COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ESTENSE TIVOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAPORETTI LUCA PER 5 GARE E DEL CALCIATORE DEODATI MICHELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 288 DEL 17/03/2016 (Gara: VICOVARO – ESTENSE TIVOLI del 12/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ESTENSE TIVOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAPORETTI LUCA PER 5 GARE E DEL CALCIATORE DEODATI MICHELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 288 DEL 17/03/2016 (Gara: VICOVARO – ESTENSE TIVOLI del 12/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentita come da sua richiesta la Società istante, osserva quanto segue: Dal referto risulta che al termine della gara il calciatore SAPORETTI Luca, si posizionava davanti all’Arbitro e spintonandolo con le mani sul petto, gli rivolgeva espressioni minacciose. Per quanto riguarda il giocatore, DEODATI Michele, questi nelle stesse circostanze, si avvicinava al direttore di gara , lo faceva indietreggiare, proferendogli espressioni offensive. La reclamante, sia nel suo atto introduttivo, che in sede di sua audizione, escludeva qualsiasi volontarietà in merito all’azione del SAPORETTI nei confronti dell’arbitro, riconducendo le condotte - dei suoi tesserati, a richieste di spiegazioni animose, su decisioni tecniche dal medesimo assunte, e giudicate sfavorevoli alla loro squadra. Pertanto chiedeva la riduzione delle squalifiche inflitte. Il reclamo è suscettibile di accoglimento. Pur rimanendo sicuramente criticabili le condotte dei due calciatori, perché lesive della dignità e delle funzioni proprie arbitrali, dal referto, specificatamente per quanto riguarda la posizione del SAPORETTI, appare chiaro che nessuna conseguenza fisica è derivata al direttore di gara, a causa dell’azione del tesserato della ricorrente. E’ pur vero che i fatti verificatisi possono essere ricondotti ad atteggiamenti minacciosi unitamente ad alcune parole irriguardose, che non hanno avuto tra l’altro, alcun seguito, tanto che non si riscontra alcun intervento delle forze dell’ordine presenti presso l’impianto sportivo. Pertanto si ritiene, su un’attenta valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’intero episodio, che si possa addivenire ad una limitata riduzione delle squalifiche inflitte, nei termini di cui al dispositivo, per commisurare tale fattispecie, a più equa giustizia e sanzione rispetto alla reale entità degli eventi. Tutto ciò detto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SAPORETTI Luca a 4 gare e la squalifica del calciatore DEODATI Michele a 2 gare.
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