FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 343/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO APRILE – società A.S.D. C.U.S. PALERMO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 343/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO APRILE - società A.S.D. C.U.S. PALERMO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MARCO APRILE e della società A.S.D. C.U.S. PALERMO, avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO APRILE, tecnico tesserato per la A.S.D. C.U.S. PALERMO, in violazione dell’art. 1 bis e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso dichiarazioni lesive nei confronti della classe arbitrale, pronunciate in un post pubblicato dal proprio profilo Facebook; A.S.D. C.U.S. PALERMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al tecnico tesserato Sig. MARCO APRILE; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARCO APRILE e dal Sig. IGNAZIO EQUIZZI nell’interesse della società A.S.D. C.U.S. PALERMO, in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Signor MARCO APRILE e di € 100,00 (cento/00) per la società A.S.D. C.U.S. PALERMO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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