COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA THYRUS SV FARINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA IL 13.03.2016, AD ASSISI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIORDANO UMBERTO PER CINQUE GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA THYRUS SV FARINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA IL 13.03.2016, AD ASSISI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIORDANO UMBERTO PER CINQUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il sig. Umberto Giordano ha reiteratamente tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, pur senza tenere, tuttavia, alcuna condotta violenta. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Giordano Umberto a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA THYRUS SV FARINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA IL 13.03.2016, AD ASSISI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIORDANO UMBERTO PER CINQUE GARE;"