F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016 (105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTINELLI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. SSD UP Castelfrettese), MIRKO GAGLIARDI (all’epoca dei fatti tesserato della Soc. Polisportiva Collemarino), EMANUELE FANI (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della Soc. Frosinone calcio), STEFANO DEL CIOTTO (all’epoca dei fatti Agente FIFA), ALESSANDRO CRESCENTE (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. La Torre di Scalea), DAVID MOSTARDA (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Sansovino) e DELLE SOCIETA’ SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 98, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO – (nota n. 5442/72 pf14-15/FDL/dl del 1.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016 (105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTINELLI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. SSD UP Castelfrettese), MIRKO GAGLIARDI (all’epoca dei fatti tesserato della Soc. Polisportiva Collemarino), EMANUELE FANI (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della Soc. Frosinone calcio), STEFANO DEL CIOTTO (all’epoca dei fatti Agente FIFA), ALESSANDRO CRESCENTE (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. La Torre di Scalea), DAVID MOSTARDA (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Sansovino) e DELLE SOCIETA’ SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 98, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO - (nota n. 5442/72 pf14-15/FDL/dl del 1.12.2015). Il deferimento La Procura Federale con atto del 1° dicembre 2015, ha deferito i Sigg.ri: 1°) Giuseppe Santinelli, quale tesserato e direttore sportivo della SSD UP Castelfrettese, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico di cui al C.U. n. 1 art. 2.6 di detto Settore ss 2014/2015, per aver accompagnato giovani calciatori ad un raduno tenutosi a Terni il 25 agosto 2014 senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore, essendo tali calciatori provenienti da Provincia non appartenente alla Regione di tesseramento, né confinante con quella di Ancona; 2°) Mirco Gagliardi, quale tesserato della Polisportiva Campo Marino 98, per violazione degli artt.1 bis comma 1 CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico sub. 1°, per aver accompagnato ad un raduno un giovane calciatore proveniente da Provincia non appartenente alla Regione di tesseramento, né confinante con quella di Ancona, nonché per aver indotto il padre del giovane calciatore dilettante a nome Amadouh Bah a sottoscrivere una procura a beneficio di certa società Italia Scouting, poi consegnata al presidente di tale società; 3°) Emanuele Fanì, quale tesserato e responsabile del Settore Giovanile della Società Frosinone Calcio, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS, 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 36 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 NOIF, per aver nell’agosto 2014 sottoposto ad un provino il giovane calciatore a nome Jacopo Cerrone, successivamente tesserato con la propria Società Frosinone Calcio, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale di competenza; 4°) Ettore Pasqua, quale tesserato e responsabile del Settore Giovanile della AC Monza Brianza, per violazione degli artt. sub. 3°, per aver nell’agosto 2014 sottoposto ad un provino due giovani calciatori, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale di competenza; 5°) Stefano Del Ciotto, quale agente FIFA, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico sub. 1°, 2°, 3°, per aver accompagnato un giovane calciatore di Ortona classe 2002 ad un raduno tenutosi il 2 giugno 2014 in località Castelferretti senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di detto settore, tenuto conto che la Provincia di Chieti non è nella stessa Regione del raduno, né è Provincia limitrofa a quella del raduno stesso; 6°) Alessandro Crescente, quale tesserato per la SCD La Torre di Scalea, per la violazione degli artt. sub. 1° per aver nell’agosto 2014 accompagnato ad un raduno sette giovani calciatori senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore, considerato che la Provincia di Cosenza non rientra nella stessa Regione del raduno, né è Provincia limitrofa a quella del raduno stesso; 7°) David Mostarda, quale tesserato della AC Sansovino, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 36 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver partecipato ai raduni del 2 giugno 2014 in località Castelferretti e del 25 agosto 2014 in Terni Est in attiva collaborazione con certa Società Italia Scouting, dal quale risultava essere socio, provvedendo personalmente alla preparazione atletica dei giovani calciatori partecipanti ai raduni, senza la prescritta autorizzazione prevista dalla normativa di settore. Sono altresì deferite le società SSD UP Castelfrettese Srl, Polisportiva Collemarino 98, Frosinone Calcio, AC Monza Brianza, SCD La Torre di Scalea e l’AC Sansovino, tutte a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dai rispettivi tesserati. Questi in estrema sintesi in fatti. Veniva accertato dalla Procura Federale che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nei