F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 Srl), Società AC Pisa 1909 Srl – (nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016
(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 Srl), Società AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016).
Il deferimento Con atto del 30 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito: - il Sig. Lucchesi Fabrizio, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, in data 9 novembre 2015, ha prodotto presso la Lega Pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo; - la Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Lucchesi Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl, come sopra descritto. I deferiti hanno fatto pervenire tempestive memorie difensive con le quali hanno preso posizione specifica sui fatti contestati, hanno richiesto l’ammissione di mezzi istruttori e comunque, previa declaratoria di inapplicabilità dell’art. 8 CGS non essendo stata finalizzata la produzione della fideiussione alla iscrizione al Campionato, il rigetto del deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 14 aprile 2016, le parti, dopo ampia discussione nella quale è intervenuto anche il Sig. Lucchesi che ha reso spontanee dichiarazioni con le quali ha invocato la più totale buona fede nell’occorso, hanno concluso come da rispettivi atti e, in particolare, la Procura Federale ha chiesto l’applicazione della penalizzazione alla Società di punti 12 (dodici) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) ed al Sig. Lucchesi della inibizione per anni 1 (uno) e mesi (6). I motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. La vicenda trae origine da un cambio di governance ai vertici della Pisa Calcio nel corso della corrente stagione sportiva formalizzata attraverso la cessione di parte della maggioranza delle quote (80%) dal Sig. Battini (all’epoca titolare del 99%) alla Carrara Holding, costituita il 7/7/2015, della quale il Sig. Lucchesi è amministratore unico, avvenuta il 14/8/2015 ed integrata il 17/8/2015, con il cedente che sarebbe rimasto titolare del solo 19%. È dato pacifico che il nuovo assetto societario (il 18/8/2015 il Sig. Lucchesi risulta già essere Amministratore Unico della AC Pisa Calcio 1909 Srl) avrebbe dovuto sostituire la polizza fideiussoria originariamente utilizzata per l’iscrizione al campionato con altra con la quale ripartire la garanzia proporzionalmente alle quote delle quali risultavano titolari la Carrara Holding ed il Sig. Battini che, per tali motivi, avrebbe visto diminuita la propria esposizione con restituzione del documento a suo tempo fornito alla Lega. Sul punto vale la pena di ricordare che la polizza fideiussoria di che trattasi ha la funzione di garantire i debiti societari relativi alla stagione sportiva di riferimento per cui la validità della stessa deve persistere per tutto il suo corso. Il suo venir meno (così come la sua sostituzione con altra falsa, come secondo l’accusa è avvenuto nel caso di specie) è situazione assimilabile a quella prevista dall’art. 8 CGS, essendo relativa alla sopravvenuta carenza di un requisito per la partecipazione al campionato di divisione, come emerge dal “Sistema Licenze Nazionali 2015/2016”. A ciò si aggiunga che il ricorrere delle condizioni richieste a tal fine ha lo scopo precipuo di non falsare la competizione, anche in ragione delle sanzioni alle quali è indiscutibilmente soggetto l’inadempiente agli obblighi ivi previsti. Per tali motivi, non è fondata la tesi propugnata dal deferito che la fattispecie non sarebbe astrattamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 8 CGS perché la sostituzione della polizza non sarebbe intervenuta al momento dell’iscrizione al campionato ma successivamente. Infatti, a parità di elemento psicologico richiesto dalla predetta norma, si integrerebbe comunque quel comportamento elusivo che anche il predetto art. 8, comma 2, CGS mira a sanzionare. Sta di fatto che il Sig. Lucchesi, per come ha avuto modo di confermare anche in sede di spontanee dichiarazioni rese nel corso della riunione, nelle quali ha confermato di rivestire ruoli dirigenziali nel mondo del calcio da circa trenta anni e di essere soggetto estremamente qualificato in campo finanziario (vedasi anche l’oggetto sociale della Carrara Holding), non aveva possibilità di ottenere una polizza fideiussoria per mancanza di garanzie da offrire all’Istituto emittente – situazione che, pertanto, doveva ritenersi esistente anche al momento della stipulazione del contratto di cessione – in ragione della costituzione della Carrara Holding nel precedente mese di luglio, per cui si è rivolto ad uno Studio Legale di Bologna il quale lo ha messo in contatto con un broker, tale Sig. Battella, il quale, dicendosi impossibilitato a soddisfare una richiesta del genere, a sua volta lo ha indirizzato a tale Sig. Vetritti. Il Sig. Lucchesi ha altresì chiarito di non essersi occupato ulteriormente della vicenda, se non in fase iniziale, avendola delegata a persone di sua fiducia; ha aggiunto di non aver avuto mai alcun contatto con la banca. Dopo una serie di contatti che portavano finalmente alla predisposizione della polizza di che trattasi, i consulenti hanno richiesto alla Società il pagamento delle loro prestazioni a fronte di fatture (la n. 9 del 15/10/2015 e la n. 10 del 21/10/2015) per il complessivo importo di € 59.292,00 dei quali € 48.000,00 per (letteralmente) “collaterali” da fornire alla BNL (vedi dichiarazioni rese in data 2/2/2016 dal Sig. Balella) ed il residuo per l’attività fornita, pagamento che veniva prontamente effettuato dal Pisa Calcio. In relazione a tale aspetto è bene osservare che il bonifico degli importi richiesti vedeva come beneficiario non l’Istituto di credito emittente, al quale sarebbe dovuto andare oltre il 95% degli stessi e che aveva richiesto “collaterali” ma tale Sebastiano Trovato, soggetto che entra nella vicenda solo al momento del bonifico e che risulterebbe essere attivo in un Comune (Curinga) in provincia di Catanzaro. Ciò che emerge anche ad occhio inesperto è la scelta di modalità sicuramente anomale alle quali i deferiti si sono determinati al fine di ottenere la polizza fideiussoria, protrattesi fino al pagamento richiesto, nella originaria consapevolezza di non poter ottenere alcuna garanzia seguendo i canali ufficiali. Ma vi è di più. Vi è in atti prova sia che il Sig. Zagni abbia chiesto chiarimenti al Sig. Balella in merito alla destinazione del pagamento al solo Sig. Trovato, ricevendo risposta (email 15/10/2015) dallo stesso che le ragioni trovavano origine nel rapporto esclusivamente intercorso tra la società di brokeraggio e la banca sia, soprattutto, che proprio il Balella prima del pagamento, con email del 21/10/2015, consegnata in sede di audizione del 2/2/2016, avesse espressamente suggerito al Sig. Zagni di effettuare le dovute verifiche e controlli. Si legge chiaramente: “Prima di procedere al pagamento, pregherei il Presidente del Pisa calcio, Dott. Fabrizio Lucchesi, per comune tranquillità, di recarsi presso il proprio Istituto bancario al fine di effettuare le opportune verifiche del caso”. Ciononostante, il deferito, con email del 16/10/2016 diretta al Sig. Zagni, dopo aver comunicato di aver sottoscritto la bozza della fideiussione precedentemente inviata dal Balella e di aver fatto effettuare il bonifico di € 7.905,60 al Sig. Trovato, pari al 2% dell’importo totale, così come da accordi intercorsi in sede di conferimento dell’incarico, teneva a precisare di attendere “con urgenza massima, in giornata la “definitiva” anche anticipata via mail”. A ciò si aggiunga l’ulteriore significativa comunicazione dell’Avv. Monti, datata 4/1/2016, che, in risposta alla contestazione ricevuta dal Dott. Lucchesi il precedente 30/12/2015, ebbe a precisare nuovamente “che, se (e ribadisco se) un gap e l’incresciosa vicenda che ne è scaturita avrebbero potuto agevolmente evitarsi laddove Lei, nella Sua qualità di Presidente dell’AC Pisa 1909 Srl, avesse sottoposto la bozza della fideiussione de qua, inviata a suo tempo dal Dott. Balella, alla valutazione di proprio Istituto di credito di riferimento, come normalmente si fa nella prassi usuale e come aveva reiteratamente suggerito lo stesso Dott. Balella. Controllo che, invece, non è stato effettuato dall’AC Pisa 1909 Srl, forse anche per le ben note ragioni di urgenza da Lei palesate in più occasioni”. Ed era questo il controllo preventivo che è richiesto a persone dotate di