FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 344/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAMUELE MUCCIARDI- ANDREA GHEZZO – società US PELLESTRINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 344/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAMUELE MUCCIARDI- ANDREA GHEZZO - società US PELLESTRINA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 369 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. SAMUELE MUCCIARDI, del Sig. ANDREA GHEZZO e della società US PELLESTRINA, avente ad oggetto la seguente condotta: Samuele MUCCIARDI, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte alla gara Stra Riviera del Brenta - Pellestrina del 4.10.2015 ed alla gara Pellestrina – Camponogarese dell'11.10.2015 del Campionato Allievi Provinciale senza averne titolo, perché tesserato a partire dalla data del 22.10.2015. Andrea GHEZZO, Dirigente della Società PELLESTRINA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle gare Stra Riviera del Brenta - Pellestrina del 4.10.2015 e Pellestrina – Camponogarese dell'11.10.2015 del Campionato Allievi Provinciale in cui dichiarava il regolare tesseramento dei calciatori in lista malgrado il calciatore MUCCIARDI SAMUELE non ne avesse titolo perché non tesserato con la Società PELLESTRINA; US PELLESTRINA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele MUCCIARDI, dal Sig. Andrea GHEZZO e dal Sig. Teresio Vianello, in qualità di Presidente per conto della società US PELLESTRINA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato Allievi Provinciali per il Sig. Samuele MUCCIARDI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea GHEZZO e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Corrente Campionato Allievi Provinciali e di euro 200,00 di ammenda per la società US PELLESTRINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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