COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANGUILLARA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANFORA ANDREA FINO AL 31/10/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: TIRRENO – ANGUILLARA CALCIO del 21/02/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANGUILLARA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANFORA ANDREA FINO AL 31/10/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: TIRRENO – ANGUILLARA CALCIO del 21/02/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, coma da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la Società ANGUILLARA CALCIO ha dedotto che il pallone calciato dal giocatore CANFORA Andrea avrebbe colpito l’Arbitro in maniera del tutto fortuita e non intenzionale; la reclamante ha inoltre contestato che lo stesso calciatore, a fine gara, prima di salutare l’Arbitro, abbia sputato sulla propria mano. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sanzione, ovvero una congrua riduzione della stessa. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al 38’ s.t. il giocatore CANFORA Andrea, dopo la concessione di una punizione e mentre il gioco era ancora fermo, aveva calciato il pallone contro il Direttore di gara, da una distanza di circa 6/7 metri, colpendolo al braccio destro. L’Arbitro ha precisato che il gesto era stato sicuramente volontario e determinato dal fatto che, nell’azione precedente, egli non aveva concesso un calcio di rigore reclamato dai giocatori della Società ANGUILLARA CALCIO. Il Direttore di gara ha inoltre confermato che, al termine dell’incontro, aveva visto chiaramente il calciatore CANFORA Andrea il quale, dopo essersi avvicinato e prima di salutarlo, aveva sputato sulla propria mano, sicché dopo il saluto, anche la sua mano si era sporcata di saliva. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovate le circostanze di fatto che hanno formato oggetto della sanzione. - Ma, per quanto concerne la misura della stessa, questa Corte ritiene che la sanzione debba essere rivisitata alla luce di una differente valutazione dell’episodio relativo allo sputo sulla mano. Avendo l’Arbitro chiaramente visto il gesto compiuto, in precedenza, dal calciatore, è evidente che egli giammai avrebbe dovuto accettare di stringergli la mano!! Ne consegue pertanto che, a causa di tale comportamento inspiegabile ed inopportuno dell’Arbitro, la sanzione a carico del CANFORA dovrà quindi essere determinata con riferimento al solo gesto – sicuramente offensivo e di significato dispregiativo – dello sputo sulla mano. Per tale motivo, la sanzione andrà quindi ridotta, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CANFORA Andrea al 30/06/2016.
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