F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), MARIAELENA BARBARA FANTINEL (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA ALETTI (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società) – (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), MARIAELENA BARBARA FANTINEL (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA ALETTI (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10.12.2015, pervenuto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in data 15.12.2015, il Procuratore Federale aggiunto ha deferito: - il Sig. FEDERICO SANTI, consigliere di amministrazione e Vicepresidente della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economicopatrimoniale della Società; art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; - la Sig.ra MARIAELENA BARBARA FANTINEL, consigliere di amministrazione della M.F.I. Srl, socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell’esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale, a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, per la distrazione, in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l’attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l’attività svolta per il tesseramento del calciatore HOTTOR, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste; - la Sig.ra ELISA ALETTI, amministratore unico della Aletti Spa socio unico dal 23 giugno 2011 al 28 giugno 2012 della Società Ravenna Calcio e Presidente e legale rappresentante ai fini sportivi della stessa Società dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1) per aver ottenuto dal Sig. Sergio Aletti somme di denaro provenienti dalla US Triestina Calcio Spa, e in particolare: 1) bonifico di Euro 71.390,00 effettuato dal Sig. Sergio Aletti a carico della Società US Triestina Calcio Spa, a favore della Società Orange Srl, di cui lo stesso era titolare il Sig. Aletti, a fronte della fattura n. 1 del 26 settembre 2011 dell’importo di 59.000 euro oltre l’IVA, per competenze relative all’attività svolta per l’acquisto del calciatore Gaston Peralta, peraltro mai tesserato dalla US Triestina Calcio Spa, attività ritenuta inesistente dalla Procura della Repubblica di Trieste e estranea rispetto alla ragione sociale della Orange Srl (somma trasferita alla Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla figlia Sig.ra Elisa Aletti e controllata dal Sig. Sergio Aletti per fronteggiare il pagamento dei debiti dello stesso Aletti); 2) emissione di un assegno di Euro 3.458,00, in data 19 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa ed incassato dall’Agecredit (che non risulta avere avuto rapporti con la Triestina) per il recupero di un credito nei confronti della Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla Sig.ra Elisa Aletti; emissione di un assegno circolare di Euro 6.655,00 (n.1000/3708), in data 13 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa, a favore della di lui figlia Sig.ra Elisa Aletti, la quale non risulta avere avuto rapporti con la Società calcistica triestina; Il patteggiamento Alla riunione del 21 Marzo 2016 i deferiti Sig.ri Federico Santi, Elisa Aletti e Mariaelena Barbara Fantinel depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS vigente in quel momento, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 13 aprile 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale i suddetti accordi. In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Federico Santi, Elisa Aletti e Mariaelena Barbara Fantinel, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Federico Santi, sanzione dell’inibizione di mesi 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 20 (venti); pena base per la Sig.ra Elisa Aletti, sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 2 (due); pena base per la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel, sanzione dell’inibizione di mesi 60 (sessanta) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 3.000,00 (€ tremila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Federico Santi, inibizione di mesi 20 (venti); - per la Sig.ra Elisa Aletti, inibizione di anni 2 (due); - per la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel, inibizione di mesi 40 (quaranta) e ammenda € 3.000,00 (€ tremila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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