto di scommesse e della previsione in materia di obbligo di denuncia, oltre che, per alcuni di essi, nell’illecito associativo previsto e punito dalla disposizione di cui all’art. 9 CGS. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti sopra indicati in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in associazione o concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi, di seguito, meglio indicate e/o per aver violato il divieto di scommesse e/o per aver violato le disposizioni federali in materia di obblighi di denuncia. Questa Corte, prima di procedere all’esame delle vicende relative alla alterazione delle varie gare ed alla posizione dei singoli appellanti, ritiene opportuno richiamare, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo, anche associativo, divieto di scommesse e obbligo di denuncia. «Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1». Così dispone la norma di cui all’art. 9, comma 1, CGS, mentre il successivo comma 2 precisa che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA. Come segnalato dalla dottrina, la fattispecie è modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorda la commissione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cass. pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Questa è, dunque, la caratteristica del reato associativo e, pertanto, se ne ricava che «la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (Cass. pen., 25 settembre 1998, n. 10725). Con diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cass. pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (in tali termini Cass. pen., 15 dicembre 1980). Altro elemento che si ricava dall’esame della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di associazione a delinquere è che, ai fini della configurazione del delitto di cui trattasi, non è necessaria una specifica e complessa organizzazione di strumenti, strutture e mezzi, sufficiente essendo anche una semplice, financo rudimentale, predisposizione degli stessi, alla sola condizione che questo sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma criminoso per il quale è stato fondato cui il vincolo associativo (cfr. Cass. pen., 26 ottobre 1977). Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano la fattispecie associativa di cui trattasi, occorre ora calare i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ritiene, questa Corte, che per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS è necessario (ma anche sufficiente) che il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati ed eventualmente da altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre. A dar vita al sodalizio vietato e punito dall’art. 9 CGS «concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Si rende, dunque, sempre opportuno l’esame del contesto complessivo di riferimento e, segnatamente, di quello nel quale si muovono gli autori delle alterazioni delle gare, valutazione, questa, spesso capace di fornire una chiave di lettura dei singoli episodi contestati ai diversi incolpati al fine di desumerne l’eventuale responsabilità di ciascuno di essi. Del resto, a ben vedere, si tratta, sovente, di un intreccio sotterraneo, frutto di convergenti (anche diversi) interessi, del quale «ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 50/CGF del 29 settembre 2011). Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). L’illecito sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 7 CGS, che, al comma 1, così recita: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover sinteticamente indicare alcune altre premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché, attese le sollecitazioni provenienti da molte delle difese dei deferiti, all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle relative pregevoli argomentazioni spese dalle parti per la loro migliore illustrazione difensiva. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva hanno affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Quanto all’obbligo di denunzia, dispone la norma di cui all’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». Ai sensi del successivo comma 8, come da ultimo modificato in ordine alla misura, «il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». Quanto, infine, al divieto di scommesse, l’ordinamento federale fa espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati. La disciplina della fattispecie è dettata dall’art. 6 CGS che così testualmente recita: «1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. 5. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00». Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale, le fattispecie di cui trattasi. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6, 7 e 9 CGS, al fine dell’affermazione della responsabilità dei sigg.ri Astarita, Ciccarone, Moxedano, Ruga, Iannazzo, anche al fine della correlata dichiarazione di responsabilità, oggettiva o presunta, delle società per cui gli stessi prestavano, al momento delle condotte contestate, la loro attività o, comunque, nel cui interesse operavano, per quanto di rilievo per l’ordinamento federale. Orbene, così fissato il thema decidendum, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte dei predetti tutti ricorrenti e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri forniti dalle intercettazioni ambientali, le modalità del linguaggio criptico utilizzato, l’intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, la particolarità dei luoghi dei vari incontri, i riscontri forniti dalla effettuazione delle scommesse, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciante dagli stessi incolpati in sede di audizione, le conferme e le inequivoche affermazioni di alcuni degli stessi incolpati (segnatamente, Marzocchi e Izzo), non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei sig.ri Moxedano, Ciccarone, Iannazzo, Ruga e Astarita in relazione ai fatti ed agli illeciti accertati e dichiarati, in capo a ciascuno degli stessi, dal Tribunale federale. Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaionono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche solo logici. Quanto, specificamente, alle dichiarazioni di Marzocchi e Izzo, le stesse fungono anche da collante indiziario e chiave di lettura delle risultanze dell’attività investigativa di captazione. Occorre, per chiarezza espositiva, in generale, osservare come la giurisprudenza abbia nel tempo elaborato criteri di giudizio e rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi probatori di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese dal denunciante, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare l’assoluta e neppure contestata attendibilità dei sopra indicati dichiaranti, le cui rivelazioni appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia più di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio. L’esame dei comportamenti relativi alle singole gare ed il giudizio sulle relative responsabilità Gara 1: Hinterreggio – Neapolis, disputata 7 settembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 0) Dalle risultanze probatorie in atti emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, dei sigg.ri Iannazzo Pietro, Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Ruga Mario. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato delitto si legge: «di tale attività illecita posta in essere dal IannazzoPietro quest’Ufficio aveva avuto i primi sospetti in data 24 agosto 2014, allorquando veniva registrata una conversazione tra lo stesso Innazzo e Lio Tony, calciatore della Promo Sport Lamezia (CND – Promozione, girone A) ed ex calciatore del Sambiase calcio, di cui il Iannazzo Pietro era il direttore sportivo. Nel corso della conversazione Iannazzo evidenziava, con fare ironico, di aver ricevuto da Moxedano Mario (presidente del NEAPOLIS)l’incarico di “consulente sportivo” della squadra di calcio a quest’ultimo riconducibile, con il reale fine di far vincere, attraverso le alterazioni dei risultati delle partite (combines sportive), il campionato a detta compagine calcistica, pur non avendo, la stessa, uno spessore tecnico tale da poter raggiungere tale risultato. Nella medesima conversazione, Iannazzo Pietro si mostrava deciso nel pretendere anticipatamente somme di denaro cosa che, sempre a dire dello Iannazzo, aveva infastidito il Moxedano che gli aveva precisato come lo stesso, anticipatamente, non pagava neanche i calciatori. Nella circostanza Iannazzo, confessando il suo vero ruolo di autore di frodi sportive, riferiva a Lio che “non erano i calciatori a far vincere le partite” anche perché definiva la compagine del Neapolis come una squadra “scarsa” (con una squadra di "babbi" che ha), lasciando chiaramente intendere che, senza il suo “intervento” finalizzato a “combines sportive”, il Neapolis non poteva assolutamente raggiungere il risultato sperato dal suo Presidente. Iannazzo aggiungeva che i suoi interventi dovevano essere pagati prima e che non si fidava di Moxedano al quale aveva già dato una mano l’anno prima e che aveva poi dovuto aspettare per avere i soldi pattuiti». Il 28 agosto 2014 Iannazzo si recava in Campania ed incontrava Ciccarone, prima e Moxedano, poi. Ciccarone si raccomandava con Iannazzo circa il comportamento che questi avrebbe dovuto tenere in occasione dell’incontro con Moxedano, come catturare l’attenzione e come accaparrarsi le simpatie di Moxedano, specie in relazione a quelli che vengono definiti “campi disponibili” per i loro affari in Calabria e che avrebbe potuto portare ad esempio le società Hinterreggio e Roccella. Iannazzo, nella circostanza, rassicurava Ciccarone, affermando che una volta entrato in “società”, avrebbe speso il suo nome (“io spendo il mio nome!”) e che, quindi, non era certo sua intenzione fare cattive figure. Dalle risultanze delle captazioni investigative e, segnatamente, di quelle relative alle conversazioni Iannazzo – Ciccarone, si ricava inequivocabilmente che Iannazzo ha effettivamente incontrato Moxedano, considerato che chiede a Ciccarone notizie circa le impressioni su di sé manifestate da Moxedano e ricevendo assicurazioni, da Ciccarone, di aver fatto al presidente un’ottima impressione. Si inserisce in questo ambito l’episodio del contratto che Iannazzo si fa preparare da un amico (tale Bobo, titolare di diverse agenzie di scommesse denominate Viking Bet) comunicandolo poi a Ciccarone affinché lo sottoponesse a Moxedano. Contratto, questo, come affermato dallo stesso Iannazzo, che voleva avere l’unico scopo di giustificare il suo rapporto con la società calcistica Neapolis. All’inizio della settimana (1 settembre 2014) alla fine della quale si sarebbe disputata la gara Iannazzo chiamava Ruga (progressivo nr. 44071), chiedendogli di metterlo, con urgenza, in contatto con il sig. Pasquale Lo Giudice, all'epoca dei fatti direttore sportivo della S.S. Juve Stabia s.r.l. Ruga riferiva che Lo Giudice era “direttore sportivo” della Juve Stabia s.r.l. e che si trovava a Milano per il calciomercato. Iannazzo chiede, allora, a Ruga di organizzargli, prima possibile, un incontro con Pasquale (successivamente, appunto, identificato per Pasquale Lo Giudice - direttore Sportivo della Juve Stabia). I due concordano di risentirsi in serata non appena Ruga fosse riuscito a contattare Lo Giudice. Il giorno successivo Ruga inviava un messaggio di testo a Iannazzo con il quale comunicava allo stesso l’utenza telefonica del predetto Pasquale Lo Giudice. Tali circostanze sono anche confermate dallo stesso Ruga, in sede di audizione presso la Procura federale del 3 luglio 2015: «ADR: In relazione alle telefonate intercettate tra me e Iannazzo nelle quali Iannazzo mi chiese di metterlo in contatto con Pasquale Lo Giudice, preciso che effettivamente conosco Pietro Iannazzo non solo perchè le nostre abitazioni si trovano a poca distanza ma anche per via del mio lavoro di agente di calciatori, che mi ha portato ad avere contatti con Iannazzo fin dai tempi in cui quest’ultimo era consulente sportivo del Sambiase. Conosco da tempo anche Pasquale Lo Giudice sempre per motivi di lavoro e con lui intrattengo un rapporto di amicizia che si è andato a estendere anche alle nostre mogli per via di una loro comune malattia. Nella telefonata del 1.9.2014 progressivo 44071 lui voleva incontrare Lo Giudice con una certa fretta, dovuta presumo ad una ragione di carattere logistico dovendosi organizzare per un eventuale viaggio a Catanzaro. ADR: Come risulta anche dalle intercettazioni, soddisfai la richiesta di Iannazzo e gli diedi tramite SMS il numero di cellulare di Lo Giudice. Ho saputo dal Iannazzo che effettivamente nei giorni seguenti lui e Lo Giudice si incontrarono di persona». Entrato in contatto con Lo Giudice, Iannazzo sollecita un incontro con il medesimo (non oltre il giovedì successivo, in quanto «sarebbe urgente, cioè perché se poi possiamo fare poi non ho i tempi, se mai, no?». Questa circostanza illumina il contesto di svolgimento dei fatti e, segnatamente, che l’urgenza sia dovuta per l’approssimarsi della gara Hinterreggio - Neaopolis). I due si mettevano, dunque, d’accordo per vedersi in Campania il giorno 4 settembre. Nella conversazione i due interlocutori evitavano di parlare dei motivi dell’incontro e, anzi, si può intuire che l’oggetto dell’incontro doveva essere qualcosa di illecito. Del resto, diversamente opinando, non vi sarebbe stata ragione alcuna per riferire espressamente quale fosse la ragione dell’incontro (“urgente”). Anche Ciccarone è in contatto con Iannazzo per informarsi sullo stato di avanzamento delle “trattative” per la combine e fornirgli indicazioni. Iannazzo contatta Ciccarone per comunicargli che entro un paio di giorni avrebbe incontrato Pasquale Lo Giudice: nella conversazione si fa criptico riferimento ad un “ragazzo” che avrebbe dovuto accettare un “trasferimento”, affermando che dovevano essere sicuri che questo “accettasse il trasferimento e di quanto ci voleva per l’operazione”. Insomma, uscendo dal consueto gergo criptico (neppure tanto, poi) Iannazzo rappresenta a Ciccarone che per realizzare la combine era necessario l’avvicinamento e la disponibilità di un partecipante alla gara disposto a favorire l’illecita operazione. Si fa riferimento anche alla somma necessaria per procedere alla predetta combine. «[…] Antonio Ciccarone: ma orientativamente per avere un'idea; Pietro Iannazzo: sei -sette dai, cinque-sette; […] Antonio Ciccarone: facciamo una cosa, facciamo una cosa, io parto... da una cosa un pochino più alta…; Pietro Iannazzo: bravo; Antonio Ciccarone: per poi far vedere che abbiamo...; Pietro Iannazzo: si si, perfetto; […]». Dal prosieguo della conversazione si evince che i due concordano di dire a Moxedano che, per la riuscita della combine, era necessaria una cifra che si aggirava intorno ai 10.000 («dico dammi un tetto massimo di dieci poi se Pietro è bravo dobbiamo cercare di risparmiare»). Inoltre, Ciccarone si preoccupava di addivenire ad una combine sicura e affermava: «se partiamo con il piede giusto abbiamo fatto un capolavoro con lui perciò io lo conosco bene». A tal proposito, appare pienamente condivisibile l’assunto della Procura federale secondo cui «il gergo criptato utilizzato nel corso di tali telefonate e nelle successive, riferito al trasferimento generico di calciatori, oltre a costituire di per sé elemento rivelatore dell'illiceità del fine perseguito, ha degli evidenti momenti in cui l'esigenza di fornire e richiedere indicazioni operative volte all'alterazione del risultato rivela in maniera esplicita il reale significato della conversazione (l'essere sicuri al 110%, il non scoprirsi senza assicurazioni); nel corso delle stesse telefonate, poi, il Ciccarone fa espresso riferimento al Moxedano, definito il “presidente”, per individuare l'importo da riferire allo stesso quale prezzo della combine». Il 4 settembre 2014, Ruga, come detto, amico di Pasquale Logiudice, contattava Iannazzo comunicandogli di trovarsi a Lamezia Terme per effettuare un tagliando alla propria autovettura. I due, quindi, concordavano di pranzare insieme presso il ristorante “il Quadrifoglio” di Sant’Eufemia di Lamezia Terme. Audizione Ruga 3 luglio 2015: «ADR: In relazione alla intercettazione progressivo 44714, confermo che effettivamente il giorno 4 settembre 2014 chiamai Pietro Iannazzo per andare a pranzo con lui; una cosa che facevo spesso in ragione del rapporto professionale calcistico e della nostra amicizia. In quella occasione parlammo del più e del meno di argomenti privi di qualunque rilevanza penale». Iannazzo, quindi, riferisce a Ciccarone: «allora ho finito adesso di pranzare col fratello di Pasquale […] lo ha chiamato e gli ha detto più o meno quello che voglio dal trasferimento e se lui poteva parlare col suo giocatore e gli ha detto di si che ci può parlare, e siccome sa che io gli posso dare una mano, dice è una cosa che conviene pure a lui, quindi dice vieni subito». Da detta conversazione, peraltro, si evince che Ruga fosse effettivamente a conoscenza del tentativo di alterazione in corso. È possibile evidenziare come Iannazzo riferisce a Ciccarone di essere sicuro sul buon esito della combine e di aver già trovato la “soluzione” per il prossimo incontro di campionato previsto («... ho già, diciamo trovato la soluzione poi per l'altra, già fatto... e poi ti spiego domani da vicino... »). Iannazzo contattava Pasquale Lo Giudice e lo avvisava che l’indomani sarebbe giunto a Salerno intorno alle 10.00. Lo Giudice invitava Iannazzo a chiamarlo non appena a Salerno cosi gli avrebbe indicato il luogo dove incontrarsi. Dopo aver programmato l’incontro con Pasquale Lo Giudice, Iannazzo chiamava Ciccarone per discutere sull’opportunità o meno che all’incontro partecipasse anche questi quale direttore sportivo della società Neapolis, convenendo, però, che era meglio evitare la presenza del Ciccarone, non volendo rischiare di compromettere l’esito dell’incontro. «Antonio Ciccarone: quindi io domani mattina mi voglio organizzare.. mi organizzo in questo modo, tu a che ora arriveresti a Salerno? Pietro Iannazzo: alle dieci (10:00); Antonio Ciccarone: alle dieci (10:00), se io sta andando adesso a Pompei... se io faccio presto tanto io alla fine ti volevo lasciare la macchina, mi lasciavi e ci andavi tu perchè io la voglio che ci vai solo tu per una questione proprio mia personale; Pietro Iannazzo: ùh; Antonio Ciccarone: che è meglio mal che vada che io faccio tardi; Pietro Iannazzo: si; Antonio Ciccarone: ti faccio venire a prendere, do il tuo numero, ti faccio venire a prendere..; Pietro Iannazzo: nooo.. mi faccio venire a prendere da Pasquale che Pasquale mi voleva venire a prendere, siccome volevo che venivi pure tu però tu non vuoi venire? Antonio Ciccarone: no èhhh... tu vuoi che vengo pure io? Pietro Iannazzo: no no no, come vuoi tu, questo tu ti devi regolare; Antonio Ciccarone: e dipende dal rapporto che tieni tu capisci può darsi che davanti..; …omissis… Pietro Iannazzo: si si si, ha detto vieni subito che ci parliamo, ma stai tranquillo che la cosa va p.i.; Antonio Ciccarone: allora ti sento tranquillo.. ti volevo.. ti volevo dire è opportuno che vengo pure io? Dimmi tu, la tua idea; Pietro Iannazzo: allora lui con me parla a 360° francamente, non lo so se magari.. però io penso di no, Antonio Ciccarone: fai una cosa fai una cosa vai tu, vai tu; Pietro Iannazzo: èh vado io e poi caso mai..; […]». Peraltro, Ciccarone si raccomandava con Iannazzo di chiedere a Lo Giudice e, quindi, al “giocatore da avvicinare”, la loro disponibilità ad “aiutarli” in futuro in caso di necessità. «Antonio Ciccarone: sappi però che gli devi.. sappi però che gli devi far presente che oltre a quello che dobbiamo fare per aiutarlo perché so che comunque stanno in difficoltà e quindi un aiuto glielo diamo ma anche successivamente non solo le tue, ma anche le mie amicizie possono essere utili a loro per qualsiasi.. ; Pietro Iannazzo: va bene, certo, certo; Antonio Ciccarone: situazione; Pietro Iannazzo: va bene comunque io poi domani; Antonio Ciccarone: allora tu sei tu sei convinto che la spuntiamo; Pietro Iannazzo: si si si; Antonio Ciccarone: va bene, Pietro Iannazzo: al 100%; Antonio Ciccarone: ti ringrazio.. poi io gliel'ho detto al Pres -fonetico (Presidente) che salivi e poi.. magari noi all'ora di pranzo non lo so ci sentiamo o mangiamo insieme o c'è ne andiamo al campo a vedere l'allenamento e poi la sera aspettiamo al Presidente; Pietro Iannazzo: va bene». Il giorno successivo (5 settembre 2014) Iannazzo incontra effettivamente Lo Giudice a Pompei, presso un locale pubblico del centro cittadino. Ancora una volta, chiama, dopo l’incontro, Ciccarone per riferirgli che è fatta, che la cosa è conclusa al “110” e che in serata avrebbero incontrato il “presidente” (ossia, come detto, Moxedano), incontro, poi effettivamente “certificato” dalle risultanza dell’attività captativa. Quindi, Iannazzo riferisce a Ciccarone che avrà un incontro con Fabio Caserta (calciatore della Juve Stabia e socio di fatto della società Hinterreggio). Iannazzo concludeva la telefonata riferendo a Ciccarone che in quella sede avrebbe spiegato tutto rendendoli edotti dell’accordo raggiunto («....perfetto... va bene si, si... va bene... l'importante e che noi ci vediamo e che poi stasera vediamo il Presidente che ti spiego tutto così…»). Dopo il suddetto incontro Iannazzo contatta Ruga, prima con dei messaggi di testo e poi con una telefonata. I due concordano un incontro, avvenuto, poi, effettivamente il 6.9.2014 a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno: «domani mattina ci vediamo sicuri che ti dico una cosa pure così gliela dici a