COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 15 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO TAURANO – GARA TAURANO / SPORTING ACCADIA DEL 31/1/16

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 15 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO TAURANO – GARA TAURANO / SPORTING ACCADIA DEL 31/1/16 Il Giudice Sportivo territoriale, visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Sporting Accadia abbia fatto partecipare quattro calciatori e precisamente Penta Vincenzo, nato il 19.1.1993, Del Priore Francesco, nato il 24.09.1996, Tammaro Mirko, nato il 11.8.1990 e Lamatrice Fabio nato il 2.12.1994 senza averne titolo perché non tesserati alla data di svolgimento della gara. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramento della FIGC LND presso il CRC si evince che la società Sporting Accadia, alla gara in epigrafe abbia impiegato i calciatori Penta Vincenzo, nato il 19.1.1993 e Tammaro Mirko, nato il 11.8.1990 sin dall’inizio della gara senza averne titolo, perché tesserati con la società Grotta 1984 rispettivamente dal 12.9.2014 e dal 4.9.2015 e alla data dello svolgimento della gara. Pertanto i su indicati calciatori sono stati impiegati dalla società Sporting Accadia senza averne titolo perché non tesserati regolarmente, alla data di svolgimento della gara de qua. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’Art. 17 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Sporting Accadia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, di inibire fino al 16.5.2016 il dirigente responsabile della società Nigro Michele. Nulla per la tassa non versata.
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