F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TILIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), GAETANO SOLITO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl – (nota n. 10159/838 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TILIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), GAETANO SOLITO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 10159/838 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016). Il deferimento Con provvedimento del 24 marzo 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Tilia Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl; il Sig. Solito Gaetano, Presidente del Collegio sindacale della Società AS Martina Franca Srl; la Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere: il Sig. Tilia della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; i Signori Tilia e Solito della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, dichiarazione non veridica attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; la Società AS Martina Franca 1947 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei suoi citati dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, CGS. Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che la Società il giorno 16 febbraio 2016 avrebbe inviato, via internet, l’ordine alla propria Banca di bonificare le somme dovute ai propri tesserati e dipendenti e che, solo per responsabilità dell’Istituto di credito, l’adempimento era stato invece effettuato il successivo giorno 17 febbraio; a tal fine viene allegata una dichiarazione della filiale della Banca di Taranto che dichiara che l’ordine di bonifico, immesso il giorno 16 febbraio alle 13,13, è giunto tecnicamente all’Istituto il successivo 17 febbraio alle 9.32; nessuna colpa sarebbe dunque da addebitare al Martina Franca perché il ritardo nei pagamenti sarebbe dipeso solo da ragioni tecniche ad essa non riferibili. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Luca Tilia: 3 (tre) mesi di inibizione complessivi per le due violazioni; - per il Sig. Gaetano Solito: 2 (due) mesi di inibizione; - per la Società AS Martina Franca 1947 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, oltre all’ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) complessivi per le due violazioni. Per i deferiti sono comparsi i deferiti assistiti dall’Avv. Muschio Schiavone, il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il proscioglimento dei suoi assistiti ribadendo che nessuna inadempienza può essere imputata ai Signori Tilia e Solito e conseguentemente alla Società Martina Franca a titolo di responsabilità oggettiva. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 9 marzo 2016, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società AS Martina Franca Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo versato, entro il termine perentorio del 16.2.16, gli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015. Infatti, anche volendo aderire alle tesi difensive di avere la Società predisposto l’ordine di bonifico il giorno 16 febbraio 2016, la stessa avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza sincerandosi presso la Banca che il detto ordine venisse evaso entro la giornata stessa (giorno ultimo di scadenza perentoria per l’adempimento), a maggior ragione per il fatto che, comunque, l’ordine di pagamento era stato effettuato solo alle 13,13 del 16 febbraio. I versamenti dovuti sono stati poi eseguiti dalla Banca il successivo 17 febbraio 2016: solo a quella data, infatti, si può ritenere che i pagamenti siano andati a buon fine (ovvero al momento in cui l’Istituto ha materialmente trasmesso, tramite bonifici, le somme ai vari creditori). Per i motivi su spiegati, pertanto, non può ritenersi avere alcuna valenza, secondo questo Tribunale, l’ordine di pagamento trasmesso il 16 febbraio 2016 dal Martina Franca che, a quella data, – dall’esame degli estratti di conto in atti – non aveva nemmeno le provviste necessarie (ripristinate poi solo il successivo giorno 17 febbraio 2016, secondo quanto anche evidenziato nel report Deloitte &Touche) per poter onorare gli impegni economici assunti. Peraltro, sempre la Società di revisione, evidenzia nella sua relazione che, in ogni caso, non tutti i soggetti, anche il 17 febbraio, sarebbero poi stati pagati integralmente, mancando il versamento della mensilità di dicembre 2015 ad almeno tre soggetti creditori. L’omissione in questione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VI) delle NOIF. Il legislatore Federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori degli emolumenti per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Per i motivi su esposti deve essere considerata non veritiera anche la dichiarazione, inviata alla Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 che, invece, come detto, è avvenuto materialmente solo il successivo giorno 17 febbraio 2016. Anche il Sig. Solito, Presidente del Collegio Sindacale, infatti, ben avrebbe dovuto verificare il buon fine dell’obbligazione di pagamento assunta il giorno 16 febbraio - e, ancor prima, l’esistenza sul conto corrente dedicato delle somme sufficienti ai versamenti previsti -prima di firmare e inviare alla Co.Vi.So.C. la detta dichiarazione, rivelatasi dunque mendace. Tale omissione, di per sé, integra la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Luca Tilia, l’inibizione di mesi 3 (tre); - al Sig. Gaetano Solito l’inibizione di mesi 2 (due); - alla Società AS Martina Franca 1947 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso 2015/16, oltre all’ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).
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