Pasquale» A questo punto, ecco i contatti (diretti) tra Iannazzo e Caserta per fissare l'incontro. Sempre il 6 settembre 2014, in serata, Iannazzo riferiva a Ciccarone che la stessa mattina si era sentito telefonicamente con Pasquale Lo Giudice («evidentemente», segnala il provvedimento di fermo dell’A.G.) «con un telefono diverso da quello intercettato non avendo riscontro nell’attività captativa. E’ da supporre, con ragionevole certezza, che tale contatto sia avvenuto per il tramite di Ruga Mauro con il quale effettivamente, così come sopra evidenziato, il Iannazzo si era incontrato nella mattinata»). Per la realizzazione della combine di cui trattasi la scelta è caduta su Fabio Caserta (calciatore professionista della Juve Stabia) perché «ritenuto uomo fidato che dava la sua disponibilità e perché aveva rapporti con la società calcistica dell’Hinterreggio di cui era comproprietaria la moglie Ligorio Maria. Per come verrà successivamente dimostrato in effetti Fabio Caserta è il socio di fatto che opera in prima persona all’interno della società dell’Hinterreggio e che ha un rapporto molto stretto con i calciatori. Che Caserta, giocatore che ha anche militato in serie A, fosse l’uomo individuato da Pietro Iannazzo per la combine ne erano anche a conoscenza Moxedano e Ciccarone»). La sera del 6 settembre Iannazzo e Caserta si sentivano telefonicamente e si mettevano d’accordo per incontrarsi all’area di servizio di Lamezia Terme Ovest, dove Iannazzo avrebbe dovuto comunicargli delle “novità”. Era, dunque, evidente che i due si fossero già incontrati insieme a Pasquale Lo Giudice: non si spiegherebbe, altrimenti, il riferimento al termine “novità” laddove, appunto, non fossero già intervenuti appositi accordi all’esito di un primo incontro. Subito dopo la predetta conversazione Iannazzo – Caserta, Iannazzo chiama Ciccarone per comunicargli avrebbe incontrato Caserta da lì ad un paio d’ore. Ciccarone appare in ansia sull'esito dell'incontro, anche per le aspettative che il “capo” (Moxedano) ha sull'esito medesimo. Ciccarone, siamo ancora alla tarda serata del 6 settembre 2014, contattava telefonicamente Iannazzo per comunicargli l’Hotel dove il direttore sportivo del Neapolis e, quindi la sua squadra, avrebbero alloggiato a Reggio Calabria, prima della partita con l’Hinterreggio. Iannazzo era alla guida dell’auto e, quindi, chiedeva a Ciccarone di inviargli un messaggio. Ciccarone inviava, quindi, a Iannazzo un messaggio con le indicazione dell’albergo. Alle h. 23.19 Caserta chiamava Iannazzo dicendogli di essere all’altezza dell’area di servizio di Rogliano: i due si davano appuntamento a circa quindici minuti sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria, presso la stazione di servizio “Lamezia Ovest”. I due si incontrano effettivamente (circa 20 minuti, come emerge dalla relazione investigativa di PG che ha visionato i filmati delle telecamere del Centro operativo autostradale della Polizia Stradale). Dopo il colloquio gli automezzi si allontanavano dal luogo dell’incontro. Il tutto, come emerge dalla relazione di servizio dell’8.9.2014 (allegato 35 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). Iannazzo, ricevuto da Ciccarone il suddetto messaggio con le indicazioni dell’albergo dove avrebbe soggiornato la squadra del Neapolis, provvedeva ad inviarlo a Caserta, alle h. 23.47. è importante osservare che all’ora in cui viene registrato l’invio del messaggio (ore 23.47) Iannazzo e Caserta si trovavano insieme presso la citata area di servizio, dove discuteranno per circa 20 minuti. Pertanto, deve ritenersi che l’informazione già fornita a voce da Iannazzo a Caserta sia stata, da questi richiesta anche con messaggio, in modo che gli rimanesse memorizzata sul cellulare. Il 6 settembre 2014, Iannazzo, al rientro da Napoli, sicuro dell’accordo ormai raggiunto per la vittoria della Neapolis, telefonava all’agenzia di scommesse dell’amico Mazzei Antonio (detto Bobo), per chiedere le quotazioni delle scommesse relative alle squadre di serie “D”. Il 7 settembre 2014, la mattina, alle ore 10.00, Iannazzo chiama Ciccarone manifestando la propria contentezza per l'esito dell'incontro con Caserta. Iannazzo e Caserta (che è in compagnia di tale Armando, verosimilmente Armando Pellicanò, socio nella squadra calcistica dell’Hinterreggio) si mettevano d’accordo per vedersi all’altezza del porto di Reggio Calabria, al riparo da occhi indiscreti. Il fatto che i suddetti incontri siano effettivamente avvenuti, senza che vi sia una diversa verosimile spiegazione alternativa degli stessi, si ricava anche dal verbale di audizione del 19.6.2015 di Caserta da parte della Procura federale. Di seguito uno stralcio dello stesso. «ADR: Iannazzo l’ho conosciuto perché in occasione di un ritiro prima della gara Juve StabiaMatera del 6.9.2014 il mio D.S. Pasquale Lo Giudice mi disse che Iannazzo mi voleva conoscere, in quanto era a conoscenza che mia moglie era socia dell’Hinterreggio e desiderava propormi, nella sua qualità di consulente di mercato, qualche giovane calciatore. Lo Giudice mi ha dato il suo numero dicendomi che comunque mi avrebbe contattato lui. Non so che rapporti avesse Lo Giudice con Iannazzo né chi li avesse presentati. Mentre tornavo a Reggio Calabria, al termine della gara Juve Stabia- Matera del 6.9.2014, venivo contattato telefonicamente da Iannazzo che mi disse che voleva incontrami di persona. Era la prima volta che lo sentivo e decidemmo di incontrarci lungo l’autostrada all’altezza di Lamezia Terme. Non mi disse la ragione di questa sua richiesta e quando ci incontrammo, si presentò e mi fece i complimenti per la mia carriera. Dopo di ciò si propose come consulente di mercato ed io gli risposi che avrei parlato con i soci dell’Hinterreggio rappresentandogli la sua proposta. In quell’occasione mi disse che si sarebbe recato a vedere la partita Hinterreggio -NeapolisS che si sarebbe tenuta il 7.9.2014 cioè il giorno dopo. Credo di ricordare che ci vedemmo verso le ore 23:00 della sera. ADR: Prendo atto che effettivamente ho incontrato una persona che non conoscevo e non avevo mai visto prima e, per giunta, ad ora tarda durante il tragitto di ritorno a casa, ma trovo che questa circostanza non sia strana considerato che sapevo che Iannazzo era conosciuto da Pasquale Lo Giudice e sull’estemporaneità del luogo e sull’urgenza dell’incontro non ho trovato niente da obiettare, visto che mi era di strada. Circa la presunta familiarità della conversazione intercosa tra me e Iannazzo registrata in data 6.9.2014 ore 21 di cui al progressivo n. 45342. Ribadisco che era la prima volta che lo sentivo anche se avevo il suo numero registrato nel mio cellulare, dopo che me lo diede Lo Giudice. ADR: Ho rivisto Iannazzo anche il giorno dopo. Infatti la mattina seguente, ci siamo sentiti al telefono per concordare un nuovo incontro unitamente ad un altro socio, Armando Pellicanò. Infatti la stessa mattina cercai al telefono il Pellicanò e gli chiesi di venire con me perché desideravo fargli conoscere Pietro Iannazzo. Ci vedemmo infatti tutti e tre al porto di Reggio Calabria. ADR: Che io ricordi, Iannazzo non mi chiese di vederci un hotel. A questo punto l’Ufficio da lettura di una intercettazione telefonica relativa a quella domenica nella quale risulta che lo Iannazzo domanda se vedersi in Hotel, ed il Caserta gli da invece l’appuntamento al porto di Reggio Calabria (progressivo 45456 delle ore 10:06) . R: Prendo di quanto mi leggete ma ribadisco di non ricordare che lo Iannazzo mi avesse dato appuntamento in hotel. Ho indicato il porto perché era il posto più vicino al luogo in cui mi trovavo. E comunque non avevo nessun motivo di non recarmi in un albergo, ma non ricordo tale conversazione. […] ADR: Non sapevo che lo Iannazzo potesse avere qualche ruolo all’interno del Neapolis ed ho immaginato che seguisse la partita per ragioni professionali. ADR: Non c’è un motivo per il quale ho incontrato lo Iannazzo la mattina seguente al porto con il Pellicanò , nonostante l’avrei comunque visto durante la partita. ADR: in entrambe le occasioni in cui ho incontrato lo Iannazzo, il medesimo ha fatto riferimento alla gara Hinterreggio- Neapolis; preciso che la sera prima, mentre ci salutavamo, dopo aver discusso delle questioni di calcio, Iannazzo mi disse scherzando che il Neapolis avrebbe vinto sicuramente, anche perché l’Hinterreggio poteva anche perdere in quanto si sarebbe comunque salvata; nella seconda occasione, al porto, mi disse la stessa cosa, ma, in questa occasione, dal tono della voce non mi era più sembrata una battuta come nel giorno precedente; ADR:dal tono della voce sembrava più un invito a combinare la partita ed allora replicavo dicendo che non ero incline a questo genere di cose e me ne andavo. Pellicanò era presente, ma non so se ha sentito; ADR: non ho commentato con Pellicanò, né con nessun altro questo presunto invito a combinare la partita; ADR: ho visto Iannazzo allo stadio, ma non ci ho parlato e non so se ci ha parlato Pellicanò; ADR: pur comprendendo che poteva essere una buona occasione per parlare dei calciatori proposti da Iannazzo essendo presenti tutti i soci, non so proprio dire se ciò sia avvenuto e se anche in seguito si siano mai più incontrati per questo motivo; ADR: non so riferire perché Iannazzo se la prenda con me per la sconfitta del Neapolis». Conferma dell’incontro al Porto di Reggio Calabria la si ricava anche dalle dichiarazioni di Pellicanò alla Procura federale (audizione 2.7.2015). «Corro abitualmente la Domenica mattina sul lungomare di Reggio. Ricordo anche quando si è giocata Hinterregio Neapolis, in quanto era all’inizio del campionato. Alla fine della mia solita corsa domenicale, ricordo che Fabio Caserta mi raggiunse al solito posto dove ci incontriamo e mi chiese di essere accompagnato ad incontrare un DS o, comunque, un consulente di mercato, che gli avrebbe dovuto presentare dei ragazzi del ‘95 – ‘96, anche in vista di alcuni stage. L’appuntamento era al porto di Reggio Calabria. La persona ci ha raggiunto di lì a breve. Abbiamo parlato dei ragazzi under anche se la conversazione intercorreva solo tra Caserta e quest’ultima, in quanto non mi sono mai occupato di aspetti tecnici. A me, poi, è arrivato un messaggio e mi sono allontanato. Caserta e il DS avevano terminato la loro chiacchierata e siamo andati via. ADR: Caserta mi chiese di accompagnarlo solo perché non sapeva come arrivare al porto di Reggio Calabria. Preciso che Caserta non è proprio di Reggio Calabria ma di Melito di Porto Salvo». All’esito, dunque, del suddetto ulteriore incontro avvenuto tra Iannazzo, Caserta e Pellicanò presso il porto di Reggio Calabria Iannazzo si adopera subito per scommettere sulla vittoria del Neapolis nella gara da disputarsi in giornata con l’Hinterreggio. Contatta Mazzei Antonio dicendogli di dire a tale Cristian, non meglio identificato, di effettuare una “scommessa” e, tra le squadre elencate, indicava la vittoria del Neapolis sull’Hinterreggio. Evidenzia, a tal proposito, l’A.G. nel provvedimento di fermo: «si rappresenta altresì che lo scommettitore in questo caso, per regolamento del gestore, al fine di poter scommettere su una partita di LND, nello specifico di Serie D, deve obbligatoriamente effettuare una giocata multipla, minimo tre incontri, e questi tipi di giocate (squadre dilettantistiche) vengono proposte ed accettate da agenzie di scommesse estere (inglesi e/o maltesi) e, come nel caso di Iannazzo, con l’agenzia Stanley Bet. In questo contesto appare significativo il fatto che le ulteriori partite giocate riguardino squadre di primissima fascia il cui risultato appare quasi scontato e con quotazioni basse». Iannazzo, dunque, nell’hotel indicato da Ciccarone la squadra del Neapolis avvertendo quest’ultimo. A partita in corso Iannazzo contattava Antonio Mazzei, comunicandogli che si trovava allo stadio dove stava vedendo la partita e che per il momento il risultato era fermo sullo 0-0. Quella che la Procura federale, nell’atto di deferimento, definisce «l'ulteriore e definitiva conferma che l'accordo per l'alterazione del risultato della gara si era concluso» si ricava nelle reazioni di Iannazzo al termine della gara: questi, infatti, chiama un amico (Antonio Mazzei, detto Bobo) lamentando il mancato rispetto dei patti. Subito dopo la fine dell’incontro, infatti, Iannazzo comunicava a “Bobo” che il risultato finale della partita era di 2 a 0 per l’Hinterreggio. Nel corso della stessa telefonata Iannazzo si dimostrava molto rammaricato dicendo al suo interlocutore che non c’era più gente seria (sic!), dimostrando in tal senso che la combine non aveva raggiunto il suo scopo. Peraltro, Iannazzo si lasciava andare ad una minaccia neanche tanto velata nei confronti di chi non era stato ai patti: «[...] Bobo (Mazzei Antonio): fagli i complimenti; Pietro Iannazzo: gliel'ho fatti, p.i. gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che ci incontriamo presto e tutto a disposizione; Bobo (Mazzei Antonio): p.i.; Pietro Iannazzo: che il calcio è galantuomo; [...]. Conversando, poi, con l'ex direttore sportivo della Hinterreggio (Carmelo Rappoccio) afferma: «Fabio ... ha fatto un bel regalino, mi ha fatto!». Il giorno dopo la gara è Ruga a chiamare Iannazzo e ad esprimere sorpresa per il risultato della gara, esprimendo solidarietà all'interlocutore che lamentava l'avvenuto tradimento degli accordi presi. Ciò che rivela, in modo indiscutibile che Ruga fosse consapevole ed a conoscenza, quantomeno, dell’illecito in questione. Iannazzo, alquanto adirato, riferiva a Ruga come Caserta fino alla fine avesse dato rassicurazioni accogliendo l’offerta di combine. «[...] Mauro Ruga: èh… ma com'è?... ho visto che il risultato.. ; Pietro Iannazzo: va bene; Mauro Ruga: p.i.; Pietro Iannazzo: no, malissimo, malissimo… va bene, si sono comportati malissimo, loro non male di più; Mauro Ruga: pensa tu; Pietro Iannazzo: eh, eh, eh va bene cose che proprio allibito che proprio tu non ti puoi aspettare no... che .. se tu mi dici no è no, ma se tu mi dici si òh no; Mauro Ruga: maaa... addirittura? [...] Mauro Ruga: io pensavo dico ti avesse detto no guarda, sovrapposizioni di voci; Pietro Iannazzo: no no no no no; Mauro Ruga: addirittura avevi detto pure che ti interessava; Pietro Iannazzo: si.. uffà..; Mauro Ruga: p.i. minchia; Pietro Iannazzo: ma fino alla fine proprio». A proposito di questa telefonata lo stesso amico di Ruga, Lo Giudice, così risponde alla precisa domanda degli inquirenti federali: «Prendo atto che in questa telefonata l’avv. Ruga sembrerebbe conoscere dell’esistenza della combine, ma ribadisco che, nonostante i rapporti di amicizia che mi legano a lui, io sono sempre rimasto estraneo a tale vicenda. Preciso che il Ruga non mi ha mai riferito nulla a proposito di questi fatti». È verosimile ritenere che il risultato alterato non si realizzava sul campo non già perché gli accordi non fossero stati rispettati, quanto perché il tasso tecnico della squadra del Neapolis, come sottolineato dallo stesso Iannazzo (“...una squadra di babbi...”) era così inferiore a quella dell’avversario che avrebbe avuto bisogno della “disponibilità” di un numero di giocatori superiori a quelli reperiti da Caserta. Sempre il giorno 8 settembre, alle 23.21, contatto Iannazzo – Ciccarone. Quest’ultimo manifesta a Iannazzo la delusione propria e quella di Moxedano (il “presidente”) e, anzi, avanza il sospetto che il presidente (Moxedano) lo stava scaricando, convinto di aver subito il doppiogioco dai due. Iannazzo chiede, addirittura, se deve restituire i soldi che ha già ricevuto, somma, questa, che rappresentava il probabile parziale corrispettivo quale ricompensa per il suo interessamento nella combine. Dalle complessive emergenze probatorie sopra, in sintesi, richiamate, emerge con chiarezza la responsabilità dei sigg.ri Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Iannazzo Pietro e Ruga Mauro per le violazioni a ciascuno degli stessi contestate, come meglio oltre specificato. Schiacciante, in particolare, come correttamente ritenuto dal Tribunale di primo grado, il tenore delle intercettazioni, e le molte conferme, delle significative circostanze di fatto, ricavabili dalle stesse dichiarazioni di alcuni degli incolpati di cui trattasi. Gara 2: Sorrento – Montalto, disputata il 12 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 0 – 0) Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Moxedano Mario. Nel provvedimento dd.11 maggio 2015 di fermo di indiziato delitto si legge: «Analizzando attentamente le conversazioni telefoniche intercorse sull’utenza in uso a Ciccarone Antonio, (direttore sportivo del Neapolis Mugnano), emergevano alcuni interessanti contatti fra costui e Francesco Molino, direttore sportivo del Montalto Uffugo (Serie D girone I). Le conversazioni intercettate ed intrattenute a far data del 6 ottobre 2014 tra i predetti cristallizzavano le fasi salienti dell’organizzazione della “combine” dell’incontro di calcio Sorrento – Montalto, disputato in data 12 ottobre 2014. Tale combine, così come emerso dall’attività tecnica, non andava a buon fine a causa di interferenze di terzi estranei alla vicenda che ne impedivano l’esito malgrado gli accordi già raggiunti». In particolare, dalle conversazioni telefoniche intercettate, risalenti al 6 ottobre 2014, emergeva in modo chiaro come Molino Francesco si stesse recando in Campania per incontrare Mario Moxedano, per il tramite di Antonio Ciccarone. La sera del 6 ottobre 2014, quindi, si teneva, a Mugnano, l’incontro tra i vertici del Neapolis (Ciccarone e Moxedano) e il direttore sportivo del Montalto, Francesco Molino. Incontro, questo, appunto riconducibile, all’organizzazione della combine della partita Sorrento – Montalto. Dopo avere incontrato Molino, Ciccarone contattava Paolo Somma, consulente di mercato del Sorrento. Il d.s. del Neapolis spiegava a Somma il motivo di tanta urgenza e, utilizzando il consueto linguaggio criptico, informava l’amico di essere in grado di procurargli la vittoria nella partita della domenica successiva. Ciccarone, per far sì che il Somma intendesse sin da subito di cosa bisognava discutere, accreditandone fin da subito l’importanza, gli diceva che si trovava in compagnia del direttore sportivo della squadra avversaria. Ciccarone chiedeva anche all’amico Somma di contraccambiare, poi, tale favore nel momento in cui la sua squadra, il Neapolis, avrebbe incontrato il Sorrento. […] Antonio Ciccarone: io sto con due amici .... mo capiscimi al volo...se c'è da fare una cosa positiva per te domenica...va bene?...va bene per te? Paolo Somma: ...come non va bene Antonio Ciccarone: e però poi tu devi ricambiare a me […] Antonio Ciccarone: però quando poi tu la ricambi a me la devi ricambiare al 100% senza sbagliare niente Paolo Somma: ma a te? Antonio Ciccarone: a me a me...io adesso domenica ti favorisco a te...sto insieme al direttore sportivo che è un mio amico... sto qua... ci dobbiamo vedere.... ci possiamo vedere adesso un momento? […] Un’ora dopo Ciccarone contattava telefonicamente Somma e si adoperava per preparare l’incontro che di lì a poco si sarebbe tenuto con il direttore sportivo del Montalto, Francesco Molino. La preoccupazione del Ciccarone era che Somma non si mostrasse titubante nel momento in cui si sarebbe concluso l’accordo per combinare la partita. […] Antonio Ciccarone: ... l'unica certezza che loro vogliono, poi parliamo io e te domani ... dopodomani in separata sede ... l'unica certezza che io parlando vicino a loro devo dire ..."loro sono amici miei ... questa è una cosa positiva con te e poi questa cosa positiva me la devi dare a me ... ci sono problemi? " ...e tu devi dire se ci sono problemi o non ci sono problemi ... ci sono problemi? ... […] Somma, pur lusingato dalla prospettiva che la “sua” squadra avesse sicura vittoria nei confronti del Montalto la domenica successiva, avendone un disperato bisogno, non si sentiva però di poter garantire la successiva combine della partita Neapolis – Sorrento e, quindi, di poter ricambiare il favore all’amico Ciccarone; […] Paolo Somma: .... anzi ... grazie pure che ... però tu devi capire pure a me! Io ti sto dicendo ... io domani ho il problema va bene?... io domenica la partita la devo vincere per forza sennò salta tutto quanto ... e sono consapevole di questa cosa ...va bene?... però io ... non ti posso garantire poi dopo ... Il Ciccarone riusciva, tuttavia, a convincere Somma ad avere un incontro per organizzare almeno la combine della partita Sorrento-Montalto: l’incontro si è, poi, effettivamente svolto ad Angri presso la Caffetteria Amore. Il giorno seguente Ciccarone riceveva una telefonata da Antonio Palermo, dirigente del Montalto, il quale, dopo avere rappresentato all’interlocutore che “Ciccio” (Molino Francesco ndr) voleva sapere se stesse partendo, lo sollecitava ad incontrarsi sottolineandone l’urgenza. […] Antonio Palermo: “... Antò vieni qua che dobbiamo parlare urgente Antò, perché ... eh ... devi ... devi riferire una cosa importantissima ... altrimenti Antò perdiamo tempo ... noi non ne vogliamo perdere tempo Antò ...”. […] Ciccarone replicava dicendo che al loro incontro voleva essere presente anche il Moxedano “... allora non hai capito che vuole venire anche lui Antò ...”