COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 278 DEL 10/03/2016 (Gara: MAGLIANESE – NUOVA BAGNAIA del 06/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 278 DEL 10/03/2016 (Gara: MAGLIANESE – NUOVA BAGNAIA del 06/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La società MAGLIANESE con il presente ricorso chiede nelle conclusioni di annullare la squalifica del calciatore ROSSI Marco per non aver aggredito alcun calciatore, la ripetizione della gara e l’annullamento dell’ammenda di E. 100,00. A sostegno della richiesta pone in evidenza la reclamante che allorché i calciatori di entrambe le squadre correvano verso gli spogliatoi per tentare di capire l’ accaduto ne è nata una confusione che l’ arbitro ha ritenuto fosse una rissa fra tesserati. Fa presente la Soc. MAGLIANESE che i propri calciatori dopo 10 minuti, ristabilitasi la calma,si portavano al centro del campo per riprendere la gara, mentre i calciatori della NUOVA BAGNAIA, avendo già fatto le sostituzioni e con l’ espulsione del portiere, si rifiutavano di riprendere il gioco. Aggiunge infine la ricorrente che, l’arbitro, per giustificare la sospensione anticipata dell’ incontro, pur non avendo visto realmente l’accaduto, considerava, a caso, l’espulsione di cinque calciatori per squadra, cosicché l’incontro non poteva continuare regolarmente. L’Arbitro, convocato da questa Corte d’Appello per chiarire alcuni aspetti sull’andamento della gara, ha preliminarmente confermato il contenuto del referto originario e particolarmente sulle decisioni assunte a carico dei responsabili in relazione agli episodi accaduti, evidenziando che il calciatore ROSSI Marco, unitamente a CEGLIA Paolo, aggredivano con spinte e calci il calciatore PALOZZI Lorenzo della Soc. NUOVA BAGNAIA. Questa Corte ha esaminato con particolare attenzione il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro e si è resa conto che sono riportati i fatti con dovizia di particolari riuscendo ad individuare con certezza i responsabili dei comportamenti aggressivi tenuti dai calciatori di entrambe le squadre sanzionati correttamente dal Giudice di prime cure. Non appaiono pertanto assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente in quanto, come è noto, in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l’ arbitro nel proprio rapporto prevale il contenuto di quest’ ultimo, che è da considerarsi, ai sensi dell’ art. 35 del CGS, fonte unica e privilegiata di prova. Conseguentemente questa Corte Sportiva d’Appello Federale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
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