F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ASCARI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ASCARI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Eugenio Ascari, all’epoca dei fatti agente di calciatori, ha proposto appello avverso la decisione del TFN di cui al Com. Uff. n. 48/TFN nella parte in cui, in relazione alla gara L’Aquila/Tuttocuoio del 25.3.2015 del campionato di Lega Pro girone B, lo ha ritenuto responsabile di illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S., infliggendogli la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e l’ammenda di € 50.000,00. Il TFN, infatti, ha ritenuto provati nei confronti dell’Ascari i fatti contestati dalla Procura federale avendo rinvenuto dall’esame diretto delle intercettazioni sovrabbondante prova in ordine alla concertazione dell’illecito - consistente nella determinazione artificiale della vittoria dell’Aquila e di un numero complessivo di reti superiore a 2 – da parte del Di Nicola, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica e tesserato per la società l’Aquila, e dell’Ascari, e delle ulteriori attività esecutive di tale disegno poste in essere. L’illecito in questione ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, tra i quali l’odierno reclamante, tutti rivolti, nei rispettivi ruoli, a determinare artificialmente il risultato della gara in questione, sebbene l’esito stabilito non si realizzò nel caso concreto poiché l’incontro terminò con la vittoria de L’Aquila, ma con il risultato di 1 a 0 quindi diverso rispetto a quello combinato. In particolare, in tale contesto, l’Ascari, agente di calciatori militanti nella squadra del Tuttocuoio, ha rappresentato l’interlocutore esclusivo del Di Nicola, direttore sportivo de l’Aquila, al fine del perfezionamento della combine mediante contatto con il il Sig. Andrea Bagnoli (collaboratore dell’Ascari e consulente della Tuttocuoio) nel tentativo di coinvolgere alcuni calciatori della società in questione. Sostiene al riguardo il TFN che “tali comportamenti sfociano nell’accordo – concluso e confermato – tra due soggetti facenti parte, o, comunque, riconducibili alle Società/squadre protagoniste della gara, che determina – sia sul piano soggettivo che oggettivo - il consolidamento dell’illecito sportivo (ai fini della cui sussistenza non è nemmeno necessario l’accordo, risultando sufficiente, almeno per chi lo commette, la semplice proposta rivolta al soggetto apparentemente in grado di influenzare l’esito della gara). La circostanza che il Di Nicola non abbia coinvolto alcun tesserato dell’Aquila, e il fatto che – come sopra rilevato – non vi è prova, allo stato, che alla combine abbiano effettivamente partecipato i tesserati del Tuttocuoio oggi deferiti, e che è possibile che l’Ascari abbia millantato partecipazioni e complicità di cui non disponeva, non sono rilevanti per la posizione dei deferiti in esame – giusta quanto già illustrato, in via generale, in ordine al contenuto minimo degli “atti diretti” di cui all’art. 7.1 CGS (v. supra pag. 37). Nel contesto logico-normativo testé richiamato, sia il Di Nicola – che per certo riteneva di aver concluso un accordo idoneo a realizzare la combine – sia l’Ascari – che ha aderito all’accordo, ha reiteratamente assicurato la necessaria partecipazione a esso dei calciatori, e ne ha sinanco difeso la “corretta” a esecuzione (a suo dire insufficiente al conseguimento del risultato alterato solo in dipendenza di un asserito scarso impegno dei calciatori dell’Aquila) anche nei colloqui intervenuti con gli altri incolpati – sono, già sotto questo profilo, responsabili di illecito. Sotto altro profilo – autonomamente concludente – giova tener conto che il Di Nicola, in pieno accordo con l’Ascari, stabilì un effettivo contatto con il calciatore Ingrosso al dichiarato intento di proporgli di alterare del risultato della gara, e che la circostanza che il tentativo non sortì alcun effetto (probabilmente perché respinto, o bloccato sul nascere da atteggiamenti di segno opposto) nulla toglie al fatto che i due tesserati ebbero a compiere un atto inequivocamente diretto alla alterazione del risultato”. Avverso la decisione l’Ascari ha proposto appello articolato su tre motivi di gravame. Con il primo motivo, l’Ascari deduce l’omesso esame di circostanze di fatto decisive ai fini della decisione con conseguente errata valutazione del materiale probatorio. Il TFN, infatti, avrebbe immotivatamente aderito alla ricostruzione della Procura federale secondo la quale, nelle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, i riferimenti dell’Ascari ad un contratto di 40.000,00 proposto al Di Nicola avrebbero rappresentato, in un contesto caratterizzato dall’impiego di espressioni criptiche, allusive e dissimulanti, la prova della concertazione illecita volta all’alterazione del risultato al fine di praticare scommesse. Al contrario, secondo l’Ascari, l’impiego di tale espressioni riguarderebbe