. Pochi minuti dopo, nella telefonata successiva, Ciccarone domandava a Palermo se all’incontro era prevista la partecipazione anche di altri: la risposta era che all’incontro sarebbero stati presenti, per il Montalto, lui e Molino Francesco. […] Antonio Palermo: “... ci siamo io e Ciccio ... tu vai là e ti diciamo quello che devi dire ... punto...” . […] Poche ore dopo l’incontro, Moxedano contattava telefonicamente Ciccarone chiedendone un incontro: incontro che, effettivamente, avveniva nel giro di dieci minuti. Durante l’incontro Ciccarone contatta telefonicamente Molino al quale riferisce quanto impartito da Moxedano (che era necessaria la sua presenza l’indomani e di non preoccuparsi delle spese da sostenere per il viaggio in quanto se ne faceva carico il presidente Moxedano). […] Antonio Ciccarone: (... ha detto ... il nostro ... supervisore (ride)... che ... poi le spese te le dà ... ehhh ... se domani potresti venire qua ... per le sei però ...) […] Tutto avvenne come previsto nel pomeriggio del 9.10.2014. L’incontro si svolge ad Eboli (presso il Bar Jolly), per poi raggiungere il presidente Moxedano a Mugnano. L’incontro tra le parti (Moxedano, Ciccarone e Molino) averrà a Cercola (sede di un Bingo di proprietà di Moxedano) la sera dello stesso giorno 9.10.2014. Detto incontro era sempre funzionale all’organizzazione della combine della partita del 12 ottobre tra il Sorrento ed il Montalto dal cui esito positivo (vittoria del Sorrento) ne avrebbero poi tratto beneficio anche Moxedano e Ciccarone, in quanto il Sorrento, agevolato in tale circostanza con l’interessamento dei due predetti dirigenti del Neapolis, avrebbe poi dovuto, per tramite di Somma Paolo, “agevolare” il Neapolis medesimo, determinando la vittoria di quest’ultima allorquando si sarebbe disputata, nel mese di novembre, la partita Neapolis vs Sorrento; cosa che effettivamente avveniva nei modi e termini pianificati. Ciccarone contatta, poi, Molino per ribadire l’importanza delle informazioni. […] Antonio Ciccarone: (… a Francè ti dico solo una cosa… non è che devi fare il possibile … devi fare l’impossibile…). […] E al fine di tranquilizzarlo lascia intedere che la combine della partita è ormai cosa certa a tal punto che aveva gia provveduto ad effettuare la scommessa sull’evento sportivo. […] Antonio Ciccarone: (… io mi sono giocato anche la scommessa ...). Alle ore 00.21 del 11 ottobre 2014 Ciccarone contattava telefonicamente Molino e quest’ultimo, con il consueto linguaggio criptico, dava conferma della combine di cui si discute, ovvero del fatto che la squadra del Montalto avrebbe perso la partita in favore del Sorrento. […] Francesco Molino: (... tutto a posto ... io faccio bella figura domani sera e mangio ... e tu ed il presidente pagate ..... Nella medesima conversazione Ciccarone esternava tutta la sua letizia per l’informazione avuta (... fragorosa risata) sono la persona più felice di questo mondo ... quante persone siamo a cena?...). […] Di seguito Ciccarone, avuta conferma della combine contattava telefonicamente Somma, con il quale si era accordato in precedenza, per invitarlo ad incontrarsi prima della partita. È evidente che Ciccarone doveva avvisare del buon esito della combine il referente del Sorrento e non volendo farlo per telefono lo invita ad un incontro. Lo stesso contattava i vertici del Montalto (Molino e Palermo) allo scopo di pianificare un incontro in serata presso il Bingo di Pompei, il cui proprietario risulta sempre Moxedano, però prima Ciccarone vuole sentire il referente del Sorrento (Somma) al quale evidentemente voleva riferire i termini della combine in favore della sua squadra e certamente ribadire allo stesso la contropartita che il direttore sportivo del Neapolis e il “suo” presidente si attendevano in cambio di tutto questo loro interessamento. La natura illecita, ai fini sportivo-disciplinari che in questa sede rilevano, dell’incontro con Somma da ricondurre alla combine in esame, trovava riscontro nella medesima conversazione intercettata nella quale Ciccarone, di fronte alle esitazioni mostrate da Somma in ordine alla richiesta di incontrarlo subito, reagiva ammonendolo a “... venirgli un poco poco incontro ...” . Lo stesso, proseguendo nella discussione, mostrava tutto il suo disappunto rispetto all’immobilismo di Somma, ricordandogli di non avere dovuto impegnarsi per nulla, avendo già organizzato tutto lui. […] Antonio Ciccarone: ... e ho l'appuntamento Paolo ... alle otto devo essere a Mugnano ... ho l'appuntamento con queste persone hai capito?... tu stai lì, bello ... cioè, Ma io ti sto portando una frittata bella e pronto ... cerca di muoverti un poco, mannaggia (bestemmia) ... […] La conversazione tra Ciccarone e Somma continuava offrendo ulteriori spunti per ricostruire l’intesa illecita allorché Ciccarone condivideva con l’amico le sue perplessità circa la possibilità di concludere la combine in termini più complessi rispetto alla vittoria secca del Sorrento sul Montalto. […] Antonio Ciccarone: “... Non la riusciamo a gestire perché gli interpreti sono pochi, quindi si potrebbe rischiare giusto?...” . Alla domanda, retorica, di Ciccarone, Somma rispondeva con nettezza: Paolo Somma:“... giusto ...”. […] Pochi calciatori agganciati per dare atto ad un risultato ancora più pilotato non scoraggiava gli interlocutori che si concentravano subito sulla partita del giorno seguente. Ciccarone raccomandava a Somma di ricordare a tale “Ciccio”, che l’indomani, prima o dopo l’incontro, doveva stare ai patti. […] Antonio Ciccarone:“... tu domani anche un poco prima ... o dopo ... come vuoi tu ... gli devi far capire a Ciccio che in questo momento io sono stato con te ... e domani non deve fare lo scemo ... anche se glielo hai de ... glielo hai già detto mi hai detto tu ...”. […] Somma, sul momento, non capiva a cosa stesse riferendosi l’amico, al che Ciccarone precisava di riferirsi al capitolo della combine relativo all’incontro Neapolis - Sorrento, che si sarebbe tenuto nel successivo mese di novembre. Somma contattava ancora telefonicamente Ciccarone per rappresentargli nuovamente tutte le sue remore e le sue ansie, dicendosi ancora incerto di poter garantire la contropartita alla combine dell’incontro di calcio Sorrento-Montalto. Ciccarone, riusciva a rassicurarlo convincendolo che, pur potendo contare Somma su una sola persona fidata del Sorrento (tale Ciccio), le garanzie offerte erano sufficienti. Ciccarone, sempre nell’opera di convincimento dell’amico, affermava che poteva stare tranquillo in quanto lo stato delle cose non sarebbe potuto mutare nell’arco di un mese e mezzo. E proprio tale ultima affermazione che corrobora l’ipotesi iniziale secondo cui la contropartita richiesta da Ciccarone a Somma fosse relativa all’incontro di calcio Neapolis-Sorrento che si sarebbe disputato, infatti, il 23 novembre successivo e quindi esattamente da lì ad un mese e mezzo. Il giorno 11.10.2014, così come ancora una volta dimostrato dalle telefonate, avviene l’incontro tra Moxedano, Ciccarone, Molino e Palermo, il cui fine è chiaro ed evidente. Ciccarone, dopo detto incontro dava appuntamento in piena notte nel centro di Sorrento al Somma, per informarlo sull’esito della riunione appena conclusa. Acquisita la certezza dell'illecito, poi, Ciccarone la mattina della gara si dedica all'effettuazione di una scommessa sull'esito alterato della gara, così come provato dalla telefonata all'agenzia di scommesse alla quale si rivolgerà anche in occasioni di ulteriori illeciti. Certezza che proseguiva fino a poco prima della partita tramite alcune telefonate di “conferma” e cioè che il Sorrento avrebbe dovuto vincere sul Montalto. Però al termine dell’incontro, finito con un pareggio (0 a 0), e quindi non come previsto dall’accordo illecito, Ciccarone provvede in serata ad incontrare i vertici del Montalto (Molino e Palermo) ad Eboli allo scopo di chiarire la ragione che aveva determinato il risultato finale. La ragione diventa chiara in una telefonata fatta il 14.10.2014 (due giorni dopo la gara), da Molino a Ciccarone. In tale conversazione il d.s. del Montalto confidava all’amico che ad impedire il buon esito della combine era stata la notizia diffusa, da un tale soprannominato “Buttiglione”, che a dire di Molino li aveva, per caso, visti discutere in uno degli incontri propedeutici alla combine e allarmatosi si era presa la briga di far pervenire tale informazione all’allenatore del Montalto. Molino proseguiva imprecando contro quel tale “Buttiglione” che si era prodigato a diffondere la notizia. […] Francesco Molino:“... Bottiglione ha chiamato e gli ha detto che aveva visto in giro ad Antonio là da voi, quello là si è preso la briga di telefonare e dire che tu devi prestare attenzione (fonetico) “bunght e banght”. Capito ... no?...”. […] Dopo due giorni in un’altra telefonata, sempre di Molino a Ciccarone, venivano esternati i dettagli del “fallimento”. Infatti, Molino continuava nello sfogo aggiungendo altri particolari sul “delatore Buttiglione”, chiarendo la “soffiata” di cui si era reso artefice. “Buttiglione” aveva avvisato tale Pietro di avere assistito all’incontro sospetto e questi, di seguito, aveva diffuso la notizia investendone l’allenatore del Montalto. […] Francesco Molino: “... è andato là, come se avesse sventato un pericolo, quasi come un eroe, capito? e gli è andato a dire orari, gli è andato a dire tutto ... il Buttiglione gli ha cantato tutto in pratica ... le cose di quando ci ha visto là e tutte queste cose qua, capito Antò ...”. In definitiva, Ciccarone doveva rendere conto al presidente Moxedano di non essere riuscito a realizzare l’alterazione del risultato dell’incontro tra Sorrento e Montalto. Ciò gli era costato il rimprovero dello stesso, che lo riteneva responsabile del “fallimento”. La partecipazione all'illecito, dunque, di Ciccarone e Moxedano, per quanto qui rileva, appare ampiamente provata: inequivoco il tenore delle intercettazioni, significativi e concludenti i comportamenti dei diversi soggetti che hanno operato al fine dell’alterazione di cui trattasi. Gara 3: Neapolis – Montalto, disputata il 26 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 4 – 0) Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Moxedano Mario. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto si legge, tra l’altro: «I vertici del Neapolis, Moxedano e Ciccarone avevano facile gioco ad alterare il risultato della partite convincendo i dirigenti del Montalto, Molino e Palermo a vendere la sconfitta della Squadra da loro rappresentata dietro pagamento di una somma di denaro pari a 30.000 euro. Tale ultima circostanza emergeva chiara dall’analisi di una conversazione tra presenti, captata durante un tentativo di chiamata, cosiddetta “a cornetta alzata”, nella quale uno dei dirigenti del Montalto esternava al Ciccarone tutto il “loro” dissenso per aver perso la partita ma di aver ricevuto solo una parte dell’intera somma che gli era stata promessa. Va sottolineato, altresì, che i protagonisti della combine in esame, cosi come evidenziato in altre circostanze, si adoperavano alacremente per effettuare scommesse sportive sul risultato alterato. In questa evenienza Ciccarone Antonio interessava il fratello Vinicio che, conscio dell’alterazione della partita, cercava in ogni modo di effettuare la scommessa senza però riuscirvi, per cause a lui non imputabili». L'illecito relativo a questa gara nasce dalla volontà di Molino, direttore sportivo del Montalto, di ricucire i rapporti con Moxedano dopo il fallimento della combine relativa alla gara Sorrento – Montalto. Particolarmente chiara, in proposito, è la conversazione telefonica del 22.10.2015, nella quale Ciccarone raccoglie la delusione di Molino con riguardo all'atteggiamento assunto da Moxedano all'esito della mancata combine precedente e lo esorta ad avere un incontro con il "presidente" per chiarire se i rapporti tra i due devono continuare o interrompersi. L’oggetto del citato incontro veniva precisato da una telefonata fatta da Ciccarone a certo D’Eboli Cosimo. Nella predetta telefonata Ciccarone informava l’interlocutore che il prossimo impegno di campionato del Neapolis sarebbe stato contro il Montalto. D’Eboli domandava a Ciccarone « ... ma tutto a posto?...». Ciccarone rispondeva «… ancora, domani ci vediamo …», con chiaro riferimento all’incontro precitato e significando di non poter parlare per telefono. La conferma del buon esito dell’incontro Ciccarone la dava espressamente in una telefonata successiva sempre a D’Eboli: “… tutto a posto ...». L’incontro tra le parti (Moxedano, Ciccarone, Molino e Palermo), avvenne nella serata del 25.10.2014 presso la sala Bingo di Mugnano. Qualche ora prima della partita Neapolis-Montalto, Ciccarone forte degli accordi stretti con gli “amici” del Montalto, si affannava nel tentativo di effettuare una scommessa sulla partita combinata, puntando ovviamente sulla vittoria del Neapolis. Questa volta Ciccarone Antonio si affidava al fratello Vinicio, incaricandolo di effettuare la scommessa per suo conto. Tuttavia, Vinicio, dopo essere stato rassicurato dal fratello Antonio Ciccarone sulla sicurezza della giocata (… ma Antò ma … tranquillo?....) (… siii si si si si si si si si veloce però perchè se no non trovi niente …), non riusciva nell’intento di esaudire la richiesta del fratello. La partita finì con il risultato finale di 4 -0 per il Neapolis, come previsto, pertanto rimaneva da provvedere alla pattuita “liquidazione”. A tale scopo Ciccarone organizza l’incontro che in prima battuta viene posticipato. Nel caso di specie il linguaggio usato torna ad essere gergale: Ciccarone, infatti, interloquendo con Palermo, lo avertiva del posticipo dell’incontro (… per definire un poco tutta l’operazione per definire l’acquisto di questo under …). L’incontro avvenne in data 31.10.2014 (o 01.11.2014). Dalle intercettazioni ambientali (in auto) risulta chiaro che nel corso di una telefonata tra Ciccarone ed il fratello Vinicio, il primo parla in contemporanea con i dirigenti del Montalto che sono con lui (Molino e Palermo) scambiando con uno di loro (dalla voce non si capisce chi conversa), le seguenti locuzioni: […] Ciccarone: magari... ma li hai presi tutti quanti? ... 30 mila euro.... Uomo: ... Quello che tu hai detto a me che hai visto tu con i tuoi occhi Ciccarone: no... C'erano Uomo: e dove sono? ... Abbiamo perso la partita e dove sono? ... Dove sono!! […] Il contenuto della conversazione, riferibile con certezza alla gara in oggetto persa dal Montalto, è inequivoco e fornisce prova non solo dell’illecito e, dunque, della messa in atto di condotte volte ad alterare la gara, ma anche del prezzo pattuito e preteso e del buon fine della combine. Antonio Ciccarone e Mario Moxedano, dunque, per quanto segnatamente interessa ai fini del presente procedimento di secondo grado, sono responsabili delle violazioni contestate nell’atto di deferimento. Gara 4: Puteolana – Scafatese, disputata il 26 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 0 – 4) Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento, nonché del suo risultato, da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche del sig. Ciccarone Antonio. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto è dato, tra l’altro, leggersi: «… La mattina del 26 ottobre Ciccarone contattava Marzocchi Emanuele, calciatore della Puteolana, chiedendogli se era possibile rintracciare Pasquale (Izzo Pasquale, calciatore della Puteolana ndr), perché a suo dire avrebbero dovuto fare “una grande operazione”. Marzocchi, che sicuramente si trovava in ritiro visto che da lì a poche ore sarebbe stato impegnato nella partita di campionato tra la sua Puteolana e la Scafatese, intuendo a cosa si stesse riferendo l’interlocutore gli diceva di non poterlo assecondare pur comprendendo che era sicuramente una buona cosa. La risposta negativa per la disponibilità che successivamente avranno Marzocchi ed Izzo per altre “combine” era sicuramente dovuta alla impossibilità di poter fare qualcosa visto che oramai l’incontro di calcio era imminente. Ciccarone a questo punto cercava di rimediare all’indisponibilità dell’amico ammonendolo a spegnere il telefono in modo da poter dire, a chi era con lui in quel momento, che Marzocchi non era raggiungibile telefonicamente». Emanuele Marzocchi: Ragazzo Antonio Ciccarone: Dove stai?.... non far capire nulla….sei solo?.....--- Emanuele Marzocchi: Eh … dimmi…. Antonio Ciccarone: Puoi parlare con Pasquale urgentemente … vuoi “minà tra capo e cascetta”… che oggi facciamo una grande operazione … Emanuele Marzocchi: No … ora no… Antonio Ciccarone: Non puoi farlo ... Emanuele Marzocchi: No … Antonio Ciccarone: E’ una grande cosa per te e per lui… Emanuele Marzocchi: Eh … lo so…. Antonio Ciccarone: No? ... Emanuele Marzocchi: Non è cosa … Antonio Ciccarone: Va bene ... ora glielo dico… che hai il telefono spento… dai … Emanuele Marzocchi: Ah, ah (affermativo)… Antonio Ciccarone: Spegnilo il telefono, spegnilo, spegnilo, spegnilo… spegnilo ... Marzocchi, per come “ordinato” da Ciccarone, spegneva il telefono rendendosi irrangiungibile. Il giorno dopo sempre Ciccarone telefonava ancora a Marzocchi, rimproverando aspramente l’interlocutore di non essersi prestato ad alterare l’incontro, quindi, chiudeva la discussione avvertendo Marzocchi che di lì a poco avrebbe voluto incontrare lui e Pasquale (Izzo). Tale incontro era finalizzato, a dire di Ciccarone, ad organizzare una “cosa”, tanto urgente che il Marzocchi doveva ritenersi “reperibile” perché l’interlocutore lo avrebbe chiamato quanto prima. Emanuele Marzocchi: a te stavo pensando… Antonio Ciccarone: ma che vuoi pensare, ma che vuoi pensare… Emanuele Marzocchi: hai ragione Antonio Ciccarone: che non c’è niente da ragionare, ma che c’è da ragionare? Emanuele Marzocchi: eh ma tu mi puoi chiamare… non lo so… (incomprensibile) Antonio Ciccarone: ma non chiamare… queste sono le cose migliori (incomprensibile) ... Emanuele Marzocchi: e ho capito…(incomprensibile) Antonio Ciccarone: chiama un momento a quello… dammi 5 minuti di tempo… ma che stiamo pazziando Emanuele Marzocchi: eh… Antonio Ciccarone: (incomprensibile) ma dove vai che a dicembre stanno a casa tutti quanti… ma dove vai? Un’occasione del genere… abbiamo perso un’occasione irripetibile, irripetibile, irripetibile … Emanuele Marzocchi: eh lo so Antonio Ciccarone: ma dove vai? (incomprensibile) Emanuele Marzocchi: (incomprensibile) Antonio Ciccarone: Non ho capito… Emanuele Marzocchi: mi senti? Antonio Ciccarone: che dite? Emanuele Marzocchi: vabbuò… comunque adesso quello che vuoi tu si può fare... Marzocchi e Izzo, in sede di audizione da parte della Procura federale, hanno pienamente confessato di aver ricevuto la proposta illecita di Ciccarone e di averla rifiutata, con ciò fornendo pieno riscontro alle già chiare risultanze delle conversazioni telefoniche ed ammettendo la propria responsabilità per non aver denunciato l’illecito. Di seguito, uno stralcio del verbale di audizione Marzocchi del 24.06.2015. ADR: in relazione alla telefonata del 26.10.14 di cui al progr 7216, intercorsa tra il sottoscritto e Ciccarone, preciso che quando Ciccarone mi chiese se era possibile manipolare la gara Puteolana – Scafatese, gli risposi “non è cosa”, proprio in sintonia con quanto ho dichiarato sopra; ritenevo infatti la Scafatese una squadra alla nostra portata che avremmo tranquillamente potuto battere ed il cui risultato era comunque molto aperto; nella successiva telefonata del 27.10.14, il Ciccarone si rammaricò in quanto, nonostante non avessi aderito alle sue richieste, la Puteolana aveva comunque perso in casa per 4-0; Di seguito, uno stralcio del verbale di audizione Izzo Pasquale del 03.07.2015. ADR: Conoscevo Ciccarone sin dai tempi in cui era il mio DS all’Ebolitana ed al Trani ed eravamo in ottimi rapporti che conservavamo ancora, tanto che in diverse occasioni, sapendo delle mie difficoltà economiche, mi aveva anche prestato del denaro per la spesa per la mia famiglia; ADR: quando ci incontrammo con Ciccarone lo stesso ci fece presente che erano in ballo anche altre gare che avrebbe inserito nella sua giocata; ci disse che se avessimo accettato la proposta ci avrebbe fatto un bel regalo; non quantificò l’importo, ma si limitò a parlare di un regalo; io e Marzocchi accettammo, in quanto eravamo consapevoli, che il Monopoli era molto più forte di noi e quindi avrebbe comunque vinto anche senza il nostro contributo; ADR: Decidemmo di accettare solo per questo motivo e perché quindi avremmo potuto guadagnare qualche soldo, di cui in quel momento, avevamo molto bisogno, senza, in realtà, dover fare nulla contro la nostra squadra, che, essendo molto più debole, avrebbe perso sicuramente; ADR: non era la prima volta che Ciccarone ci chiedeva di combinare una gara, infatti, la settimana precedente, ci aveva proposto di perdere con la Scafatese, ma non accettammo, in quanto eravamo sicuri di poterci giocare quella gara alla pari, anche se poi alla fine perdemmo 4-0; in questa occasione, per la prima volta, capii che le voci su Ciccarone corrispondevano alla realtà; ADR: in questo caso mi sembra che io non parlai direttamente con Ciccarone, in quanto venni contattato solo da Marzocchi, e fui d’accordo con il mio compagno nel rifiutare la proposta in quanto la Scafatese era alla nostra portata e quindi avremmo anche potuto vincere; ADR: ritengo che si sia rivolto a noi, non solo e non tanto perché ci conosceva bene, ma perché sapeva che entrambi stavamo attraversando un momento di grave difficoltà economica, tanto che, in diverse occasioni, ci aveva regalato del denaro; ADR: lui si interessava delle nostre famiglie e Ciccarone sapeva che, oltre ai problemi economici, stavo attraversando problemi familiari, in quanto mio figlio, di 2 anni e ?, non sta bene, e, proprio in quel periodo, erano emersi gravi problemi di salute, tanto che inizialmente si pensava fosse autistico ed ancora oggi non sappiamo ancora bene da quali disturbi sia affetto, ed oggi è seguito da terapeuti; ADR: Ciccarone era ben consapevole della situazione e quindi avrà immaginato che sarei stato sensibile ad un inatteso aiuto economico. Palese, dunque, la responsabilità di Ciccarone per illecito in ordine alla tentata alterazione di questa gara. Ciccarone Antonio, dunque, deve essere chiamato a rispondere ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6. Gara 5: Monopoli – Puteolana, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 4 – 0) Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Astarita Salvatore. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto si legge, tra l’altro: “… Ciccarone, con denaro elargito da Moxedano padre e figlio, acquistando le prestazioni di due calciatori militanti nelle fila della Puteolana, Emanuele Marzocchi e Izzo Pasquale, completamente consci del loro ruolo all’interno di questa organizzazione criminale, riusciva a comprare il risultato dell’incontro di calcio. Sulla partita scommetteranno dopo aver avuto la certezza della combine sia Ciccarone Antonio che suo fratello Vinicio…. La mattina del 26 ottobre Ciccarone contattava Marzocchi, calciatore della Puteolana, chiedendogli se era possibile rintracciare Pasquale (Izzo Pasquale, calciatore della Puteolana ndr), perché a suo dire avrebbero dovuto fare “una grande operazione”… È il seguito, in sostanza, della situazione riferita alla partita precedente, ossia PuteolanaScafatese del 26.10.2014. Il giorno dopo Ciccarone provvedeva, infatti, a contattare entrambi i giocatori, per pianificare un incontro, poi effettivamente avvenuto nella serata del 28.10.2014. Tali circostanze sono anche confermate dagli stessi Marzocchi e Izzo, in sede di audizione presso la Procura federale rispettivamente del 24 giugno 2015 e 3 luglio 2015. Audizione Marzocchi del 24.06.2015: ADR: in relazione alla gara Monopoli- Puteolana del 2.11.14, posso riferire che Ciccarone mi chiese se, a mio avviso, il Monopoli avrebbe potuto vincere la gara; poiché il Monopoli era molto più forte di noi, gli rappresentai che molto probabilmente avrebbe vinto e lui mi disse che se ciò fosse accaduto mi avrebbe fatto un regalo; … ADR: non quantificò la somma, ma mi disse che mi sarebbe stato riconoscente; … ADR: prima della gara mi confrontai con Izzo, in merito a questa offerta di Ciccarone ed entrambi decidemmo di prenderci “questo regalo” anche se disputammo la gara regolarmente; sapevamo che gli avversari erano molto più forti di noi e peraltro per il nostro ruolo, io sono centrocampista e Izzo attaccante, non avremmo potuto influire negativamente in modo significativo, né tantomeno Ciccarone avrebbe potuto vedere che in realtà stavamo giocando regolarmente; sostanzialmente abbiamo approfittato dell’offerta di Ciccarone per millantare un nostro impegno per ottenere il risultato auspicato;… ADR: per perfezionare tale proposta andai insieme ad Izzo a cena con Ciccarone, il quale ci ribadì che, se la partita fosse terminata a vantaggio del Monopoli, ci avrebbe fatto un bel regalo; ADR: non chiedemmo una quantificazione del “regalo”, in quanto entrambi ci fidavamo di Ciccarone, il quale in diverse occasioni ci aveva prestato o anche regalato del denaro, in caso di necessità e quindi, conoscendolo come persona estremamente generosa, ci bastò la sua parola su una promessa di denaro. Audizione Izzo del 03.07.2015. ADR: in relazione alla gara Monopoli- Puteolna del 2.11.14, posso riferire che qualche giorno prima della gara, Marzocchi mi disse che aveva sentito il Direttore Ciccarone che ci voleva vedere per andare a mangiare insieme; mentre eravamo a cena ci propose di perdere la gara successiva con il Monopoli perché lui vi avrebbe scommesso sopra; negli anni precedenti, quando Ciccarone era il mio Ds all’Ebolitana, avevo sentito dire che era aduso a combinare le partite, ma inizialmente pensavo fosse solo una diceria; ADR: quando ci incontrammo con Ciccarone lo stesso ci fece presente che erano in ballo anche altre gare che avrebbe inserito nella sua giocata; ci disse che se avessimo accettato la proposta ci avrebbe fatto un bel regalo; non quantificò l’importo, ma si limitò a parlare di un regalo; io e Marzocchi accettammo, in quanto eravamo consapevoli, che il Monopoli era molto più forte di noi e quindi avrebbe comunque vinto anche senza il nostro contributo. Nel frattempo Ciccarone, coinvolto, nelle vesti lecite di direttore sportivo del Neapolis, nella trasferta della sua squadra in provincia di Messina, a Piraino, dove avrebbe incontrato il Due Torri, approfittando di tale circostanza, contattava Astarita Salvatore (Calciatore dell’Akragas), affidandosi a lui per trovare in loco una persona fidata a cui dare l’incarico di effettuare, per suo conto, una scommessa sportiva. Nella circostanza gli interlocutori adottano un linguaggio criptico che tradisce però il reale interesse di entrambi e cioè giocare una scommessa sulla partita combinata. […] Antonio Ciccarone: ci sta una vacanza ... che si deve prenotare per sabato... e avremmo bisogno ... questa è la prima cosa... avremmo bisogno di una persona fidata ... che va all'agenzia ... e ci va a prenotare questa vacanza ... perché io l'estate mi sono rotto il cazzo ... vorrei andare un pò fuori da qualche parte ... Salvatore Astarita: bravo Antonio Ciccarone: e dobbiamo avere una persona che comunque va all'agenzia perché io non standoci ... perché sabato mattina parto con la squadra, non ci sto qua ... quindi ... quando io gli do l'ok che può andare all'agenzia a prenotare questa vacanza ... dobbiamo trovare uno rapido ... che va veloce, va a prenotare perchè quà ci stanno le ... come si chiamano ... le ... le ... eh ... le ... ah ... le offerte! ... che se vai ... vai subito, la trovi l'offerta, così la prenotiamo già da adesso e ci togliamo il pensiero ... […] Ciccarone si raccomanda ad Astarita di procurargli una persona fidata visto il delicato incarico che doveva affidargli. Lo contattava quindi, una seconda volta, ribadendo la medesima richiesta e quest’ultimo, più volte, garantiva circa l’affidabilità assoluta della persona alla quale intendeva conferire l’incarico della scommessa. Altri scommettitori come il fratello di Ciccarone Antonio, Ciccarone Vinicio, davano nuovamente il consenso per scommettere sulla partita combinata. I due si esprimevano chiaramente: “… dobbiamo fare una cosa di soldi… come dobbiamo fare?... se vieni già armato un pò… pure buono è …”. Ciccarone, in relazione alle scommesse, provvedeva ad interessare più persone, di sua fiducia, alle quali dare l’incarico di effettuarle per conto suo, con particolare attenzione alle partite combinate. Tra questi vi era anche certo Ardia Domenico, al quale Ciccarone Antonio dava il compito, di verificare, per l’indomani, se presso le agenzie di scommesse fossero quotati alcuni incontri di calcio e di comunicargli l’esito. Nel caso di specie, a seguito di una “registrazione a cornetta alzata” il soggetto Ardia, mentre conversa con altro soggetto (sicuramente all’interno di una agenzia di scommesse) verifica che le partite di suo interesse del giono 02.11.2014 (relative al DueTorri, Neapolis, Monopoli e Puteolana) non erano presenti come eventi sportive in quotazione. Tornando ai giocatori del Puteolana, Marzocchi e Izzo, sulle cui “prestazioni” il d.s. del Neapolis doveva essere certo di potere contare ciecamente, in vista del buon esito della combine che, come detto, era stata organizzata in “favore” del Monopoli e, quindi, in danno della Puteolana, Ciccarone provvedeva ad organizzare un uletriore incontro, svolto il giorno 31.10.2014 in casa di Marzocchi. Poche ore dopo l’incontro il Ciccarone, rappresentava a Marzocchi, via telefono, di non poter anticipare i soldi per Izzo in quanto Moxedano non glieli aveva ancora anticipati… […] Antonio Ciccarone: “...il problema mio sai qual è? che quello vuole soldi stasera ... a me Moxedano non me li ha dati ancora ... ma io cosa devo dargli a questo...? onestamente dai...” […] La vicenda si evidenziava nettamente in tutta la sua portata illecita, veicolata dalle parole pronunciate dai protagonisti, che aggiungevano conferme all’iniziale assunto investigativo, già di per sé evidente. Ciccarone si era assicurato le prestazioni dei calciatori della Puteolana (Marzocchi e Izzo), così riusciva a procurarsi una facile vincita scommettendo sul risultato della partita che lui stesso aveva alterato. Risulta emblematica la conversazione registrata, nella quale Marzocchi, mentre aspettava che Ciccarone gli rispondesse al telefono, in ambientale, diceva a chi era lì con lui in quel momento: […] Emanuele Marzocchi:“... ti danno mille euro a te ...”, nella circostanza, si stava rivolgendo a Pasquale, ovvero il collega Izzo. […] Alla fine della giornata di campionato di serie D, dello scorso 2 novembre 2014, secondo quanto dagli indagati combinato, la Puteolana perdeva la partita per 4 a 0. Dopo la gara alterata, tuttavia, si poneva il problema del pagamento dei calciatori, in quanto Moxedano non aveva ancora fornito la provvista economica per soddisfare i due calciatori. Tale situazione è particolarmente sentita da Ciccarone, tanto che lo stesso la sera della gara chiama Moxedano Raffaele, figlio del presidente e calciatore del Neapolis, e dopo avergli detto che non ha grande interesse per gli altri (dirigenti del Montalto), si raccomanda affinchè si provveda a corrispondere quanto dovuto ai due ragazzi: […] Antonio Ciccarone: stanno veramente proprio in difficoltà ... perchè l'hanno fatto per me ... hai capito? allora mmm ... tengo un rimorso ... allo stomaco ... brutto ... capisci? Non ... te lo chiedo proprio per piacere ... solo per quei ragazzi lì... poi il resto ... questi qua ... non me ne fotte proprio ti dico la verità ..." (il riferimento è ai dirigenti del Montalto che avevano alterato la gara della loro squadra quello stesso giorno, i quali, di seguito agli accordi presi, pretendevano il compenso promesso a fronte dell’alterazione della partita in cui era impegnata la loro squadra telefonado continuamente a Moxedano). […] Il pagamento effettivo dei giocatori del Puteolana avviene il 7.11.2014 quando Ciccarone prima dice a Marzocchi che quel giorno avrebbe dovuto ricevere da Moxedano il necessario per pagare lui ed Izzo e poi incontra entrambi i calciatori. In sede di audizione da parte della Procura Federale Marzocchi e Izzo hanno confessato di aver aderito alla proposta di illecito del Ciccarone e di averne ricevuto il conseguente compenso. Audizione Marzocchi del 24.06.2015: ADR: il lunedì successivo la gara, contattai Ciccarone per reclamare il “regalo”, ma lui prendeva tempo; anche nei giorni successivi l’ho contattato un paio di volte, ma il suo atteggiamento non era cambiato, fino al 7.11.14, quando ci incontrammo tutti e 3 e consegnò ad entrambi € 800,00 cadauno. Audizione Izzo del 03.07.2015. ADR: al termine della gara contro il Monopoli, contattammo Ciccarone dal pullman, il quale però ci liquidò in quanto aveva mal di testa; una volta rientrati dalla trasferta, venni contattato da Marzocchi che mi disse che stava venendo a Pozzuoli insieme al Direttore; ci incontrammo in un bar e Ciccarone, si mostrò sconvolto, in quanto, a suo dire, aveva perso la giocata quindi non ci voleva fare il famoso regalo; noi insistemmo perché comunque la nostra squadra aveva perso ed allora ci consegnò dei soldi, dicendoci, però, che erano soldi suoi, in quanto la scommessa era stata persa. ADR: ricordo che in tutto ci consegnò circa € 8/900,00, ma non ricordo se ce li ha consegnati tutti insieme o in due volte. Come sopra evidenziato, i calciatori Marzocchi e Izzo, che hanno accettato il prezzo dell'illecito, anche per impellenti necessità personali, hanno collaborato con la Procura federale, ammettendo con piena confessione la propria responsabilità e contribuendo all’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti, tanto da essere considerati meritevoli del trattamento sanzionatorio agevolato previsto dalla disposizione di cui all’art. 24 CGS. Schiacciante la responsabilità ex art. 7, comma 1, CGS di Ciccarone, con l'aggravante di cui al comma 6, mentre Astarita Salvatore e Moxedano Raffaele sono stati, per questo illecito, chiamati a rispondere per omessa denuncia ex art. 7, comma 7, CGS, violazione in ordine alla quale vi è ampio conforto probatorio. Ciccarone ed Astarita sono, altresì, responsabili della violazione del divieto di scommesse di cui all’art. 6, comma 2, CGS, e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. Gara 6: Montalto – Frattese, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 4). Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Astarita Salvatore. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto è dato, tra l’altro, leggersi: “…. In questa circostanza Ciccarone veniva contattato dall’ormai conosciuto Antonio Palermo, dirigente del Montalto, cui premeva sapere dal “compare” se conoscesse qualcuno della Frattese, compagine che il Montalto avrebbe affrontato in campionato, di lì a tre giorni. Il Ciccarone, da par suo, garantiva all’amico ampie conoscenze e si premuniva di coinvolgere immediatamente il “suo” presidente Moxedano. Seguendo procedure collaudate, il Ciccarone accompagnava presso l’abitazione del Moxedano l’amico Palermo per discutere del nuovo “affare” cui questi si era dato disponibile. Nel prosieguo della vicenda emergeva chiaramente anche la partecipazione del ds del Montalto, Molino Francesco; così come di Ciccarone Vinicio che, come avvenuto nelle altre combine, conscio dell’alterazione del risultato effettuava scommesse sull’evento calcistico combinato. Le pagine seguenti rappresenteranno quanto raffinato sia il modus operandi dell’organizzazione criminale al cui vertice risultano operare i Moxedano, padre e figlio, e Ciccarone Antonio, avvalendosi della piena collaborazione, tra gli altri, di Molino e Palermo che pur di trarre ingiusto guadagno, non esitavano a combinare la sconfitta della loro squadra, il Montalto …”. Il 28.10.2014 Palermo (dirigente Montalto) telefonava a Ciccarone, anche se il linguaggio degli interlocutori, qui come in altri casi, era gergale, era facile intuire di cosa stessero discutendo. Palermo chiedeva a Ciccarone se avesse conoscenze tra le fila della squadra della Frattese, prossima avversaria del Montalto. […] Antonio Palermo: “... avere qualcosa pure della Fratte, della Frattese del ... qualche ... relazione qualcosa che ...”. Ciccarone, dal canto suo, non aveva alcuna difficoltà ad esaudire tale richiesta e fissava un appuntamento con Palermo. Antonio Ciccarone: “... come no, come no, come no, come no! ...”. […] L'incontro viene organizzato per la stessa sera e si attiva il meccanismo già visto per le altre gare che vedono coinvolti i dirigenti del Montalto; le intercettazioni documentano la fissazione dell'appuntamento, il coordinamento con Moxedano, l'incontro effettivo tra i soggetti e l'individuazione del luogo in casa del “presidente”. Anche per questa gara, con lo stesso contatto evidenziato in relazione all'illecito organizzato per Monopoli - Puteolana dello stesso 2.11.2014, Ciccarone chiede ad Astarita di indicargli una persona fidata per l'effettuazione delle scommesse (“la prenotazione della vacanza”), ricevendo assicurazione dal calciatore. Anche per questa gara vi è, poi, la successiva assicurazione del calciatore dell'Akragas sulla affidabilità del soggetto indicato. Analogo discorso per il Ciccarone Vinicio, fratello di Ciccarone Antonio, incaricato da quest’ultimo di effettuare scommese per suo conto, tramite le informazioni fornite da altro soggetto conosciuto, Ardia Domenico, che verificava presso le agenzie di scommesse le eventuali quorazioni delle partite oggetto di combine. Ciccarone contatta anche il centro scommesse di cui era cliente abituale ed effettua la stessa giocata in relazione alla quale aveva dato incarico ad Astarita ed al fratello Vinicio. Inoltre, è possibile osservare le scommesse che Ciccarone Antonio effettuava sugli eventi sportivi riflettevano fedelmente le combine delle partite di calcio organizzate dalla associazione ex art. 9 CGS di cui trattasi per la giornata del 2 novembre 2014. Le tappe che hanno portato a termine la combine di Montalto-Frattese risultano riconducibili all’incontro avvenuto il giorno precedente la partita di calcio. Nuovamente, Palermo Antonio incontrava i vertici del Neapolis, Ciccarone e Moxedano, a casa di quest’ultimo, con le stesse modalità; Ciccarone, ricevuta la richiesta di Palermo, faceva da tramite tra questi ed il presidente Moxedano. Alla fine della giornata di campionato di serie D, dello scorso 2 novembre 2014, secondo quando dagli indagati combinato, il Montalto perdeva la partita con la Frattese per 4 a 2. Il giorno seguente alla partita combinata, Palermo Antonio, preoccupato di ricevere il compenso promesso, telefonava a Ciccarone rappresentandogli la sua preoccupazione per una pronta soluzione della vicenda. Detta conversazione dava ampia dimostrazione di come la dirigenza del Montalto fosse a disposizione dei vertici dell’organizzazione criminale, Moxedano e Ciccarone, al punto che Palermo, pur avanzando un credito nei confronti della dirigenza del Neapolis, ne chiedeva il pagamento a Ciccarone ribadendo di essere a sua completa disposizione per eventuali ulteriori combine. […] Antonio Palermo: (... tu lo sai che siamo sempre a disposizione ...) […] Di seguito quindi i dirigenti del Montalto, Palermo e Molino, appena terminata la giornata di campionato del 2 novembre, contattavano prima Ciccarone, con lo scopo di incassare denaro pattuito per la combine, ma tale era la fretta di essere retribuiti, da parte dei dirigenti del Montalto, al punto che, non accontentandosi delle risposte di Ciccarone, si rivolgevano direttamente a Moxedano. Infatti, trascorsi due giorni dalla partita Ciccarone contattava Palermo e questi gli ribadiva la necessità che la loro opera prestata per la combine venisse retribuita secondo quanto concordato. L’urgenza che Palermo avvertiva stava tutta nell’obbligo che questi aveva assunto nei confronti dei propri giocatori, cui evidentemente si era rivolto per alterare il risultato della partita facendo sì che il Montalto perdesse. […] Antonio Palermo: (... però purtroppo ci sono altre persone che non le possiamo trattenere ...) […] L’incontro aveva luogo il 6 novembre 2014, allorché Ciccarone e la dirigenza del Montalto (Molino e Palermo) si davano appuntamento all’uscita autostradale di Eboli. Ciccarone, terminato l’incontro, aveva la consueta cura di informare dell’esito il presidente Moxedano, cui faceva rapporto subito dopo aver congedato i dirigenti del Montalto, a cui sicuramente era stata data la ricompensa richiesta per far perdere la partita alla loro squadra. A comprova di ciò, dopo l’incontro, i dirigenti calabresi si sono, infatti, acquietati. Le chiare risultanze probatorie sopra solo rapidamemte riepilogate conducono ai seguenti giudizi di responsabilità: Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6, in continuazione (proc. n. 859/bis 14-15); Astarita Salvatore, ex art. 7, comma 7, CGS, per non aver denunciato la combine della quale era a conoscenza; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore, ex art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. Gara 7: Due Torri – Neapolis, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 1 – 0). Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge come la suddetta partita sia stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Astarita Salvatore. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto si legge: “… Il 2 novembre 2014, come detto, la dirigenza del Neapolis era impegnata su più fronti, adoperandosi per combinare il risultato di più incontri del campionato di calcio di serie D. Oltre all’alterazione delle partite disputate tra il Monopoli e la Puteolana e tra il Montalto e la Frattese, Ciccarone e Moxedano tentavano di “comprare” pure il risultato dell’incontro che vedeva il Neapolis opposto al Due Torri. Allo scopo, i due cercavano di acquistare con l’intermediazione di tale Piraino Daniele e di un Franco in corso di identificazione le prestazioni di due calciatori del Due Torri. Nonostante gli sforzi, e il denaro promesso, Ciccarone e Moxedano non riuscivano nell’impresa. Il Neapolis perdeva per 1 a 0. Il risultato finale, quindi, non aveva l’esito sperato evidentemente perché, a dispetto degli impegni assunti da Piraino, il campo del Due Torri risultava insuperabile per il Neapolis, ridotto in 10 per quasi tutto l’incontro e costretto a misurarsi con una squadra che il suo d.s. definirà “scorbutica”. In queste condizioni, nemmeno avere acquistato le prestazioni di due calciatori della squadra avversaria portava la compagine di Ciccarone e Moxedano alla vittoria…”. Per questa gara l'attività volta all'alterazione del risultato inizia il lunedì precedente alla disputa della stessa, così come dimostrato dalla telefonata tra Ciccarone e Moxedano nel corso della quale i due si danno appuntamento per il tardo pomeriggio tra loro e con certo Piraino Daniele. Di seguito (due giorni dopo), inizia la consueta attività di Ciccarone volta all'effettuazione di scommesse sul risultato della gara oggetto di alterazione. Anche per questa gara, con lo stesso contatto evidenziato in relazione all'illecito organizzato per Monopoli - Puteolana e Montalto - Frattese dello stesso 2.11.2014, Ciccarone chiede ad Astarita di indicargli una persona fidata per l'effettuazione delle scommesse (“la prenotazione della vacanza”), ricevendo le consuete assicurazione dal calciatore. Analogo discorso per Ciccarone Vinicio, fratello di Ciccarone Antonio, incaricato da quest’ultimo di effettuare scommese per suo conto, tramite le informazioni fornite da altro soggetto conosciuto, Ardia Domenico, che, come di consueto, verificava presso le agenzie di scommesse le eventuali quotazioni delle partite oggetto di combine. Ciccarone, come già sopra evidenziato, contattava anche il centro scommesse di cui era cliente abituale ed effettuava la stessa giocata in ordine alla quale aveva dato incarico ad Astarita ed al fratello Vinicio. Le scommesse che Ciccarone Antonio effettuava sugli eventi sportivi, come già osservato in merito alla gara precedente, riflettevano fedelmente le combine delle partite di calcio organizzate dalla associazione criminale per la giornata del 2 novembre 2014. Il giorno 31.10.2014, Ciccarone chiama un certo “Franco” (persona non meglio identificata) e riceve dallo stesso l'assicurazione che il giorno dopo lui sarà “là” e che il “presidente”, con il quale evidentemente erano già intercorsi gli accordi, gli avrebbe spiegato tutto; lo stesso interlocutore, poi, non manca di dire a Ciccarone che all'esito della “rifinitura” sarà in grado di riferire anche all’allenatore del Neapolis, Bruno Mandragora, chi giocherà e come giocheranno, rivelando così che l'oggetto del suo intervento è la gara che la domenica successiva disputerà il Neapolis. Il giorno seguente “Franco” chiama Ciccarone e gli chiede quando arriva e dove arriva, facendo riferimento alla città di Messina (non lontano dal paese di Piraino del quale la Due Torri è la squadra); Ciccarone riferisce che è in attesa di Moxedano che deve consegnargli qualcosa e che subito dopo sarebbe partito e che l'incontro con la persona che poi si rivelerà essere Piraino Daniele, per fargli “vedere quello che devo fargli vedere”, può essere fissato per la mattina successiva (quella della gara). Ciccarone, contattato Piraino, chiariva di avere con sè i “documenti” (ci si riferisce, all’evidenza, al denaro che Moxedano aveva dato a Ciccarone per comprare i servigi dei calciatori del Due Torri) e che l'indomani si sarebbero visti. Nel concordare il luogo dell'incontro, poi, Piraino e Ciccarone fanno espresso riferimento alla presenza allo stesso anche di una terza persona. […] Daniele Piraino: va bene, io l'appuntamento l'avrei preso a Messina ... Antonio Ciccarone: e va bene, vienimi un pò incontro! mi fai tornare dietro un'altra volta?!? Eh ... fallo venire da qualche parte ... perchè lui non viene! non è presente il pomeriggio?!? Daniele Piraino: si! però dobbiamo vederci di mattina ... Antonio Ciccarone: si! ci vediamo ... eh è normale! ... ci mancherebbe altro, io il presidente mi ha detto ... faccio ... me li ha dati ... già ce li ho io tranquillamente ... e tale circostanza contrasta apertamente con la versione dei fatti fornita alla Procura federale dallo stesso Piraino, secondo cui l'intero illecito sarebbe stato da lui soltanto millantato senza il coinvolgimento di coloro i quali avrebbero dovuto operare per l'alterazione del risultato della gara. Audizione Piraino del 29.06.2015: ADR: Conosco Antonio Ciccarone da circa 7 anni avendolo conosciuto nell’ambiente sportivo. Premetto infatti che pur non essendo tesserato ho sempre lavorato nell’ambito della valorizzazione di giovani calciatori originari soprattutto della Sicilia e della Campania. In occasione della partita in questione, con il Ciccarone ci incontrammo in Campania, a Pompei, dove lui lavorava presso una sala bingo di Moxedano, una decina di giorni prima della gara e mi chiese se ero in grado di far vincere la Neapolis, di cui il Ciccarone era il direttore sportivo, nella gara che si sarebbe svolta a Iaca di Piraino in Sicilia contro la Due Torri. Gli feci credere di essere in grado di farlo, in quanto conoscevo il soggetto da diversi anni e temevo che se gli avessi risposto negativamente mi avrebbe messo in cattiva luce con il suo Presidente Mario Moxedano col quale avevo inoltre dei rapporti commerciali ed a cui effettuavo delle forniture di caffè nelle sue sale bingo, e poi aggiungo che nella squadra del Neapolis c’erano tre calciatori segnalati da me che il Presidente contrattualizzò contro il parere di Ciccarone. Intendo dire che un mio eventuale diniego, alla proposta di combine del Ciccarone, avrebbe comportato la probabile rottura dei miei rapporti commerciali e sportivi con Moxedano, dato l’ascendente che il Ciccarone aveva sul presidente. In occasione di quell’incontro il Ciccarone mi chiese se potessi intervenire su almeno tre giocatori del Due Torri. Io risposi affermativamente anche se non gli diedi le generalità dei tre atleti perché altrimenti sarei stato costretto ad inventarmeli. Rimanemmo d’accordo che ci saremmo incontrati successivamente e che gli avrei fatto sapere qualcosa di più. Nel corso dello stesso incontro gli dissi che avrei contattato un dirigente del Due Torri di nome Francesco, senza dirgli il cognome, sempre con l’intento di trarlo in inganno. Il giorno dopo Ciccarone contatta “Franco” ricordando allo stesso le disposizioni impartite dal “boss” Moxedano. Nella cicostanza, Franco ribadiva a Ciccarone che i “documenti”, ovvero il compenso da rendere a Piraino e ai calciatori del Due Torri coinvolti, doveva essere solo mostrato in visione alla controparte. Solo una volta andata a buon fine la combine, il denaro doveva essere consegnato: nel frattempo doveva essere tenuto in consegna dallo stesso Ciccarone. […] Antonio Ciccarone:“... glieli devo solo far vedere, giusto!?!...”. Franco: “... perfetto, perfetto! glieli devi solo far vedere! ...”. Ciccarone domandava se dovesse conservare lui il denaro destinato ai compartecipi della combine fino al termine della partita, chiedendo quindi all’amico di dargli assicurazioni Antonio Ciccarone: “... tu sei rimasto così? ...” . Franco: “... quei documenti li deve prendere in visione solo il capo ufficio! ...”, svelando così che Daniele (Piraino) era al corrente dei termini dell’accordo illecito. Gli interlocutori chiudevano la discussione ricordandosi l’un l’altro che la consegna del denaro doveva avvenire non prima che l’incontro di calcio fosse terminato, non senza esprimersi nel consueto gergo. […] Antonio Ciccarone: no, no, no in visione solo all'ufficio e basta! (le voci si accavallano) e poi le ho io e dopo si impegna la pratica! si consegna la pratica! Franco: eh! dopo a fine, a fine iter burocratico ...” […] In tarda serata Ciccarone richiama Piraino, il quale gli dice “devo sistemare le pratiche”, con ciò dimostrando che il gergo utilizzato dagli altri due interlocutori (lo stesso Cicarone e “Franco”) è a lui ben noto e viene utilizzato per parlare di qualcosa di pacificamente illecito, ai fini che qui ci occupano. Nel corso della successiva telefonata tra i due nella stessa tarda serata, infatti, Piraino riferisce a Ciccarone […] Daniele Piraino: "anche perché ... dovevo andare questa sera ... perchè dovevo spiegare che ... la pratica arrivava con tutti i timbri e bolli ... arrivava domani mattina" "anche perchè in zona c'è un pò di tensione!". […] Audizione Piraino del 29.06.2015. ADR: Con la frase la “pratica con tutti i timbri e i bolli”, intendevo riferirmi ai soldi che il Ciccarone mi offrì per combinare la gara. In quella telefonata feci credere al Ciccarone di aver parlato con quelli del Due Torri ma in realtà, se si va a controllare la cellula telefonica di aggancio di quella telefonata io quella sera non ero affatto in Sicilia ma mi trovavo ancora in viaggio da Eboli a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria dove ho poi dormito, essendovi arrivato a tarda notte. La mattina successiva effettivamente l’incontro avviene intorno a Patti Marina, così come provato dal contenuto dei contatti telefonici precedenti allo stesso tra Ciccarone e Piraino e, soprattutto, dalla confessione resa sul punto da quest'ultimo in sede di sua audizione da parte della Procura federale, in occasione della quale ha anche specificato che l'esponente del Neapolis in quell'occasione gli mostrò banconote per € 10.000,00 che dovevano costituire il prezzo dell'illecito a fronte dell'importo di € 15.000,00 pattuito. Non si vede perchè, tuttavia, Piraino voglia vedere i soldi la mattina della gara quando, secondo quanto dallo stesso riferito in sede di sua audizione da parte della Procura federale, avrebbe solo fatto credere a Moxedano e Ciccarone di aver operato per alterare il risultato della gara. Audizione Piraino del 29.06.2015. Domanda: Conferma di essersi incontrato col DS del Neapolis Antonio Ciccarone il giorno 2.11.2014 cioè il giorno della partita Neapolis-Due Torri? ADR: Sì, confermo di essermi incontrato con Ciccarone e suo fratello Vinicio a Patti Marina in provincia di Messina il 2.11.2014 ed in quella circostanza il Ciccarone mi fece vedere la somma in contanti di euro 10.000 anziché 15.000 come invece mi aveva proposto in occasione del nostro primo incontro. L'andamento della gara, tuttavia, rivela che l'accordo volto alla vittoria del Neapolis non si sta rispettando e questa volta Moxedano chiama Ciccarone ben tre volte nel corso dell'incontro, incitandolo ad intervenire per il rispetto dei patti. Infatti, a fine gara il Neapolis, costretto all’inferiorità numerica per quasi tutta la gara, perdeva per 1 a 0. Dopo la gara “Franco” chiama Ciccarone ed i due, continuando ad utilizzare il gergo utilizzato in precedenza, si dicono: […] Antonio Ciccarone: no nie ... non lo so ... ma ... cioè ... ho provato a chiamarti per dirti prima, ma quella pratica ... dietro ... l'iniziale ... eh ... della ... della pratica ... quant'era ... che lettera era ... ti ricordi? Franco: le iniziali della pratica? Antonio Ciccarone: si quella ... quella dietro però ... che iniziale aveva ... a, b, c, d, e, f, g ... Franco: (p.i.) ... aspetta ... la c ... oh ... era ... te lo dico io (p.i.) l'ispettore ... se tu mi dici il nome ... uno ... erano due gli ispettori ... uno è Cassese ... Antonio Ciccarone: ho capito... Franco: e l'altro ... chi era quell'altro ... Antonio Ciccarone: ho capito ... ho capito ... Franco: quell'altro ... Antonio Ciccarone: va bene dai ... va bene ... (incomprensibile) niente, niente ...". […] “Franco” fa il nome di uno dei calciatori coinvolti nell'illecito, uno degli “ispettori”, ed il suo interlocutore svia immediatamente il discorso a conferma che quanto veniva detto apertamente doveva rimanere celato e che qualsiasi discorso sul punto presentava elevati rischi per i protagonisti dell'illecito. Infatti, dal referto e dalle distinte della gara si ricava che il calciatore Cassese Luca ha effettivamente preso parte all'incontro, con conseguente inequivocabile riscontro alla rivelazione effettuata da “Franco” nel corso della telefonata con Ciccarone. Ciccarone riceve anche una chiamata da Moxedano il quale esprime tutta la propria rabbia e convoca lo stesso Ciccarone presso di sè. Altra chiamata, durante il viaggio di ritorno dalla trasferta siciliana, Ciccarone la fa a Mandragora Bruno, allenatore della Neapolis, facendo trasparire che questi fosse cosciente degli illeciti sortiti dallo stesso Ciccarone. […] Antonio Ciccarone: lui sa il danno che ha fatto ... lui e questo porco! E dai ... sicuro tutto a posto ... tutto a posto ... tutto a posto ... dopo la prima cosa che tu dovevi dire, prendimi ... prendi a questo porco e dagli una mazzata in testa e schiacciagli la testa ... perché se noi abbiamo fatto un passo del genere è perché siamo in difficoltà ... o no Brù ... Bruno Mandragora (all. Neapolis): bravo... Antonio Ciccarone: e che poi la difficoltà ... nella difficoltà ... lui ti è venuto a prendere per il culo fino a dentro casa tua ...". Il riferimento a Piraino con l'appellativo “porco”, poi, diviene chiaro alla luce delle dichiarazioni rese alla Procura federale da parte di Moxedano Raffaele, il quale ha riferito di aver sentito apostrofare lo stesso Piraino con quel riferimento sul campo, oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso Mandragora alla Procura federale, in occasione delle quali l'allenatore ha riferito di aver compreso subito. Audizione Moxedano Raffaele del 22.06.2015. ADR: con il termine "porco" credo che Ciccarone si riferisca a Daniele Piraino che fa il procuratore sportivo; …………. solo dalla lettura degli atti, ho capito che Ciccarone quando parla del Porco parla di Piraino, anche perché precedentemente, sul campo, l'avevo già sentito apostrofare in questo modo. Audizione Mandragora Bruno del 19.06.2015. ADR: capisco subito che Ciccarone con “porco” si riferisce a Piraino, perché anche precedentemente lo aveva apostrofato in questo modo per la sua stazza; non gli ho chiesto e non so perché ce l’avesse con Piraino. In definitiva, una prudente complessiva valutazione comparativa del materiale probatorio riferito alla gara in questione conduce a ritenere corretta la decisione del Tribunale federale. Piraino, ammette certi elementi in fatto, ma ne esclude altri, non consentendo di giungere, in questo caso, ad un sereno giudizio di colpevolezza in ordine alla effettiva sussistenza dell’illecito ex art. 7 CGS. Corretta, pertanto appare la derubricazione del contestato illecito operata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto punibili, nella circostanza, Ciccarone e Moxedano ai sensi della norma di cui all’art. 1 bis CGS. Trova, invece, conferma, per Astarita Salvatore e Ciccarone Antonio, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell’anzidetta violazione. Gara 8: Neapolis – Akragas, disputata il 9 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 2). Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche del sig. Astarita Salvatore (calciatore società Akragas). Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto si legge, tra l’altro: “… ad incidere sull’andamento della gara era la condotta di Salvatore Astarita, calciatore allora militante nell’Akragas. Ciccarone e Moxedano non si impegnavano a combinare l’incontro perché l’iniziativa faceva capo al solo Astarita, cui bastava lo stretto rapporto di amicizia e di interessi che lo legava alla dirigenza del Neapolis per falsare la propria prestazione fino a farsi espellere dal terreno di gioco per procurare un vantaggio al Neapolis. Nei giorni precedenti l’incontro, numerose erano le conversazione tra Ciccarone e Astarita durante le quali il calciatore, essendo in credito di 2.500 euro nei confronti dell’Akragas, affidava la cura del suo credito al d.s del Neapolis, che se ne faceva portavoce verso la società agrigentina. Conversando con il Moxedano, due giorni dopo la partita, Astarita confessava di avere voluto incidere sulla gara commettendo un fallo di mano, tanto plateale quanto volontario, al solo fine di favorire il Neapolis, facendosi espellere dal campo dopo appena mezz’ora di gioco e lasciando la sua squadra in 10 uomini”. Dalle risultanze probatorie acquisite e dall’esame delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche dei soggetti coinvolti compiute dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, è emerso che il calciatore Astarita Salvatore, in forza all’epoca dei fatti alla società Akragas, visto lo stretto rapporto di amicizia e di interessi che lo legava alla dirigenza della società Neapolis e, in particolare, a Ciccarone Antonio, si adoperò per falsare la propria prestazione fino a farsi espellere, dopo appena 30 minuti di gioco, dal campo così da procurare un vantaggio alla squadra avversaria. Al riguardo, dal richiamato compendio intercettivo della Procura della Repubblica di Catanzaro è emerso che Astarita, due giorni dopo la partita, conversando con Ciccarone e Moxedano, confessava agli stessi di aver voluto incidere sulla gara commettendo un fallo di mano, tanto plateale quanto volontario, al solo fine di favorire in tal modo il Neapolis e consentire alla medesima di poter giocare, in superiorità numerica, gran parte della gara in argomento. Il calciatore, nell’audizione del 2.7.2015, prova a giustificare il suo comportamento. ADR: Se avessi voluto favorire la squadra avversaria, essendo difensore centrale, avrei potuto fare due lisci e favorire il Neapolis. Mi hanno espulso perché sono un giocatore di temperamento, che subisce almeno tre espulsioni l’anno. Ho poi tentato di sfruttare questa mia espulsione per far credere a Moxedano che l’avessi ottenuta per favorire il Neapolis in modo da utilizzare il credito per tentare di andare via più velocemente possibile dall’Akragas e trovare un’altra squadra. Volevo poi accreditarmi con Moxedano che era titolare di numerose sale Bingo in zona, al fine di ottenere un lavoro per mia madre che era rimasta vedova. ADR: Escludo di aver compiuto quel fallo di mano che ha determinato la mia espulsione con l’intento di danneggiare la mia squadra; anzi, in quella occasione, scesi in campo con il desiderio di fare bella figura e quel gesto fu dovuto solo al desiderio di segnare che avrebbe fugato ogni dubbio sulle mie capacità tecnico – atletiche anche per l’invidia dei compagni che giocavano nello stesso ruolo. Tuttavia, durante una telefonata Astarita salutava con affetto Moxedano e gli confessava la ragione effettiva del comportamento tenuto nel corso della partita di due giorni prima, che gli era costato l’espulsione, raffigurandolo come un atto di affetto e gratitudine nei confronti di chi considerava suo “padre putativo”, contro il quale si diceva incapace di “fare guerre”. […] Salvatore Astarita: ... vi tengo come un padre, punto! non c'è neanche bisogno che mi parli tu a me! ... io, io sono abituato a fare mille lotte, ma contro te non mi trovo ... che devo fare? ...”. Il calciatore era franco e dichiarava a Moxedano di avere fatto quel gesto per favorire il Neapolis, senza rispondere a offerte o promesse di altri ma solo per rendere merito all’affetto che diceva di avere nei confronti del presidente del Moxedano. […] Mario Moxedano: (risata) inc ti ringrazio! Salvatore Astarita: no va bene ... no, io ... no non devi ringraziarmi di niente, perchè io è una questione di niente! però le persone che mi hanno dato da mangiare e hanno pensato alla mia famiglia, io guerre non gliene posso fare! Mario Moxedano: (risata) Salvatore Astarita: punto! Mario Moxedano: sei grande Salvatò, sei grande! Salvatore Astarita: l'ho fatto, l'ho fatto senza che mi chiamate, senza niente ... Mario Moxedano: quando, quando vieni ...la porta è sempre aperta ... […] La narrazione del proprio comportamento nella telefonata con Moxedano, alla luce della comunanza di interessi e del gesto in sé e per sé considerato, non lasciano spazio alcuno alla diversa ricostruzione fornita dal calciatore. Nel caso di specie, appare, dunque, evidente che Astarita Salvatore pose in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in questione. Di conseguenza, Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, venuti a conoscenza dei fatti, integranti illecito sportivo, relativi alla gara citata, sono stati correttamente ritenuti responsabili di omessa denuncia. L’alterazione della gara di fatto realizzata dal calciatore Astarita, seppure inusuale rispetto alle consuete modalità ed alla prassi, conferma la l’organicità dello stesso all’interno dell’associazione di cui si è detto e la sistematica attività illecita dei protagonisti. In questo frangente, infatti, non è stato neppure necessario concordare l'alterazione del risultato in quanto spontaneamente offerto da un calciatore della squadra ospite, per deferenza verso la dirigenza del Neapolis. Astarita Salvatore, dunque, deve rispondere ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6; Moxedano Mario e Ciccarone Antonio, invece, ex art. 7, comma 7, CGS per omessa denuncia. Gara 9: Neapolis – Sorrento, disputata 23 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 3 – 0). Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Astarita Salvatore. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto è dato, tra l’altro, leggere: “… Si è già detto, trattando il capitolo relativo alla combine dell’incontro di calcio SorrentoMontalto, che i vertici del Neapolis attendevano la partita casalinga del 23 novembre contro il Sorrento quale momento in cui Paolo Somma, d.s. del Sorrento, restituisse loro il favore ricevuto in occasione del precedente incontro tra il Sorrento e il Montalto, oggetto di combine a vantaggio del primo. Solo l’opera di fattori estranei all’accordo illecito tra gli indagati faceva sì che la combine saltasse. Il 23 novembre 2014 il calendario della serie D proponeva, appunto, la gara Neapolis-Sorrento e il d.s. del Neapolis non si faceva cogliere impreparato. Già quattro giorni prima si metteva all’opera per alterare l’incontro a favore del Neapolis, questa volta raggiungendo il risultato voluto. Per procurare la vittoria alla sua squadra, Ciccarone, non contattava Paolo Somma che riteneva poco affidabile, ma avvicinava Luciano Pignatta, calciatore del Sorrento, convincendolo, dietro compenso, a prestarsi ad alterare l’incontro. Il compenso, anche questa volta, proveniva dalle tasche di Moxedano …”. Il 19 novembre 2014 Ciccarone contatta l’amico Salvatore Astarita, chiedendogli di metterlo in contatto con tale Luciano. L’intento era contattare Luciano Pignatta (calciatore del Sorrento). […] Antonio Ciccarone: “... che magari vediamo di fare ... che adesso viene Natale mannaggia - bestemmia - che io ho un'altra cosa, non so ... p.i ... perché la c'è quel Paolo ed io di quel Paolo non mi fido ... non mi fido perché è troppo un fanfarone ...”