FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 342/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Matteo ANDREETTA – società A.C. VIRTUS ROVEREDO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 342/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Matteo ANDREETTA - società A.C. VIRTUS ROVEREDO
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Matteo ANDREETTA e della società A.C. VIRTUS ROVEREDO, avente ad oggetto la seguente condotta: Matteo ANDREETTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. VIRTUS ROVEREDO, per la violazione di cui all’art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare Roveredo-Rivolto del 07.9.2014, Rauscedo-Roveredo del 14.9.2014, Roveredo-Barbeano del 21.9.2014 e Roveredo-Union Pasiano del 12.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 – Campionato Prima Categoria – C.R. Friuli V.G., in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PIRECI FATJON, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai rispettivi Direttori delle Gare; A.C. VIRTUS ROVEREDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, C.G.S. F.I.G.C.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo ANDREETTA e dal Sig. Franco ZANETTI nell’interesse della società A.C. VIRTUS ROVEREDO, in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Matteo ANDREETTA, 1 punto di penalizzazione in classifica più € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C. VIRTUS ROVEREDO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.