non già il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di una combine, ma un contratto preliminare riferito ad un rapporto che non aveva niente a che fare con un illecito (l’ingaggio del calciatore Brillanti Matteo tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con l’Aquila Calcio); considerazione che sarebbe stata del tutto ignorata sia dalla Procura federale che dal TFN. La credibilità di tale alternativa ricostruzione sarebbe comprovata per tabulas mediante la produzione in atti dei documenti relativi alla storia del tormentato tesseramento del calciatore Brillanti con L’Aquila; rapporto che ebbe inizio con la stipula tra Ascari e L’Aquila del contratto di mandato tra società ed agente n. 0096 del 20.9.2014 e termine, dopo l’accertamento della irregolarità del tesseramento depositato il 26.2.2015 da parte della Lega Pro, con la stipula del contratto preliminare del 20.4.2015 valido per la stagione sportiva 2015/2016. Periodo di tempo che abbraccerebbe l’intero arco temporale nel quale andrebbero collocati i comportamenti contestati all’Ascari e ricostruiti funzionalmente alla ipotesi dell’illecito sportivo in questione. Peraltro, a sostegno della propria tesi, l’appellante deduce come sarebbe del tutto contraddittorio ricondurre le conversazioni telefoniche tra il medesimo ed il Di Nicola successive alla gara (conversazione del 26.3.2015, ore 12.18), aventi ad oggetto pagamento di denaro, al prezzo della combine dal momento che, come riconosciuto dal TFN, il risultato dell’incontro fu diverso rispetto a quello che gli autori dell’illecito avrebbero voluto combinare (tanto che non sarebbe stata applicata l’aggravante del conseguimento del risultato). Inoltre, la circostanza che sia Bagnoli che i giocatori del Tuttocuoio, indicati dalla Procura Federale come coautori dell’illecito, siano stati scagionati dal TFN renderebbe ancor più credibile la ricostruzione alternativa sostenuta dall’Ascari fin dal momento delle sua audizione e disattesa nella decisione impugnata. Con il secondo motivo, l’appellante deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, CGS in relazione di cui all’art. 1 bis comma 1, CGS. Secondo l’appellante, il TFN non avrebbe tratto le corrette conseguenze dalla definizione dei criteri in base ai quali sarebbe possibile configurare l’ipotesi del’illecito sportivo. In particolare, benché il TFN avesse premesso che “allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, ovvero coinvolgono soggetti che - pur svolgendo attività nell’interesse di una Società – ricoprono - sia formalmente, che nella sostanza - ruoli che, ragionevolmente, escludono la capacità di determinare l’alterazione del risultato della gara non è configurabile – difettando il “minimo di concretezza” richiesto – illecito sportivo, ferma la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, punto 1 CGS”; tuttavia, lo stesso TFN non avrebbe conseguentemente valutato, al fine della più corretta derubricazione della fattispecie nell’ambito dell’art. 1 bis CGS, che l’Ascari: a) non è mai stato tesserato con la Tuttocuoio nè con altra società; b) non faceva parte o era riconducibile a nessuna delle società coinvolte; c) non ha millantato alcuna partecipazione e complicità e che, se anche così fosse, avrebbe dato prova di non avere alcun ruolo operativo in seno alle società tale da determinare l’alterazione del risultato. Il TFN avrebbe dovuto, quindi, riqualificare i fatti contestati a carico dell’Ascari in termini di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS. Con il terzo motivo l’appellante deduce l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti ed omessa e/o errata e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova dell’illecito sportivo. Non risulterebbe dimostrato che l’Ascari abbia effettivamente operato per assicurare la partecipazione di alcuni calciatori (Baldè e Ingrosso), i quali, del resto, sono stati ritenuti non responsabili; non risulterebbero ulteriori colloqui con altri incolpati che, a dire del TFN, confermerebbero la responsabilità dell’Ascari. Inoltre, nel periodo in cui le due utenze telefoniche riferibili all’Ascari sono state poste sotto controllo, non sarebbe stata registrata alcuna ulteriore significativa conversazione, rispetto a quelle con il Di Nicola oggetto di attenzione da parte del TFN, né sarebbero stati individuati ulteriori contatti con altri incolpati. Peraltro nelle telefonate tra Ascari e Di Nicola non sarebbe stato mai fatto riferimento al nome di alcun calciatore né, tanto meno, a quello dell’Ingrosso che, al contrario, risulterebbe essere stato avvicinato già in precedenza dal solo Di Nicola. Ascari, pertanto, non sarebbe stato al corrente dei rapporti tra Di Nicola e l’Ingrosso medesimo. Non vi sarebbe stata alcuna intensificazione di contatti nelle ore immediatamente precedenti e successive alla gara in questione. Infine, con riguardo ai rapporti con il Bagnoli, collaboratore della Tuttocuio, l’interesse