. Astarita, capendo subito a chi stesse riferendosi l’interlocutore, lo anticipava dicendogli che avrebbe appurato se Luciano sarebbe stato in campo o meno. Salvatore Astarita: “... gioca o non gioca ...” Antonio Ciccarone: “... gioca sicuro ...”, vista la squalifica del collega Vitale. Queste poche battute bastavano a far intendere che Luciano era un calciatore militante in una squadra tra le cui fila figurava un certo Vitale. […] Ciccarone anche qui, celava il significato delle sue parole impiegando un linguaggio gergale, asserendo che voleva concludere un “affare” con Luciano, di lì a breve. […] Salvatore Astarita: p.i. ... adesso viene Natale ... per tutti quanti ... Antonio Ciccarone: eh ... bravo, diglielo, chiamalo un pò, fammi sapere urgentemente dai ... Salvatore Astarita: va bene dai ... […] Astarita, qualche ora dopo contattava Ciccarone avvisandolo di avere assolto a quanto richiesto, dando prova di averne compreso a pieno il senso della richiesta; riferiva infatti, con il consueto linguaggio criptico, allo stesso Ciccarone di avere rintracciato Luciano e avergli recapitato il messaggio dicendogli che sarebbe stato contattato dal Ciccarone, il quale voleva affrontare con lui un discorso che pretendeva un incontro “de visu”, non potendo essere affrontato per telefono. Ciccarone si diceva d’accordo. […] Salvatore Astarita: ha detto Agnese … che ti devi ... no ... cioè io gli ho detto ... io ora ti faccio chiamare, poi parli con lui … perchè lui per telefono ...valuta tutto quello che ti dice, tutto il ... poi vi vedete e da vicino ne parlate, perchè tu al telefono non puoi dirle alcune cose! Antonio Ciccarone: è chiaro! è chiaro! […] Circostanza, questa, confermata dallo stesso Astarita in sede di audizione. Audizione Astarita del 2.7.2015. ADR: In relazione alla partita Neapolis – Sorrento, e in particolare alla intercettazione telefonica identificata con progressivo n. 13823, preciso che, inizialmente, non sapevo se Ciccarone mi chiedesse notizie per scommettere sulla gara (ero a conoscenza che era un forte scommettitore) o per altri motivi. Ho, però, nel corso della telefonata compreso che il suo interessamento era finalizzato alla gara che la sua squadra avrebbe disputato contro il Sorrento. Proprio per tale motivo e per evitare di essere coinvolto, preferii non avere nessun contatto con Pignatta prima di quella gara e limitarmi a dargli il numero di telefono, come si evince dalla conversazione in cui utilizzo l’espressione “vi incontrate”. Era proprio per far capire a Ciccarone che non avevo nessuna intenzione di essere coinvolto in nessun modo con quanto lo stesso poi avrebbe svolto. Preciso ancora che mi prestavo a queste conversazioni pur senza farmi coinvolgere personalmente sia al fine di ottenere dei posti di lavoro al Bingo per mia madre e per mia zia sia per farmi trovare un’altra squadra dove andare a giocare visto che i rapporti con l’Akragas si erano deteriorati come sopra ho precisato. Questo si può facilmente desumere da tutte le telefonate, anche intercettate, intercorse con il Ciccarone. In particolare, anche la stessa di cui al progressivo 13823, nella quale alla fine faccio esplicito riferimento ai due posti di lavoro. Due giorni prima della partita, Ciccarone, tramite la mediazione di Astarita, contattava, quindi, Luciano (identificato in Pignatta Luciano, calciatore del Sorrento). I due si organizzavano in modo da risentirsi telefonicamente di lì a poco e per vedersi di persona al più presto. Risultava chiaro come Ciccarone si adoperasse per incontrare un giocatore del Sorrento (compagine che il Neapolis avrebbe, come detto, incontrato il 23 novembre 2014) per “comprarne” la prestazione ed assicurarsi, in suo favore, l’alterazione della gara medesima. Ulteriore conferma che Astarita risulta parte attiva nella combine viene da una chiamata di Ciccarone verso lo stesso, da cui si deduce anche l’avvenuto incontro tra Ciccarone e Pignatta in Meta di Sorrento. […] Ciccarone avvertiva Astarita che si stava per incontrare con il “bomber”; Antonio Ciccarone: “... vedi che sto parlando un attimo ... sono con la mia macchina davanti e lui dietro ...”. Alla domanda di Astarita su chi fosse quel “bomber” Ciccarone rispondeva che era quello che aveva contattato lui. Antonio Ciccarone: (... eh, il bomber ... che hai chiamato tu ...). […] Come era suo obbligo fare, Ciccarone riferiva quanto stava facendo al presidente Moxedano. Il giorno prima della partita Pignatta informava prontamente Ciccarone che, in occasione dell’incontro di calcio combinato, non avrebbe potuto fornire il suo contributo fin dall’inizio della gara in quanto non partiva, dal primo minuto, da titolare. Ciccarone gli diceva di stare tranquillo che avrebbe provveduto lui. Di seguito, come consuetudine ormai consolidata, Ciccarone contattava il solito centro scommesse di cui era cliente fisso e dove aveva effettuato le scommesse relative alle partite combinate fino a qui passate in rassegna. Neapolis-Sorrento terminava sul risultato di 3 a 0 per la squadra di Ciccarone, e Pignatta entrava in campo al 1° minuto del secondo tempo. Al termine della gara il calciatore chiedeva conto del compenso pattuito con Ciccarone contattandolo. Era proprio Pignatta a chiedere a Ciccarone come comportarsi, evidentemente per riscuotere il compenso promesso, inviando un sms allo stesso, quando era sul pullman con il quale la squadra del Sorrento stava rientrando. Ciccarone tranquillizzava Pignatta garantendogli che l’avrebbe richiamato non appena si fose visto con “lui” (Moxedano). Era, infatti, lo stesso Presidente, come nelle altre combine, che forniva a Ciccarone il compenso che doveva essere reso ai giocatori coinvolti negli accordi. Dopo alcune telefonate pianificatrici e qualche giorno d’attesa, l’incontro per la riscossione del compenso avveniva regolarmente la sera del 25.11.2014 nei pressi dell’Auchan di Pompei. Le circostanze probatorie sopra solo in sintesi richiamate dimostrano, dunque, che Ciccarone e Pignatta si incontrarono, ai fini della combine di cui trattasi, sia il 21.11.2014 (due giorni prima della gara) presso un distributore di Meta di Sorrento onde concordare i dettagli della operazione, sia il 25.11.2014 in tarda serata (due giorni dopo lo svolgimento della gara) presso l'Auchan di Pompei, per sistemare il passaggio di denaro. L'istruttoria mostra anche che Ciccarone si adoperò concretamente al fine di effettuare scommesse sportive, contravvenendo al divieto sancito dall'ordinamento. Il risultato in favore del Neapolis si concretizzò appieno con la sua vittoria per 3 - 0. Pertanto, correttamente il Tribunale federale ha affermato la responsabilità ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6, in continuazione, (proc. n. 859/bis 14-15), dei sigg.ri Ciccarone, Moxedano e Astarita. Ciccarone Antonio è, inoltre, responsabile della violazione di cui all’art. 6, comma 2, CGS, per aver scommesso sulla gara in violazione della specifica norma. Gara 11: F. Andria – Puteolana, disputata il 30 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 7 – 2). Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d’appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore. Nel provvedimento del 11 maggio 2015 di fermo di indiziato di delitto si legge, tra l’altro: “… Ciccarone Antonio, unitamente ai suoi sodali, Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale, si adoperava ad alterare, tra le altre, la partita di calcio del campionato di serie D, girone H, Andria – Puteolana. In particolare Ciccarone, grazie al “lavoro” dei predetti Marzocchi e Izzo, calciatori della Puteolana, riusciva ad alterare il risultato della citata partita, in modo che la medesima terminasse con una somma totale di goal non inferiore a 4. (In gergo degli scommettitori over 3.5). La partita Andria-Puteolana terminava, infatti, con il risultato di 7 – 2, combinata dagli indagati allo scopo di trarne ingiusto profitto grazie alle scommesse effettuate sul risultato combinato. Anche in questo caso il fidato complice di Ciccarone, Astarita Salvatore, calciatore dell’Akragas, effettuerà le scommesse sulla partita alterata su suggerimento del Ciccarone”. Ciccarone, a tre giorni della partita in questione, come di consueto, iniziava a contattare i suoi complici, Emanuele Marzocchi e Pasquale Izzo, per avviare la “macchina” che avrebbe permesso di alterare il risultato della partita. Gli incontri organizzati da Ciccarone con i suoi fidati si tenevano tutti a ridosso della gara, tra il 27 ed il 29 novembre 2014, sicché al loro termine, come attestava l’attività tecnico-captativa, i tre trovavano l’accordo per alterare il risultato della richiamata partita. Ciccarone telefonava, dapprima, ad Izzo Pasquale, che incontrava, poi, nella serata del 27 novembre 2014, e, successivamente, a Marzocchi Emanuele, il 28 ed il 29 novembre 2014, per organizzare un incontro di persona, anche con quest’ultimo, in modo da potere discutere liberamente della combine che stavano organizzando. Nel pomeriggio del 29 novembre, infatti, Ciccarone si recava a casa di Marzocchi: era presente all’incontro anche Izzo allo scopo di pianificare la combine. Audizione Marzocchi del 24.06.2015: ADR: anche in relazione alla gara Fidelis Andria – Puteolana del 3.11.14, sia io che Izzo venimmo contattati da Ciccarone per combinare la gara; lo stesso ci disse preliminarmente che la nostra sconfitta era scontata, non solo perché giocavamo contro la prima in classifica, ma anche perché avevamo 5 squalificati; ci disse però che lui era interessato solo all’over 3,5 e quindi avremmo anche potuto vincere; in caso positivo ci avrebbe fatto un bel regalo; non mi preoccupavo neanche in questo caso dell’importo in quanto, peraltro, avremmo solo dovuto segnare molto e quindi avrei preso dei soldi per disputare una gara in cui mi sarei impegnato ancor di più”. ADR: in relazione alla conversazione del 29.11.14 di cui al progr. 16684, preciso che non ero convinto neanche in questo caso anche perché pur essendo di gran lunga inferiori agli avversari e del tutto rimaneggiati, potevamo anche non subire e/o fare molti goal; ma alla fine io e Izzo decidemmo di aderire comunque alla proposta. ADR: qualche giorno dopo Ciccarone mi consegnò € 1000,00; con Izzo si vide separatamente. Audizione Izzo del 03.07.2015: ADR: anche in relazione alla gara Fidelis Andria – Puteolana del 30.11.14, qualche giorno prima della stessa, Ciccarone ci contattò e ci incontrammo anche con Marzocchi; in quell’occasione, ci disse preliminarmente che la nostra sconfitta era scontata, non solo perché giocavamo contro la prima in classifica, ma anche perché avevamo 5 squalificati; ci disse però che lui era interessato solo all’over 3,5 e quindi avremmo anche potuto vincere; in caso positivo ci avrebbe fatto un bel regalo; in questo caso mi sembra che ci promise € 2.000,00; in settimana ne parlammo io e Marzocchi e decidemmo di accettare anche perché non avremmo dovuto fare nulla, ma anzi ci saremmo potuti impegnare di più per fare tanti goal; tanto che io feci una bellissima partita e segnai un goal, uscendo tra gli applausi del pubblico; io non avrei mai penalizzato la mia squadra, anche perché io sono di Pozzuoli e quindi avrei tradito i miei amici; noi ci siamo giocati solo le gare che sapevamo che avremmo presto”. ADR: per questa partita, per quanto mi risulta, Ciccarone contattò solo me e Marzocchi; ADR: il giorno prima della gara, venni contattato da Ciccarone che mi disse di andare con lui a casa di Marzocchi; mi ricordo che era sabato e che ci mettemmo a vedere delle partite; in quell’occasione, gli confermammo la nostra disponibilità e lui ci confermò che ci avrebbe consegnato circa € 2000,00; ADR: i soldi ci vennero consegnati qualche giorno dopo, ma ci dette poco più di € 1000,00; ovviamente, vista la nostra situazione ed essendo comunque in difetto, ci prendemmo i soldi senza protestare. La sera prima della partita Ciccarone, cosi come avvenuto per le precedenti combine, rendeva partecipi delle scommesse anche i suoi fidati amici. Infatti, contattava anche Astarita, cui dettava per telefono le partite su cui puntare e cioè Andria – Puteolana (risultato Over 3.5 e, quindi, partita che doveva concludersi con un totale di almeno quattro goal) e altra partita. Ulteriore conferma che il calciatore Astarita fosse pienamente consapevole delle combine che stava per scommettere emergeva dalla successiva conversazione, sotto riportata, nella quale il calciatore chiedeva all’amico Ciccarone se era sicura come “il fatto tuo”. Ciccarone rispondeva al suo fedele complice che le partite combinate e appena dettate erano sicurissime. Audizione Astarita del 2.7.2015: ADR: …… Fidelis Andria – Puteolana della stessa stagione sportiva. Credo che questa partita fosse combinata perché ricordo che il Ciccarone mi riferì di aver contattato Pasquale Izzo calciatore della Puteolana, per entrambe le partite (…). ADR: In relazione alla contestazione relativa alle scommesse e, in particolare, a quella facente riferimento alla gara Fidelis Andria – Puteolana, ed alla intercettazione avente nr. progressivo 16959, dove chiedevo a Ciccarone “e’ un fatto tuo?”, intendevo dire che stavo chiedendo se era una partita che aveva combinato o se era solo una millanteria. In definitiva, il 30 novembre 2014 si disputava la partita Andria-Puteolana che terminava con il risultato finale di 7 – 2. Il risultato fornisce ulteriore conferma dell’alterazione, così come, non da ultimo, la malnon celata contentezza di Ciccarone e Izzo, bene espresso della fitta serie di messaggi che i due si scambiavano poco dopo il termine della partita, riconducibile certamente al buon esito della combine e, quindi, al guadagno che avevano ricavato dalle scommesse sportive. La responsabilità dei deferiti prima richiamati trova, poi, pacifica conferma nella confessione resa alla Procura federale dai due calciatori Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale, che sebbene meritevoli di sanzione per l’illecito, hanno ottenuto, grazie alla collaborazione prestata dinanzi alla Procura federale, un equo temperamento della stessa ex art. 24 CGS. Pertanto: Ciccarone Antonio è responsabile ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6; Astarita Salvatore, ex art. 7, comma 7, CGS per omessa denuncia dell'illecito; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore sono, poi, entrambi responsabili della violazione ex art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. *** Riepilogati i fatti come in atti riversati ed evidenziati i frammenti probatori di rilievo in relazione all’effettiva alterazione di ciascuna gara, questa Corte ritiene, come detto, che la decisione di prime cure meriti, anzitutto, piena conferma e condivisione con riferimento alla sussistenza dell’associazione di cui all’art. 9 CGS. Richiamato il quadro di riferimento normativo in materia, già sopra illustrato, ed alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di settore, la Corte ritiene, infatti, provata l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura federale. Il complessivo materiale probatorio in atti riversato è idoneo a supportare un sereno giudizio di conferma della responsabilità attribuita, per quanto qui rileva, ex art. 9 CGS, ai sigg.ri Moxedano, Ciccarone, Astarita. Come correttamente affermato dal Tribunale federale, «la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Procura federale nell'atto di deferimento è precisa, dettagliata e convincente, per cui non vi è motivo di discostarsene. In effetti Ciccarone e Moxedano sono i soggetti che, come si ricava pacificamente dalle intercettazioni telefoniche in atti, costituiscono l'apice della organizzazione illecita. Ciccarone è colui che prende i contatti per l'alterazione delle gare, controlla l'operato delle persone coinvolte, provvede, ove necessario, al pagamento dei compensi pattuiti, è continuamente impegnato in conversazioni telefoniche incessanti e costanti che costituiscono quella che la Procura federale ha definito, con felice espressione, la spina dorsale dell'indagine. Moxedano poi, oltre ad essere ideatore degli illeciti insieme a Ciccarone, ne è anche il finanziatore ed il garante ed appare il soggetto dominante, individuato in molte conversazioni telefoniche con appellativi quali “capo”, “presidente” o “boss” che ne certificano il ruolo direttivo anche rispetto a Ciccarone che, usando le parole della Procura Federale, “è il quadro intermedio ed il braccio operativo”. Nei confronti di Moxedano il Palermo, il Molino e l'Astarita assumono atteggiamenti di deferenza e persino di piaggeria. Quest'ultimo giunge al punto di rivelare al “capo”, nel corso di una telefonata, di aver commesso spontaneamente un illecito a favore del Moxedano facendosi espellere per un fallo di mano volontario durante la gara disputata dall'Akragas, sua squadra di appartenenza, contro il Neapolis. Palermo e Molino, dirigenti della Società Comprensorio Montalto Uffugo, si adoperano per l'alterazione del risultato di tre gare della propria squadra, mantenendo con Ciccarone e Moxedano contatti che ben si possono definire stabili, operando per la consumazione degli illeciti con modalità costanti e ripetitive, incontrando Ciccarone e Moxedano per la conclusione degli accordi e giungendo ad offrire per primi la sconfitta della loro squadra per l'ultima delle tre gare di cui è stata accertata l'alterazione, dichiarando di tenersi sempre “a disposizione”. In base a tali circostanze non è dato dubitare della stabilità del loro rapporto con gli associati Ciccarone e Moxedano e della indeterminatezza degli illeciti sportivi che essi si proponevano di realizzare». Fondamentale, all’interno dell’associazione, anche il ruolo di Astarita, soprattutto ai fini della esecuzione delle scommesse. La sua piena integrazione nell’associazione, poi, trova emblematica conferma e dimostrazione nel più volte ricordato episodio dell’espulsione in occasione della gara giocata dalla sua squadra (Akragas) contro quella del presidente Moxedano (Neapolis). «Così stando le cose», rileva correttamente il Tribunale federale, «non si può dubitare della stabilità del legame esistente tra Astarita e gli altri associati Ciccarone e Moxedano e della perfetta consapevolezza del calciatore in merito alla propria partecipazione ad un'associazione finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato di un numero indefinito di gare». Ritiene, in definitiva, questa Corte, che sono presenti una serie di elementi, tanto materiali, quanto soggettivi, causalmente orientati ad una sistematica, organizzata, alterazione di partite, sia per assicurare vantaggi in classifica (segnatamente, alla società Neapolis, ma, come visto, non solo), sia al fine di scommessa. Ciascun associato svolgeva, nei fatti, un ruolo ben determinato, funzionale al perseguimento dello scopo associativo, che era, come detto, quello di assicurare vantaggi in classifica a determinate squadre e/o la vittoria di singole gare da parte delle stesse, nonché quello di realizzare profitti lucrando sulle scommesse in relazione alle gare dall’esito combinato, nell’ambito di un progetto di massima volto alla realizzazione di una serie indeterminata di illeciti per gli anzidetti fini. Corposo l’intreccio costante tra gli associati e, in particolare, tra alcuni di essi, volto a rinvenire, condividere, utilizzare, assicurare informazioni in ordine alla possibilità di alterazione delle gare ed alle strade per pervenirvi. Il linguaggio criptico, ma inequivoco, alla luce del susseguirsi delle telefonate e degli incontri provati dalla corposa documentazione in atti, non lascia spazio ad alternative ricostruzioni della pluralità di contatti tra gli associati di cui trattasi. Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). In secondo luogo, non possono essere condivise le argomentazioni difensive svolte nei ricorsi dei sigg.ri Astarita e Ciccarone, in ordine al fatto che gli stessi sarebbero legittimati a scommettere e che, dunque, non sussisterebbe la violazione della disposizione di cui all’art. 6, comma 2, CGS. Inoltre, si afferma nell’atto di appello, non potrebbe trovare applicazione neppure il comma 5, il quale presuppone il comportamento sanzionato dal comma 2, con la conseguenza che essendo lecito il comportamento dei predetti appellanti, gli stessi non erano tenuti a denunciare i fatti alla Procura federale. Ritengono i predetti appellanti che dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 si desumerebbe che, «mentre per i professionisti vige un divieto assoluto di scommettere, tale divieto subisce una deroga per i dilettanti, ai quali è consentito da un lato di scommettere presso ricevitorie autorizzate (lecitamente) e dall’altro con il solo limite di non scommettere su gare delle competizioni (campionato e coppa Italia) in cui milita la propria squadra». Quindi, ritiene il calciatore Astarita, che, essendo all’epoca tesserato con la società Akragas, la quale disputava il campionato nazionale di serie D, girone I, ben avrebbe potuto scommettere, ad ogni buon conto, sulle gare Monopoli – Puteolana del 2.11.2014 e F. Andria – Puteolana del 30.11.2014, che riguardavano il campionato nazionale dilettanti di serie D, ma si riferivano ad altra competizione ovvero a quella del campionato del girone H. Analogamente, il sig. Ciccarone ritiene che, svolgendo, all’epoca dei fatti, attività di rilievo ai fini federali per la società Neapolis, la quale disputava il campionato nazionale di serie D, girone I, ben avrebbe potuto scommettere, ad ogni buon conto, sulle gare Monopoli – Puteolana del 2.11.2014 e F. Andria – Puteolana del 30.11.2014, che riguardavano il campionato nazionale dilettanti di serie D, ma si riferivano ad altra competizione ovvero a quella del campionato del girone H. L’assunto è privo di pregio. In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla effettiva portata del divieto di scommesse di cui all’art. 6, e volendo, qui, riferirci alla lettura operatane dai predetti appellanti, la stessa appare già di per sé errata. Recita la norma di cui al comma 2 dell’art. 6 CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile […] è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre». Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti di cui trattasi, il campionato nazionale dilettanti (serie D) è una unica competizione sportiva, seppur articolata in più gironi. Le squadre sulle quali sono state accertate le scommesse effettuate dai sigg.ri Astarita e Ciccarone militavano nello stesso campionato di quella alla quale prendevano parte Akragas e Neapolis. Del resto, come noto, il campionato di serie D, gestito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal suo Dipartimento Interregionale, è ripartito in 9 gironi organizzati sulla base di criteri geografici. Per le situazioni di parità in classifica, a partire dalla stagione sportiva 2011/12, viene utilizzato il criterio della classifica avulsa, mentre in caso di parità al primo posto è previsto lo spareggio, da disputarsi, ex art. 51 NOIF, in gara unica e campo neutro. Se tre o più squadre chiudono la stagione regolare in prima posizione, i risultati degli scontri diretti determinano quali sosterranno l'incontro. La prima squadra di ogni gruppo è promossa in Lega Pro e accede allo Scudetto Serie D per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai play-off, i cui vincitori affrontano le finaliste ed una semifinalista della coppa Italia serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Lega Pro, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato. Con riferimento allo scudetto di serie D, le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l'altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare di andata e ritorno. Quanto ai play-off, ogni turno viene disputato in gara unica. La seconda e la terza classificata sono ammesse, rispettivamente, alla finale ed alla semifinale, mentre la quarta e la quinta si affrontano nel turno preliminare. In ogni partita la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare gode del fattore campo e prevale in caso di parità al termine dei supplementari, non essendo previsti i rigori. Per ogni girone sono previste 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i play-out tra le squadre classificate dal 13º al 16º posto (dal 14º al 17º per i gironi a 19 squadre e dal 15º al 18º per i gironi a 20 squadre) se il distacco in classifica è inferiore agli 8 punti. A parte, come detto, la unicità concettuale del campionato nazionale dilettanti serie D, seppur diviso in gironi, è, dunque, evidente che è ben possibile che una squadra che milita in un girone incontri, per una o più delle ragioni indicate, una squadra che milita in un diverso girone. Una competizione, un solo campionato: pertanto, i predetti appellanti hanno, in ogni caso, violato la disposizione di cui al sopra ricordato art. 6, comma 2, CGS. Per l’effetto, sussistendo la violazione della norma di cui all’art. 6, comma 2, CGS, i predetti appellanti Astarita e Ciccarone sono stati correttamente chiamati a rispondere anche della violazione della disposizione di cui al successivo comma 5, non avendo assolto all’obbligo reciproco di informare, senza indugio, la Procura federale. Del pari infondato l’assunto difensivo di cui agli appelli dei sigg.ri Astarita e Ciccarone secondo cui la violazione della disposizione dettata dal comma 5 dell’art. 6 CGS dovrebbe essere considerata assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Si tratta, all’evidenza, di fattispecie e violazioni diverse ed autonome. La prima vieta la condotta volta ad effettuare scommesse al di fuori del consentito perimetro normativo; la seconda punisce la condotta di chi, essendo a conoscenza in qualunque modo che altri stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma 2, non ne informa, senza indugio, la Procura federale della FIGC. Astarita e Ciccarone, dunque, sotto tale profilo, hanno violato entrambe le disposizioni e devono essere sanzionati per entrambe le predette violazioni, come detto, diverse, distinte ed autonome. L’esame dei singoli appelli e il riepilogo del giudizio di responsabilità degli appellanti Passando, ora, ad esaminare, partitamente, le posizioni dei vari appellanti, con specifico riferimento alle condotte attribuite al sig. Salvatore Astarita il Collegio ritiene corretta la decisione di prime cure sulla base degli elementi già sopra richiamati. Le deduzioni difensive dell’appellante non possono in alcun modo trovare accogliemento. Schiacciante, come detto, il quadro probatorio volto a dimostrare tanto la partecipazione di Astarita all’associazione ex art. 9 CGS di cui trattasi, quanto il suo apporto in relazione all’alterazione delle singole gare di cui sopra si è detto. Fondamentale, poi, la sua opera volta ad effettuare le scommesse, per conto suo e dei sodali e, segnatamente, di Ciccarone, sulle gare oggetto di combine. I frammenti probatori evidenziati in sede di esame delle singole gare rendono ampio conforto in relazione al convincimento della sussistenza delle violazioni contestate al giocatore Astarita e, in particolare: Gara 5: Monopoli-Puteolana del 2.11.2014 (4-0) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara. Gara 6: Montalto-Frattese del 2.11.2014 (2-4) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara. Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0) violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara; Gara 8: Neapolis – Akragas del 9.11.2014 (2-2) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, in modo da favorire la squadra ospitante così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, per aver lo stesso compiuto, dopo appena 30 minuti di gioco, un fallo di mano, tanto plateale, quanto volontario, che ne ha comportato l’espulsione dal campo ed ha consento, per l’effetto, alla Neapolis di giocare in superiorità numerica gran parte della gara. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare. Gara 9: Neapolis – Sorrento del 23.11.2014 (3-0) violazione dell’art. 9 CGS, dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione, dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara. Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara. Quanto alla posizione del sig. Antonio Ciccarone (soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art.1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della società Neapolis srl), gli elementi già sopra richiamati, anche con riferimento alle singole specifiche gare oggetto di attività alterativa, danno piena dimostrazione delle responsabilità in ordine alle condotte allo stesso ascritte dal TFN. Schiacciante, anche in questo caso, il quadro probatorio volto a dimostrare tanto la partecipazione di Ciccarone all’associazione di cui trattasi, quanto le sue iniziative volte all’alterazione delle varie gare di cui si è detto. Le risultanze dell’intenso, continuo, incessante intreccio telefonico dallo stesso tessuto con i vari altri protagonisti delle varie vicende alterative, i vari elementi di riscontro, la conferma proveniente dalle dichiarazioni dei due calciatori Marzocchi e Izzo, disegnano un quadro probatorio inequivoco. Fondamentale, anzi, spesso decisivo, il suo contributo alla “causa” alterativa, per fini di scommessa e/o di realizzazione di un vantaggio in classifica per il Neapolis. Ciccarone rappresenta il motore dell’associazione ex art. 9 CGS, l’ideatore o il tramite di quasi tutte le alterazioni già sopra illustrate. Effettua spesso scommesse in violazione delle disposizioni federali. Anche per il sig. Antonio Ciccarone il Collegio ritiene, dunque, corretta la decisione di prime cure. Le emergenze probatorie in sintesi evidenziate forniscono ampio conforto in relazione alla sussistenza delle violazioni accertate e dichiarate dal TFN in capo al sig. Ciccarone, che si è reso, dunque, responsabile, oltre che della partecipazione all’associazione già più volte raffigurata, anche delle specifiche violazioni a lui ascritte in relazione alle seguenti gare: Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.9.2014 (2-0) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, comma 1 e 2 CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara, con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6, in continuazione. Gara 2: Sorrento-Montalto del 12.10.2014 (0-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, in associazione (art. 9 CGS) e violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6, in continuazione; violazione dell’art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara. Gara 3: Neapolis-Montalto del 26.10.2014 (4-0) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione. Gara 4: Puteolana-Scafatese del 26.10.2014 (0-4) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione. Gara 5: Monopoli - Puteolana del 2.11.2014 (4-0) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5 CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza dell’analoga condotta posta in essere dal calciatore Astarita. Gara 6: Montalto - Frattese- del 2.11.2014 (2-4) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri. Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri. Gara 8: Neapolis - Akragas del 9.11.2014 (2-2) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l’illecito sportivo relativo alla gara. Gara 9: Neapolis-Sorrento del 23.11.2014 (3-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione; violazione dell’art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara. Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in continuazione; violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, CGS per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri. In riferimento alle condotte attribuite al sig. Mario Moxedano (dirigente della società Neapolis srl), il Collegio ritiene, altresì, corretta la decisione di prime cure. Gli elementi già sopra evidenziati, anche con riferimento alle singole specifiche gare oggetto di attività alterativa, danno piena dimostrazione delle responsabilità allo stesso ascritte dalla Procura federale, come accertate e dichiarate dal TFN. Schiacciante, anche in questo caso, il quadro probatorio volto a dimostrare tanto la partecipazione del sig. Mario Moxedano all’associazione di cui trattasi, quanto il suo fondamentale ruolo di finanziatore delle varie attività alterative. Lo stesso Ciccarone sembra avere timore reverenziale nei confronti di Moxedano: lo informa dettagliatamente e tempestivamente di ogni iniziativa volta all’alterazione di gare, delle modalità esecutive delle alterazioni medesime, dell’esito dei vari incontri e colloqui con i diversi partecipanti alla vicenda alterativa. Oltre che soggetto che finanzia le attività di cui trattasi, Moxedano rappresenta la figura centrale di riferimento dell’associazione ex art. 9 CGS, colui a cui spetta, di fatto, di approvare ogni singolo passaggio di rilievo delle vicende e trattative alterative. Mario Moxedano si è, dunque, reso responsabile delle violazioni a lui ascritte in relazione alle seguenti gare: Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.09.2014 (2-0) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Gara 2: Sorrento-Montalto del 12.10.2014 (0-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Gara 3: Neapolis-Montalto del 26.10.2014 (4-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Gara 5: Monopoli - Puteolana del 2.11.2014 (4-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Gara 6: Montalto - Frattese del 2.11.2014 (2-4) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS). Gara 8: Neapolis - Akragas del 09.11.2014 (2-2) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l’illecito sportivo relativo alla gara. Gara 9: Neapolis-Sorrento del 23.11.2014 (3-0) violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. È corretta la decisione di prime cure anche con riferimento alla posizione Pietro Iannazzo. Anche in questo caso, infatti, le risultanze captative, i riscontri provenienti dalle intercettazioni ambientali, i tempi, i luoghi e le modalità degli incontri cui partecipa Iannazzo, il relativo linguaggio criptico utilizzato, gli elementi di conferma desumibili da alcuni passaggi dei verbali di audizione dei protagonisti della vicenda alterativa cui lo stesso ha preso parte, conducono, con pacifica serenità, all’affermazione della sussistenza dei fatti illeciti contestati allo stesso predetto appellante. Né, ad ogni buon conto, può essere accolta la prospettazione difensiva in ordine all’offerta ricostruzione alternativa dei fatti, già di per sé, in ogni caso, poco verosimile e, comunque, priva di idoneo supporto dimostrativo, a fronte, come detto, di un solido complesso probatorio sicuramente capace di vincere ogni possibile eventuale resistenza della ridetta ricostruzione alternativa fornita dall’appellante. Questa Corte ritiene, dunque, il sig. Pietro Iannazzo responsabile delle violazioni a lui ascritte con riferimento alla seguente gara: Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.9.2014 (2-0) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, in combinato disposto con la norma di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, in continuazione. Non può trovare accoglimento, poi, la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione ed errata applicazione della clausola compromissoria svolta, in apertura di ricorso, dal sig. Pietro Iannazzo. Al contrario di quanto, infatti, sostenuto dall’appellante, questi, seppur relativamente al breve periodo considerato (fine agosto – primi settembre 2014), ha svolto attività di rilievo ai fini dell’ordinamento sportivo. Tutti gli elementi probatori conducono a siffatta conclusione. Ad iniziare dalla conversazione captata tra lo stesso Innazzo e Lio Tony (calciatore della Promo Sport Lamezia), nel corso della quale conversazione Iannazzo ammetteva ed evidenziava (anche con fare ironico) di aver ricevuto dal presidente del Neapolis, Mario Moxedano, l’incarico di “consulente sportivo” della predetta squadra di calcio. Senza dire della richiesta, da parte di Iannazzo a Moxedano, di anticipazione / corresponsione delle spese sostenute o da sostenersi da parte dello stesso per la sua attività, evidentemente volta alla alterazione delle gare del Neapolis, per favorire la classifica di questa società, come si evince chiaramente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Anche questo elemento non troverebbe giustificazione alcuna al di fuori di un rapporto di collaborazione di Iannazzo con la società Neapolis, per i fini di cui si è detto. Pertanto, prive di pregio appaiono le relative argomentazioni difensive in ordine alla “estemporaneità” della vicenda ed alla mancata sottoscrizione del (pur predisposto) contratto con il Neapolis. Iannazzo, per il periodo di cui trattasi, deve certamente farsi rientrare nell’ambito dell’area delineata dalla previsione normativa di cui all’art. 1-bis n.1 CGS: lo stesso ha svolto a favore della società Neapolis, seppur per il solo periodo qui oggetto di interesse, quella che il CGS qualifica una “qualsiasi” «attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». Infondata, pertanto, l’eccezione di difetto di giurisdizione. Meritano, invece, parziale accoglimento le deduzioni difensive in ordine alla sanzione inflitta. Considerato che l’attività svolta dal sig. Iannazzo a favore e nell’interesse della società Neapolis si restringe, in effetti, ad un breve periodo di tempo, tenuta presente l’esigenza di equilibrio complessivo del trattamento sanzionatorio in relazione al ruolo effettivo svolto da ciascun incolpato in relazione alla complessiva attività svolta ed all’alterazione delle gare di cui si è detto, questa Corte ritiene che la pena sportiva della inibizione inflitta al sig. Pietro Iannazzo possa essere contenuta nel minimo edittale, ferma restando, invece, la misura dell’ammenda come determinata dal TFN. Non può trovare, invece, nemmeno parziale accoglimento il ricorso proposto dal sig. Mauro Ruga (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC). La Corte ritiene che, con riferimento all’ordinamento federale, lo stesso si è reso responsabile delle violazioni a lui ascritte in ordine alla seguente gara: Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.9.2014 (2-0) violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l’illecito sportivo relativo alla gara. Anche con riferimento a questa posizione, infatti, il contesto probatorio non lascia spazio all’accoglimento della ricostruzione alternativa della vicenda offerta dal sig. Ruga. L’appellante eccepisce che la documentazione difensiva dallo stesso prodotta non sarebbe stata presa in considerazione e deduce, in particolare, come gli incontri ai quali lo stesso ha partecipato sarebbero al di sopra di ogni sospetto e non si sarebbe mai parlato della gara Hinterreggio – Neapolis. Orbene, questa Corte ritiene che la documentazione offerta dal ricorrente a sostegno della propria difesa non conduca ad una conclusione diversa da quella (corretta) cui è giunto il TFN. Il fatto che in alcuni incontri cui lo stesso ha partecipato fossero presenti alcuni familiari degli altri protagonisti della vicenda o che alcuni testimoni abbiano riferito che, in detti incontri, non si parlò della gara suindicata, non vale certo ad escludere che il sig. Ruga fosse a conoscenza dell’illecito di cui trattasi. Rinviando a quanto già, in sintesi, sopra illustrato con riferimento alla gara Hinterreggio – Neapolis, ci si limita, qui, soltanto ad evidenziare alcuni momenti salienti della vicenda, ai fini che qui interessano. Il 24 agosto 2014 viene registrata una conversazione tra Iannazzo e Lio Tony, nel corso della quale, si legge nel provvedimento di fermo di indiziato di reato, «Iannazzo evidenziava, con fare ironico, di aver ricevuto da Moxedano Mario (presidente del NEAPOLIS)l’incarico di “consulente sportivo” della squadra di calcio a quest’ultimo riconducibile, con il reale fine di far vincere, attraverso le alterazioni dei risultati delle partite (combines sportive), il campionato a detta compagine calcistica, pur non avendo, la stessa, uno spessore tecnico tale da poter raggiungere tale risultato». Il 28 agosto 2014 Iannazzo si reca in Campania per incontrare Ciccarone e Moxedano. Il giorno 1° settembre 2014 Iannazzo chiama Ruga per chiedergli di metterlo, con urgenza, in contatto con il sig. Pasquale Lo Giudice. Ruga riferisce che Lo Giudice era “direttore sportivo” della Juve Stabia s.r.l. e che si trovava a Milano per il calciomercato. Iannazzo chiede, allora, a Ruga di organizzargli, prima possibile, un incontro. I due concordano di risentirsi in serata non appena Ruga fosse riuscito a contattare Lo Giudice. Il giorno successivo Ruga invia un messaggio di testo a Iannazzo con il quale comunica allo stesso l’utenza telefonica del predetto Pasquale Lo Giudice. Circostanze, queste, peraltro, come detto, confermate dallo stesso Ruga in sede di audizione (3 luglio 2015) presso la Procura federale: «ADR: In relazione alle telefonate intercettate tra me e Iannazzo nelle quali Iannazzo mi chiese di metterlo in contatto con Pasquale Lo Giudice, preciso che effettivamente conosco Pietro Iannazzo non solo perchè le nostre abitazioni si trovano a poca distanza ma anche per via del mio lavoro di agente di calciatori, che mi ha portato ad avere contatti con Iannazzo fin dai tempi in cui quest’ultimo era consulente sportivo del Sambiase. Conosco da tempo anche Pasquale Lo Giudice sempre per motivi di lavoro e con lui intrattengo un rapporto di amicizia che si è andato a estendere anche alle nostre mogli per via di una loro comune malattia. Nella telefonata del 1.9.2014 progressivo 44071 lui voleva incontrare Lo Giudice con una certa fretta, dovuta presumo ad una ragione di carattere logistico dovendosi organizzare per un eventuale viaggio a Catanzaro. ADR: Come risulta anche dalle intercettazioni, soddisfai la richiesta di Iannazzo e gli diedi tramite SMS il numero di cellulare di Lo Giudice. Ho saputo dal Iannazzo che effettivamente nei giorni seguenti lui e Lo Giudice si incontrarono di persona». Il dato di fatto è, dunque, che Ruga mette effettivamente in contatto Iannazzo con Lo Giudice: e già qui, francamente, appare poco credibile che Ruga non si sia chiesto (e/o non abbia chiesto a Iannazzo) la ragione di questa richiesta di incontro e, soprattutto, l’urgenza dello stesso. Iannazzo entra, quindi, in contatto con Lo Giudice. Iniziano i colloqui e le trattative volte al tentativo di alterazione della gara Hinterreggio – Neapolis e si infittisce la trama degli incontri e degli scambi telefonici con gli altri partecipi della combine di cui trattasi (segnatamente, Ciccarone e Moxedano). Il 4 settembre 2014 Ruga contatta Iannazzo comunicandogli di trovarsi a Lamezia Terme per effettuare un tagliando alla propria autovettura. I due, quindi, concordavano di pranzare insieme presso il ristorante “il Quadrifoglio” di Sant’Eufemia di Lamezia Terme. Circostanza, anche questa, confermata dallo stesso Ruga. Subito dopo il pranzo, Iannazzo comunica a Ciccarone: «allora ho finito adesso di pranzare col fratello di Pasquale […] lo ha chiamato e gli ha detto più o meno quello che voglio dal trasferimento e se lui poteva parlare col suo giocatore e gli ha detto di si che ci può parlare, e siccome sa che io gli posso dare una mano, dice è una cosa che conviene pure a lui, quindi dice vieni subito». Questo passaggio probatorio, alla luce degli ulteriori frammenti prima evidenziati, conduce a ritenere che Ruga fosse effettivamente a conoscenza della