ordinaria diligenza e quindi, a maggior ragione, a soggetto che opera nel campo finanziario che, invece, ha preferito seguire strade alternative e, si ripete, sicuramente anomale per come descritto; per tale motivo, non può in alcun modo invocare la buona fede per quanto accaduto che è stato frutto di una colpevole deresponsabilizzazione e, soprattutto, delle omissioni nelle quali è incorso nonostante gli avvertimenti dei soggetti ai quali si era rivolto. La fase successiva, che ha inizio con la consegna della polizza fideiussoria alla Lega Pro, è sicuramente utile ai fini della scoperta della falsità della stessa, risultando del tutto irrilevanti, ai fini della esclusione della colpa agli stessi precedentemente ascrivibile, per come si è avuto modo di chiarire, le modalità attraverso le quali i deferiti abbiano posto in essere tentativi di controllo che avrebbero dovuto essere effettuati precedentemente. Allo stesso modo, è del tutto irrilevante che la polizza in questione sia stata consegnata da un incaricato della Società o dalla banca a mezzo corriere, atteso che, comunque, la stessa è pervenuta nella disponibilità della Lega nell’interesse di chi doveva essere garantito ai fini della richiesta di sostituzione di quella originariamente presentata. Per tali motivi, risulta ininfluente la prova per testimoni richiesta dalla difesa dei deferiti. È poi del tutto inconferente l’ipotizzata escutibilità della polizza in questione, atteso che il fatto determinante l’integrazione dell’illecito, ancorché risultante dalla configurazione che ne viene data all’esito dell’istruttoria, è la produzione di una fideiussione disconosciuta dall’Istituto emittente della quale, in via del tutto ipotetica, viene prospettata in pura ottica difensiva la “potenziale efficacia”, seppur in presenza di evidenti e non contestati profili di invalidità. Parimenti, non è sovrapponibile alla fattispecie in esame il precedente del Tribunale di Arbitrato per lo Sport, in quanto, seppur esistenti aspetti di contatto relativi ad irregolarità ascrivibili alla dipendente della filiale della BNL, è incontestato, come già detto, il contegno imputabile al deferito il quale, posta l’anomalia della scelta iniziale e sebbene fosse stato avvertito per ragioni di comune prudenza, ha avuto comunque la possibilità di avere riscontri di regolarità anche per il tramite di un referente bancario di fiducia – ciò fino ad un momento prima del pagamento al quale si è liberamente determinato per ben due volte – scegliendo, al contrario, di ometterli. La evidente incuranza e la totale omissione di qualsiasi tipo di verifica alle quali è stata ispirata l’attività posta in essere dal Dott. Lucchesi, ancorché dettata dalla necessità di adempiere rapidamente ad accordi paralleli al contratto di cessione di quote (ma nello stesso non formalizzati) e nonostante il suggerimento ricevuto prima di procedere al bonifico, si è posta quale antecedente causale al rilascio della fideiussione quantomeno in termini di colpa grave, non potendosi ravvisare – anche perché non ne è stata raggiunta la prova – la preordinata consapevolezza che sarebbe stata rilasciata una fideiussione falsa. In questi termini il deferimento va accolto, nel senso che deve ritenersi integrata sicuramente la violazione dell’art. 1 bis CGS in ragione delle gravi omissioni allo stesso ascrivibili e, quindi, della colpa grave alla quale il Dott. Lucchesi ha ispirato il proprio comportamento, mentre non appare accertata la sussistenza del dolo specifico richiesto perché si ritenga integrata la fattispecie dell’articolo 8 del C.G.S. Per tali motivi, appare congruo un trattamento sanzionatorio mitigato rispetto a quello richiesto dalla Procura Federale, che presupponeva un diverso elemento psicologico, che comunque tenga conto del ruolo rivestito dal Dott. Lucchesi e di quanto allo stesso imputabile. Alla responsabilità del proprio legale rappresentante consegue quella diretta della Società deferita. P.Q.M. Rigetta la richiesta di prova formulata dalla difesa dei deferiti. Infligge al Dott. Fabrizio Lucchesi la inibizione per mesi 6 (sei) e all’AC Pisa Calcio 1909 Srl l’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
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