del Di Nicola ad ottenere dall’Ascari (facendo leva sul suo rapporto privilegiato con il Bagnoli) informazioni circa la formazione che la squadra del Tuttocuoio avrebbe schierato nella gara con L’Aquila muoverebbe da ragioni di carattere squisitamente tecnico e non certo collegabili ad una ipotesi di accomodamento del risultato. In ogni caso, qualora si volesse attribuire un significato diverso, potrebbe al più ipotizzarsi l’omessa denuncia delle attività illecite poste in essere dal Di Nicola. L’Ascari ha quindi concluso chiedendo, in via principale, il proscioglimento dall’addebito contestato ex art. 7, comma 1, CGS con rimessione degli atti alla Procura federale per le valutazioni, sotto altro profilo, delle condotte relative ai rapporti professionali inerenti il calciatore Brillanti Matteo; in via subordinata, il proscioglimento dall’addebito contestato ex art. 7, comma 1, CGS e derubricazione delle contestazioni alla violazione del’art. 1 bis comma 1 CGS con rideterminazione della sanzione; in ulteriore subordine, il proscioglimento dall’addebito contestato ex art. 7, comma 1, CGS e derubricazione delle violazioni contestate all’art. 1 bis, comma 1, e art. 6, comma 5 , e/o art. 7, comma 7, CGS con rideterminazione della sanzione. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio, si è svolto il dibattimento al quale hanno preso parte i rappresentanti della Procura federale nonché il difensore del reclamante i quali hanno illustrato le rispettive posizioni. La Corte ritiene di dover condividere integralmente il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo i cui motivi, stante la loro stretta interdipendenza, possono essere esaminati congiuntamente. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta dell’Ascari ed escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia federale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Pertanto, se, da un lato, il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale questa ipotesi di illecito si colloca (contesto nel quale tutti gli interpreti ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali); dall’altro lato, la ricostruzione alternativa proposta dall’Ascari non appare sorretta da elementi che la impongano come ipotesi effettivamente percorribile rispetto a quella al medesimo contestata. Sono troppe, infatti, le incongruenze, le contraddizioni ed i punti oscuri che l’esame del materiale probatorio consente di isolare rispetto alla versione dei fatti alternativamente proposta dal reclamante. L’attenta e dettagliata attività investigativa della magistratura ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo contesto è indubbio che la partita L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015 fu oggetto di illecito sportivo e che l’Ascari svolse un’attività di primo piano funzionale al compimento di tale illecito. Al riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. La lettura di tale disposizione, congiuntamente a quella del comma 6, che stabilisce le fattispecie aggravate di illecito, conduce ad individuare tre ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Fatta tale doverosa premessa, si palesano pertanto oltremodo irrilevanti le considerazioni del reclamante secondo le quali il proscioglimento dei calciatori Baldè e Ingrosso, deferiti per tale illecito, e la circostanza che il risultato combinato non si realizzò rappresenterebbero circostanze dalle quali il TFN avrebbe dovuto trarre, anche in funzione della posizione di non tesserato dell’Ascari rispetto alla società Tuttocuoio, una diversa qualificazione delle condotte le quali, a tutto voler concedere, rileverebbero sotto il diverso e meno grave profilo della violazione dell’art. 1- bis CGS. Norma, quest’ultima, che stabilisce che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; precisando ulteriormente, al successivo comma 5, che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. La condotta dell’Ascari, infatti, in funzione della sopra ricordata rilevanza che, per la configurabilità dell’illecito sportivo, l’ordinamento sportivo riconosce anche al solo tentativo, risulta nella fattispecie chiaramente e “concretamente” preordinata all’alterazione del risultato della gara, risultando quindi indifferente sia che il risultato combinato non si realizzò sia che l’Ascari, agente di calciatori e quindi comunque titolare di un ruolo riconosciuto dall’ordinamento federale, non fosse tesserato per le società coinvolte nella combine. Il tenore dei dialoghi tra l’Ascari ed il Di Nicola - dal contenuto ora volutamente sviante, criptico, ambiguo ed allusivo, lasciando talvolta intendere la voluta sovrapposizione di argomenti non sempre coincidenti (“un contratto, con un preliminare da quaranta definiamo tutto e sistemiamo anche la cosa, la cosa, il vecchio e il nuovo va bene?”; allegato 1342 inf. reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM); ora diretto e “tecnicamente” non equivoco (si pensi alle espressioni “1 più”, “ha fatto Andrea la formazione…che se gioco io faccio gol anch’io…”; allegato 1272 inf. reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM) - è già di per sé significativo della volontà di dissimulare la macchinazione illecita. In alcuno dei dialoghi fatti oggetto di captazione da parte dell’Autorità giudiziaria inquirente emergono elementi che possano credibilmente avvalorare la ricostruzione alternativa sostenuta dal reclamante circa il tema relativo al tesseramento del calciatore Brillanti che, peraltro, non risulta essere mai nominato. I dialoghi che hanno caratterizzato l’intero arco temporale dei giorni precedenti ed immediatamente successivi alla gara palesano, invece, il ruolo attivo dell’Ascari, sia nella fase di ideazione e concretizzazione della combine, sia nella fase successiva di mediazione tra lo scommettitore albanese Nerjaku ed il Di Nicola circa le conseguenze del mancato perfezionamento della combine (stabilita per l’1 + over, ma il punteggio finale sarà di 1 a 0 per l’Aquila). In ogni caso, in un contesto evidentemente alterato, valore decisivo deve essere riconosciuto ai dialoghi telefonici tra il Di Napoli e l’Ascari svoltisi durante lo svolgimento della gara e, in particolare, verso la conclusione della partita allorquando il risultato combinato non si stava realizzando sul campo. L’Ascari, infatti, chiede conto al Di Nicola se il Sig. Andrea Bagnoli, con il quale il Di Nicola si era incontrato poco prima, lo avesse rassicurato, ricevendo risposta che il medesimo gli avrebbe garantito “… ha detto due sicuri … e invece; quanto manca? … ormai è dura .. ” (la partita era sul risultato di 1 a 0) (all. 1313 inf. reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). Anche dopo il termine della partita, il Di Nicola e l’Ascari discorrono di impegni presi e non rispettati (Di Nicola dice ad Ascari: “gli impegni erano due sicuri , poi ci dovevo pensare io”; allegato 1348 inf. reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM) e l’Ascari si preoccupa di ribaltare le responsabilità proprio sul Di Napoli, e sui soggetti riferibili alla sfera di azione di quest’ultimo (“eh … e lo so però mi hanno detto che avete sbagliato, avete sbagliato l’impossibile … io nella prima metà ho visto che due, tre volte li ha lasciati girare, li ha fatti girare, li ha fatti tirare …”), e al Bagnoli il quale si sarebbe dovuto preoccupare di cooptare efficacemente “i diretti interessati” (allegato 1351 inf. reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). Il riferimento alla gara, al suo svolgimento ed al tentativo di alterazione è evidente; del resto, lo stesso Di Nicola, in sede di audizione del 27.6.2015, ha confermato il ruolo attivo svolto dall’Ascari (“il quale tentava di convincermi che lui era intervenuto e che il giocatore suo in procura Baldè si era adoperato perché i nostri potessero tirare in porta”). Inoltre, alcune conversazioni tra il Di Nicola e l’Ascari, caratterizzate da sottintesi e omissioni, sono troppo allusive per potere essere ricondotte a vicende diverse dalla combine in questione, tanto meno alla vicenda del calciatore Brillanti se è vero, come è vero, che: a) lo stesso Ascari, chiamato a chiarire cosa volesse intendere il Di Nicola con l’espressione “uno più”, afferma incredibilmente di non sapere a cosa avesse voluto effettivamente riferirsi il suo interlocutore telefonico in occasione di quella specifica conversazione; b) l’Ascari non è stato in grado di chiarire agli inquirenti il senso di talune espressioni; “lo rivedo alle sei”; “lui viaggia con il Presidente” (telefonata del 23.3.2015, ore 14.38, progr. 70024; audizione Ascari 6.7.2015); “la coppia garantita” (telefonata 23.3.2015 ore 18.37 progr. 70195); c) alcune giustificazione fornite dall’Ascari agli inquirenti del contenuto di determinate conversazioni sono così evidentemente decontestualizzate da non essere affatto verosimili: “quando mi riferisco all’amico che non era stato tanto contento indico come persona l’Avv …… che era rimasto scontento per l’andamento della serata effettuata in data 21.3.15 avvero non si era concretizzato un appuntamento galante in locale di lap dance” (telefonata 26.3.2015 ore 12.18 progr. 71401). In conclusione la Corte ritiene che debba essere confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN dal momento che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussiste quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte dell’Ascari e che, segnatamente, sussiste quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Come pure risponde ai principi di proporzionalità ed afflittività, coerentemente con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di illecito sportivo, la determinazione della sanzione operata dal TFN. Per questi motivi la CFA, SS.UU., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ascari Eugenio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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