combine, anzi, che lo stesso abbia partecipato alla medesima o, comunque, agevolato la stessa. Proseguono, quindi, le conversazioni tra Iannazzo, Ciccarone e gli altri partecipi alla combine di cui trattasi. Il 5 settembre 2014 Iannazzo incontra Lo Giudice a Pompei e, dopo l’incontro, chiama ancora una volta, Ciccarone per riferirgli che è fatta, che la cosa è conclusa al “110” e che in serata avrebbero incontrato il “presidente” (Moxedano), incontro, poi, come detto, effettivamente “certificato” dalle risultanze dell’attività captativa. Iannazzo, quindi, contatta ancora Ruga, prima con dei messaggi di testo e poi con una telefonata. I due concordano un incontro, avvenuto, poi, effettivamente il 6 settembre 2014 a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno: «domani mattina ci vediamo sicuri che ti dico una cosa pure così gliela dici a Pasquale» Si prosegue con i contatti tra Iannazzo e Caserta. Proseguono, nel contempo, anche gli altri contatti volti all’alterazione della gara in questione. La sera del 6 settembre Iannazzo e Caserta si sentono telefonicamente e si mettono d’accordo per incontrarsi all’area di servizio di Lamezia Terme Ovest. Alle h. 23.19 Caserta chiama Iannazzo dicendogli di essere all’altezza dell’area di servizio di Rogliano: i due si danno appuntamento a circa quindici minuti sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria, presso la stazione di servizio “Lamezia Ovest”. Iannazzo e Caserta si incontrano per circa 20 minuti, come emerge dalla relazione investigativa di PG che ha visionato i filmati delle telecamere del Centro operativo autostradale della Polizia Stradale). Il 7 settembre 2014, alle ore 10.00, Iannazzo chiama Ciccarone manifestando la propria contentezza per l'esito dell'incontro con Caserta. Iannazzo e Caserta (che è in compagnia di tale Armando, verosimilmente Armando Pellicanò, socio nella squadra calcistica dell’Hinterreggio) si mettevano d’accordo per vedersi all’altezza del porto di Reggio Calabria, al riparo da occhi indiscreti. Il fatto che i suddetti incontri siano effettivamente avvenuti, senza che vi sia una diversa verosimile spiegazione alternativa degli stessi, si ricava, come detto, anche dal verbale di audizione del 19.6.2015 di Caserta da parte della Procura federale. Di seguito uno stralcio dello stesso. «ADR: Prendo atto che effettivamente ho incontrato una persona che non conoscevo e non avevo mai visto prima e, per giunta, ad ora tarda durante il tragitto di ritorno a casa, ma trovo che questa circostanza non sia strana considerato che sapevo che Iannazzo era conosciuto da Pasquale Lo Giudice e sull’estemporaneità del luogo e sull’urgenza dell’incontro non ho trovato niente da obiettare, visto che mi era di strada. Circa la presunta familiarità della conversazione intercosa tra me e Iannazzo registrata in data 6.9.2014 ore 21 di cui al progressivo n. 45342. Ribadisco che era la prima volta che lo sentivo anche se avevo il suo numero registrato nel mio cellulare, dopo che me lo diede Lo Giudice. ADR: Ho rivisto Iannazzo anche il giorno dopo. Infatti la mattina seguente, ci siamo sentiti al telefono per concordare un nuovo incontro unitamente ad un altro socio, Armando Pellicanò. Infatti la stessa mattina cercai al telefono il Pellicanò e gli chiesi di venire con me perché desideravo fargli conoscere Pietro Iannazzo. Ci vedemmo infatti tutti e tre al porto di Reggio Calabria. […] ADR: Non c’è un motivo per il quale ho incontrato lo Iannazzo la mattina seguente al porto con il Pellicanò , nonostante l’avrei comunque visto durante la partita. ADR: in entrambe le occasioni in cui ho incontrato lo Iannazzo, il medesimo ha fatto riferimento alla gara Hinterreggio- Neapolis; preciso che la sera prima, mentre ci salutavamo, dopo aver discusso delle questioni di calcio, Iannazzo mi disse scherzando che il Neapolis avrebbe vinto sicuramente, anche perché l’Hinterreggio poteva anche perdere in quanto si sarebbe comunque salvata; nella seconda occasione, al porto, mi disse la stessa cosa, ma, in questa occasione, dal tono della voce non mi era più sembrata una battuta come nel giorno precedente; ADR:dal tono della voce sembrava più un invito a combinare la partita ed allora replicavo dicendo che non ero incline a questo genere di cose e me ne andavo. Pellicanò era presente, ma non so se ha sentito; […] ADR: non so riferire perché Iannazzo se la prenda con me per la sconfitta del Neapolis». Conferma dell’incontro al Porto di Reggio Calabria la si ricava anche dalle dichiarazioni di Pellicanò alla Procura federale (audizione 2.7.2015). Già evidenziate, infine, le reazioni di Iannazzo al termine della gara: questi, infatti, chiama un amico (Antonio Mazzei, detto Bobo) lamentando il mancato rispetto dei patti. Subito dopo la fine dell’incontro, infatti, Iannazzo comunicava a “Bobo” che il risultato finale della partita era di 2 a 0 per l’Hinterreggio. Nel corso della stessa telefonata Iannazzo si dimostrava molto rammaricato dicendo al suo interlocutore che non c’era più gente seria (sic!), dimostrando in tal senso che la combine non aveva raggiunto il suo scopo. Peraltro, Iannazzo si lasciava andare ad una minaccia neanche tanto velata nei confronti di chi non era stato ai patti: «[...] Bobo (Mazzei Antonio): fagli i complimenti; Pietro Iannazzo: gliel'ho fatti, p.i. gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che ci incontriamo presto e tutto a disposizione; Bobo (Mazzei Antonio): p.i.; Pietro Iannazzo: che il calcio è galantuomo; [...]. Conversando, poi, con l'ex direttore sportivo della Hinterreggio (Carmelo Rappoccio) afferma: «Fabio ... ha fatto un bel regalino, mi ha fatto!». Quanto a Ruga è lui stesso a chiamare, il giorno dopo la gara, Iannazzo e ad esprimere sorpresa per il risultato della stessa. «[...] Mauro Ruga: èh… ma com'è?... ho visto che il risultato.. ; Pietro Iannazzo: va bene; Mauro Ruga: p.i.; Pietro Iannazzo: no, malissimo, malissimo… va bene, si sono comportati malissimo, loro non male di più; Mauro Ruga: pensa tu; Pietro Iannazzo: eh, eh, eh va bene cose che proprio allibito che proprio tu non ti puoi aspettare no... che .. se tu mi dici no è no, ma se tu mi dici si òh no; Mauro Ruga: maaa... addirittura? [...] Mauro Ruga: io pensavo dico ti avesse detto no guarda, sovrapposizioni di voci; Pietro Iannazzo: no no no no no; Mauro Ruga: addirittura avevi detto pure che ti interessava; Pietro Iannazzo: si.. uffà..; Mauro Ruga: p.i. minchia; Pietro Iannazzo: ma fino alla fine proprio». Orbene, Questo scambio telefonico non lascia francamente spazio a dubbio alcuno in ordine, quantomeno, alla effettiva conoscenza, in capo al sig. Mauro Ruga, dell’illecito di cui trattasi. Ruga è, con ogni più elementare logica evidenza, a conoscenza (come detto, quantomeno) del fatto che Iannazzo abbia operato per l’alterazione della gara Hinterreggio – Neapolis e, considerato che l’amico Iannazzo gli aveva riferito che la combine era andata in porto, è sorpreso, stupido, quando apprende il risultato, poi, acquisito sul campo. E, dunque, il giorno dopo chiama l’amico Iannazzo per manifestargli il proprio stupore ed offrirgli solidarietà e conforto. In definitiva, la Corte ritiene che se non sussistono, in effetti, sicuri elementi di prova per affermare la responsabilità del sig. Mauro Ruga per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS (secondo le richieste originarie della Procura Federale, che però non si è gravata avverso la derubricazione operata dal TFN) seppur, come evidenziato, non mancano frammenti probatori che sembrerebbero poter condurre ad una siffatta conclusione, nel contempo solida di certo risulta la prova della effettiva conoscenza, da parte dell’appellante Ruga, della combine di cui trattasi e che, dunque, non vi sia alcuna possibilità di accogliere l’alternativa ricostruzione, offerta dal ricorrente Ruga, della complessiva vicenda, in generale e delle suddette esternazioni telefoniche, in particolare. Correttamente, pertanto, il TFN ha riconosciuto responsabile il sig. Mauro Ruga della violazione di cui dell’art. 7, comma 7, CGS, per aver violato il dovere di informare la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l’illecito sportivo relativo alla gara Hinterreggio – Neapolis del 7.9.2014. In definitiva, una lettura unitaria della fattispecie ed un esame non atomistico (come, invece, sostanzialmente proposto dalle difese degli appellanti) del complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento, non lascia spazio a conclusioni diverse da quelle fin qui rasssegnate. Gli elementi ad oggi a disposizione di questo Collegio, in altri termini, conducono ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all’affermazione di responsabilità dei sigg.ri Astarita, Ciccarone, Moxedano, Iannazzo e Ruga per le incolpazioni di illecito ex art. 7 e/o illecito associativo ex art. 9 e/o violazione divieto di scommesse e/o dell’obbligo di denuncia, come per ciascuno di essi meglio sopra specificato, può dirsi contrassegnato dagli indefettibili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori e indiziari acquisiti nel corso del procedimento, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, appaiono assistiti da una pregnante valenza dimostrativa, sì da consentire di escludere, sul piano della plausibilità logico-giuridica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall’accusa. C’è una chiara ed univoca convergenza indiziaria, suffragata da riscontri probatori oggettivi e confortata dalla logica del senso comune e delle massime di esperienza, oltre che da una inverosimile alternativa ricostruzione della lettura della vicenda. Il quadro complessivo è, dunque, più che idoneo e sufficiente per condurre questa Corte alla serena affermazione della responsabilità dei predetti reclamanti. L’aggregazione di ciascuno degli elementi probatori sopra, in sintesi, passati in rassegna, e di quelli descritti tanto nella parte espositiva quanto in quella motiva superiore, unitamente alle modalità degli incontri, al linguaggio criptico utilizzato dai protagonisti della vicenda, alle contrastanti spiegazioni fornite dagli stessi, conducono, insomma, la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell’accusa. Nessun dubbio, anche alla luce dell’inesistenza di una verosimile ricostruzione alternativa delle varie vicende, capace di resistere al semplice esame logico, può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza dei predetti reclamanti, esattamente affermata dai primi Giudici. Del resto, come in casi simili affermato da questa Corte federale, la responsabilità nella commissione dell’illecito è fattispecie che non può scontare la difficoltà probatoria in senso pieno, essendo essa ontologicamente e funzionalmente legata a comportamenti per loro natura sfuggevoli, che trovano quasi sempre il loro riscontro nelle affermazioni dei partecipi al progetto illecito. Ma siffatta difficoltà può essere superata laddove si sia in presenza di una serie organica di frammenti probatori aventi una loro convergente congruità oggettiva e generale che fanno raggiungere, come nel presente procedimento, al giudicante, il sereno convincimento dell’effettiva sussistenza dell’agire illecito, per quanto, specificamente interessa anche in funzione delle connesse diverse forme di responsabilità attribuite alle società Akragas, Sorrento, Pro Ebolitana e Frattese, dei sigg.ri Astarita, Ciccarone, Moxedano, Iannazzo e Ruga. Le responsabilità dei singoli predetti incolpati implica, infatti, anche la correlata responsabilità delle società per le quali gli stessi erano, all’epoca dei fatti, tesserati o nell’interesse delle quali hanno svolto, di fatto o diritto, atività di rilievo per l’ordinamento federale. Quanto alla società Akragas, la stessa è stata correttamente chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni riconosciute in capo al suo tesserato Astarita Salvatore. Le deduzioni difensive («è paradossale la situazione in cui si ritrova la società ricorrente la quale deve rispondere di situazione e condotte mai conosciute né rientranti nella propria sfera di controllo nei confronti del calciatore proprio tesserato») sono prive di pregio. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, le società «rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5». Siffatta responsabilità della società ha, appunto, natura squisitamente oggettiva ed è indipendente da una specifica colpa individuabile a carico della società medesima. Quella oggettiva è, pertanto, una responsabilità che prescinde da qualsiasi valutazione in termini di antigiuridicità della condotta, così come da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società. Come dalla giurisprudenza di settore più volte affermato «la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori» (già Corte Appello Federale, C.U. n. 30/c del 18 giugno 1985). Pertanto, correttamente la Usd Akragas Cittadeitempli srl è stata dichiarata responsabile, a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore in relazione alle gare: Gara 5: Monopoli-Puteolana del 2.11.2014 (4-0); Gara 6: Montalto-Frattese del 2.11.2014 (2-4); Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0); Gara 8: Neapolis – Akragas del 9.11.2014 (2-2); Gara 9: Neapolis – Sorrento del 23.11.2014 (3-0); Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2). Né hanno fondamento le deduzioni difensive in punto di continuazione che, ad ogni buon conto, non avrebbero potuto esplicare effetto alcuno sul concreto trattamento sanzionatorio. Gli illeciti accertati a carico del tesserato dell’Akragas, Salvatore Astarita, il ruolo organico dallo stesso assolto in relazione alla sua partecipazione all’associazione ex art. 9 CGS di cui si è detto, nonché l’apporto dello stesso in relazione agli illeciti relativi alle singole gare, non consentono alcuna riduzione della sanzione inflitta alla società de qua, che è stata correttamente determinata dal Tribunale federale nazionale. Merita, invece, parziale accoglimento il ricorso proposto dalla Polisportiva Pro Ebolitana ASD. La società è stata chiamata a ripondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele, in relazione alla gara 7, Due Torri – Neapolis del 02.11.2014 (1-0). Orbene, ritiene questa Corte che, avuto riguardo all’effettivo apporto del sig. Piraino alla vicenda alterativa di cui trattasi, tenuta presente l’attività di puro settore giovanile svolta dalla società Pro Ebolitana, la sanzione dell’ammenda, correttamente inflitta alla stessa, debba essere contenuta in ambiti di maggiore congruità e tenuità, segnatamente, nella misura di cui al dispositivo. Quanto al ricorso in appello proposto dal Sorrento Calcio srl ritiene, questa, Corte che lo stesso non possa trovare accoglimento. Il fatto che dagli addebiti contestati ai propri tesserati la società non ne abbia, eventualmente, ricavato alcun vantaggio, non può condurre, per le ragioni già sopra evidenziate, all’esonero da responsabilità. Corretta, dunque, la decisione del TFN che ha affermato la responsabilità oggettiva del Sorrento Calcio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al sig. Somma Paolo (soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art.1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della società Sorrento Calcio), in relazione alla gara 2, Sorrento - Montalto del 12.10.2014 (0-0) e in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Pignatta Luciano in relazione alla gara 9, Neapolis- Sorrento del 23.11.2014 (3-0). Congruamente determinata, del pari, la sanzione a carico della società Sorrento Calcio s.r.l., il cui ricorso, va, dunque, respinto. Anche, infine, il ricorso proposto dalla società SSC.D. Frattese s.r.l. deve essere respinto. La Frattese è stata (correttamente) chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, avendo conseguito il vantaggio consistente nell’esito vittorioso della gara 6, Montalto – Frattese del 2.11.2014 (2-4), frutto dell’illecito sportivo commesso da soggetti ad essa estranei. Le società, come noto, sono chiamate a rispondere a titolo di responsabilità presunta «degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee». Nella fattispecie, la società Frattese è stata sanzionata in quanto, comunque, beneficiaria (o potenziale tale), pur secondo una valutazione ex ante, del comportamento illecito tenuto da un qualsiasi soggetto estraneo alla propria compagine. Irrilevante, dunque, il fatto che «nessun rappresentante e/o dirigente della società figura tra gli incolpati e neppure è, a nessun titolo, menzionato negli atti di indagine e sul documento accusatorio». Sussiste, ad avviso del Collegio, per quanto dimostrano le evenienze probatorie in atti riversati, quel centro di interesse e di profitto tra l’operato dei responsabili materiali degli illeciti e la sfera d’azione del responsabile obiettivo (Frattese). Non vi sono margini di discussione sulla circostanza che l’attuazione concreta ed effettiva degli illeciti di cui trattasi avrebbe comportato un indubbio, importante ed oggettivo vantaggio per la società di cui trattasi. Ciò premesso, è vero che la responsabilità presunta è esclusa «quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato», ma, nel caso di specie, non sono emersi concreti e fattivi elementi probatori che consentono di ritenere esclusa la presunzione di responsabilità. Passando al profilo sanzionatorio deve premettersi, in ordine alla contestata (cfr. appelli Astarita e Ciccarone) applicazione della sanzione dell’ammenda a coloro che appartengono al settore dilettantistico, la lettura errata dell’art. 19, comma 6, CGS, secondo cui «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile». Secondo i predetti appellanti il TFN avrebbe errato ad applicare la sanzione dell’ammenda in aggiunta a quella della squalifica, poiché la sanzione pecuniaria non sarebbe applicabile al calciatore dilettante. Ritiene questa Corte che anche siffatto assunto difensivo poggi su una errata costruzione interpretativa della normativa in materia. Ad elidere ogni dubbio viene, anzitutto, in supporto la stessa chiara lettera delle norme di cui agli artt. 6 e 7 CGS. «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2», recita il comma 3 dell’art. 6, CGS, «comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00». Ed anche il successivo somma 6, in relazione alla violazione di cui al comma 5, prevede l’applicazione a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, a prescindere dalla loro appartenenza al settore professionistico od a quello dilettantistico, della sanzione dell’ammenda: «Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00». Nello stesso senso, con riferimento all’illecito, il comma 5 dell’art. 7 CGS, così dispone: «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00». E, con riferimento all’omessa denuncia prevista e disciplinata dal comma 7, il successivo comma 8 recita: «Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». Pertanto, come è agevole osservare, entrambe le disposizione che regolano specificamente le fattispecie dell’illecito e del divieto di scommesse, prevedono pacificamente l’applicazione anche della sanzione dell’ammenda, indicandone, per di più, il minimo edittale. Disposizioni speciali che, dunque, in ogni caso prevalgono sulla regola generale dettata dall’art. 19, comma 6, CGS («Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica»), che, del resto, richiama, in particolare, le ipotesi di violazione previste nelle disposizioni di cui ai precedenti commi. Pertanto, a nulla vale l’argomentazione difensiva secondo cui il Tribunale di prime cure avrebbe escluso l’applicazione dell’ammenda per altri incolpati appartenenti al settore dilettantistico. Per quanto qui in rilievo, infatti, l’applicazione della sanzione dell’ammenda nel caso di specie è legittima e corretta e, dunque, per le posizioni qui in esame, la decisione impugnata non può essere riformata, neppure sotto siffatto profilo. Ciò premesso, per quanto qui interessa, le pene disciplinari inflitte dal Tribunale federale ai sigg.ri Salvatore Astarita, Antonio Ciccarone, Mario Moxedano e Mauro Ruga, nonché alle società Akragas, Sorrento e Frattese, appaiono congruamente determinate in relazione alla gravità dei fatti agli stessi predetti incolpati ascritti e delle riconosciute aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS. Meritano, invece, come detto, parziale rivisitazione, nei termini di cui al dispositivo, quelle relative al sig. Pietro Iannazzo ed alla società Pro Ebolitana. Per questi motivi la Corte Federale d’Appello, pronunciando sui ricorsi come proposti: respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Astarita Salvatore e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciccarone Antonio e dispone incamerarsi la tassa reclamo; in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Iannazzo Pietro riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 e ammenda di € 50.000,00 e dispone restituirsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Moxedano Mario e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ruga Mauro e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l. di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa reclamo; in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Pro Ebolitana A.S.D. di Salerno riduce la sanzione inflitta a € 1.000,00 di ammenda e dispone restituirsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sorrento Calcio S.r.l. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo; respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSC.D. Frattese S.r.l. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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