COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 Del 15 Aprile 2016 Delibera della Commissione Accertamento Danni RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA DALL’ARBITRO BATTISTA FRANCESCO RELATIVAMENTE ALLA GARA PETTORANELLO CALCIO CONTRO GEOSECURE VALEVOLE PER IL TORNEO DELLA MOLISE CUP, DISPUTATA IL 03/09/2011 A PETTORANELLO, INERENTE IL DANNEGGIAMENTO DI INDUMENTI PERSONALI.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 Del 15 Aprile 2016 Delibera della Commissione Accertamento Danni RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA DALL’ARBITRO BATTISTA FRANCESCO RELATIVAMENTE ALLA GARA PETTORANELLO CALCIO CONTRO GEOSECURE VALEVOLE PER IL TORNEO DELLA MOLISE CUP, DISPUTATA IL 03/09/2011 A PETTORANELLO, INERENTE IL DANNEGGIAMENTO DI INDUMENTI PERSONALI. La commissione, preso atto della richiesta formulata; verificato che il Giudice Sportivo all’epoca dei fatti ha interessato del caso la Procura Federale. Accertato che quest’ultima a seguito della ricostruzione dei fatti così come presumibilmente svoltisi ha evidenziato che “…dalla ricostruzione dell’episodio e dagli elementi di prova acquisiti , non è stato possibile individuare testimonianze DIRETTE sulla specifica denuncia dell’arbitro Battista, atteso che il fatto sarebbe avvenuto quando nessun altro era presente nello spogliatoio”. Rilevato altresì che la stessa Procura ha evidenziato come la stessa società Pettoranello si sia dichiarata disponibile ad offrire una tuta ed a risarcire il danno subito dall’arbitro. Evidenziato infine che dagli atti in esame non risulta accertata la inutilizzabilità dei capi di abbigliamento in questione (giacca, camicia e pantalone) né il loro specifico valore economico . Per quanto sopra esposto si ritiene di poter liquidare la somma di Euro 50.00 a titolo di risarcimento determinato in via equitativa non rinvenendo dagli atti indicazioni utili alla puntuale ed analitica quantificazione del danno medesimo, e DELIBERA di addebitare alla soc. PETTORANELLO la somma di Euro 50,00 (cinquantaeuro) valutati in via equitativa per il risarcimento dei danni all’arbitro Battista Francesco verificatisi in occasione della gara in epigrafe indicata e di dare mandato al Comitato Regionale Molise per i relativi provvedimenti di competenza.
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