F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Carmelo Pergolizzi (all’epoca dei fatti Delegato della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.) – (nota n. 9684/359 pf15-16 AM/SP/ma del 17.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Carmelo Pergolizzi (all’epoca dei fatti Delegato della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.) - (nota n. 9684/359 pf15-16 AM/SP/ma del 17.3.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale visti gli atti relativi al procedimento disciplinare indicato in epigrafe avente a oggetto: "arresto per pedofilia avvenuto il 05/10/15 del Sig. .... omissis..."; letta la relazione di indagine ed esaminati gli allegati; vista la conclusione delle indagini e letta la memoria deposita dal soggetto sottoposto alle indagini; rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine enunciati in deferimento, dai quali è risultato che il deferito compiva all'interno della propria autovettura, atti illeciti con il minore... omissis...; considerato che il quadro probatorio a carico del deferito è sorretto dai provvedimenti richiamati in deferimento ed emanati dal G.O., dalle dichiarazioni di ...omissis... e ...omissis..., nonché dalle ulteriori attività di indagine, oltre che dalla circostanza che l'incolpato in sede di udienza di convalida dell'arresto, ha ammesso il fatto contestato nella sua materialità; ritenuto che il comportamento attuato nella specie integra gli estremi della violazione disciplinare e la assoggettabilità del soggetto avvisato anche in violazione della normativa federale richiamata in deferimento; deferiva il Sig. Pergolizzi, all'epoca dei fatti Presidente della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS e dell'art. 10 comma 2 delle NOIF, perché in data 05/10/15 in località ...omissis..., all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...omissis... minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, offrendogli in cambio un corrispettivo in denaro, il tutto come emerso dalle indagini effettuate e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Catania nonché per aver gettato discredito sulle Istituzioni Federali in virtù della carica rivestita in seno alla FICG all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa. Il dibattimento Il Procuratore Federale chiedeva la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C. Nessuno compariva per il deferito, né venivano depositate memorie. I motivi della decisione Le imponenti emergenze istruttorie rese dalla Procura Federale confermano la violazione commessa dal deferito, che peraltro non si è peritato di svolgere le proprie difese in sede dibattimentale, suggellando in tal senso il concetto secondo il quale la posizione è realmente indifendibile all'esame del comportamento attuato e della documentazione in atti. L'evento oggetto della incolpazione è stato ampiamente acclarato, così come lo status di rilievo che il deferito assumeva all'interno dell'ordinamento della FIGC, circostanza questa che rende ancor più grave la portata della violazione, per cui il deferito va sanzionato sia perché in data 05/10/15, in località ...omissis..., e all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...omissis..., minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni offrendo in cambio un corrispettivo in denaro (in conformità alle ragioni apprese anche nel Procedimento penale acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania); e sia perché il medesimo ha gettato indubbio discredito alle Istituzioni Federali a causa del suo comportamento, in virtù della carica rivestita in seno alla FICG (all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa) di Presidente della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC. La sanzione chiesta dalla Procura Federale appare quindi congrua ove correlata con le circostanze testé delineate che comportano, in termini normativi, una grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS e dell'art. 10 comma 2 delle NOIF, per cui al deferito viene comminata la sanzione trascritta in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Carmelo Pergolizzi la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C..
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