COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. PRO PATRIA – A.S. VEGLIE del 28 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. PRO PATRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 gare campo neutro e porte chiuse, ammenda € 1.000.00, inibizione massaggiatore PALAZZO Francesco, squalifica calciatori MARZANO Omar e PISANO’ Pierandrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 3/3/2016 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 14 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. PRO PATRIA – A.S. VEGLIE del 28 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. PRO PATRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 gare campo neutro e porte chiuse, ammenda € 1.000.00, inibizione massaggiatore PALAZZO Francesco, squalifica calciatori MARZANO Omar e PISANO’ Pierandrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 3/3/2016 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; ritenuto, pertanto, che le sanzioni inflitte dal Primo Giudice possono trovare conferma fatta eccezione per la sola ammenda di € 1.000,00 che va ridotta a € 600.00 ritenendola più adeguata ai fatti occorsi; considerato pertanto che vanno condivisi e confermati tutti gli altri provvedimenti disciplinari. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 600,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. PRO PATRIA; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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