capi di incolpazione, si erano tenuti raduni non autorizzati di giovani calciatori, alcuni organizzati dalla Società Italia Scouting, non affiliata alla FIGC, né riconosciuta come ente di promozione sportiva. Ai raduni (che si erano tenuti in svariate località) avevano partecipato tutti gli attuali deferiti, ad eccezione del Fani, alcuni di loro contribuendo anche alla effettiva preparazione degli stessi. I raduni non erano stati autorizzati, atteso che le domande per ottenere le autorizzazioni neppure erano state presentate. Venivano acquisiti agli atti del procedimento tanto la modulistica usata dagli organizzatori per l’adesione dei giovani calciatori, quanto la pubblicità della Società Italia Scouting, che richiamava su di sé l’attenzione con l’esibire il logo del CONI, con l’assicurare la presenza ai provini delle più importanti squadre professionistiche, con il qualificarsi ente di promozione sportiva, che peraltro non aveva trovato riscontri. Nel corso delle indagini venivano raccolte le dichiarazione dei deferiti, tutte finalizzate al rigetto di ogni ipotesi di responsabilità e che tuttavia risultavano non supportate da alcun elemento probatorio che potesse ritenersi a loro discolpa. I patteggiamenti. Alla riunione odierna, di rinvio dalla precedente riunione del 17 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data, poi fissata nella odierna, alla presenza della sola Procura Federale si sono preliminarmente esaminati i patteggiamenti che erano stati presentati già nel corso di detta precedente riunione, in merito ai quali sono state adottate le seguenti ordinanze. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Mirko Gagliardi, David Mostarda, Giuseppe Santinelli e Stefano Del Ciotto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Mirco Gagliardi, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 27 (ventisette), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto); pena base per il Sig. David Mostarda, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Giuseppe Santinelli, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; pena base per il Sig. Stefano Del Ciotto, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo: Il dibattimento Il dibattimento è proseguito per la discussione in merito alla posizione dei restanti deferiti SSD Castelfrettese, Polisportiva Collemarino 98, Emanuele Fanì, Società Frosinone Calcio, AC Monte Brianza, Alessandro Crescente, SCD La Torre di Scalea, AC Sansovino. La Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in una alle seguenti sanzioni: SSD Castelfrettese ammenda € 600,00 (Euro seicento), Polisportiva Collemarino 98 ammenda € 600,00 (Euro seicento), Emanuele Fanì inibizione mesi 3 (tre), Società Frosinone Calcio ammenda € 1.500,00 (Euro millecinquecento), AC Monte Brianza ammenda € 1.200,00 (Euro milleduecento), Alessandro Crescente inibizione mesi 3 (tre), SCD La Torre di Scalea ammenda € 900,00 (Euro novecento), AC Sansovino ammenda di € 900,00 (Euro novecento). Sono comparsi la Società Frosinone Calcio, a mezzo del proprio difensore di fiducia munito di procura che è stata depositata ed il Sig. Emanuele Fanì, i quali hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che, nel giorno e nel luogo indicati nel deferimento, avevano avuto in prova un giovane calciatore libero da tesseramento e che, dopo la prova, lo avevano tesserato, facendolo regolarmente giocare per l’intera stagione; non avevano pertanto consumato alcun provino nel senso sostanziale e formale del termine, per cui nessuna violazione normativa e/o regolamentare era stata da loro commessa. Gli altri deferiti non sono comparsi, né hanno fatto pervenire memorie a difesa. I motivi della decisione Occorre preliminarmente stralciare le posizioni di Orciani Claudio ed Ettore Pasqua; il primo perché non deferito, ancorché singolarmente patteggiato; il secondo perché già raggiunto da precedente sanzione per la medesima incolpazione e pertanto escluso dal presente deferimento, come ha ammesso e chiesto la stessa Procura Federale, a cui vanno rimessi gli atti afferenti l’Orciani per quanto di ragione. Nel merito, si osserva quanto segue. Non può dubitarsi del fatto che i deferiti, nel porre in essere il comportamento descritto nella parte motiva del deferimento, hanno reiteratamente violato più norme dell’ordinamento sportivo, ivi compreso il Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Più in particolare, Alessandro Crescente ha dichiarato in sede d’indagine di aver accompagnato ad un unico raduno sette ragazzi e di non aver partecipato ad altri raduni sol perché non gli era piaciuta l’organizzazione ed il modo di fare, mentre è risultato che il calciatore visionato dal Frosinone Calcio e dal Fanì, a nome Jacopo Cerrone, al momento della prova non era affatto libero da tesseramento perché vincolato con la Società Roccasecca T. San Tommaso, che non aveva rilasciato alcun nullaosta affinché egli potesse partecipare a detta prova; tesserato in effetti per la Società Frosinone Calcio, il calciatore risulta attualmente vincolato in favore della ASD Cassino Calcio 1924. Il deferimento va pertanto accolto in una alle sanzioni richieste. Il dispositivo P.Q.M. stralcia le posizioni di Pasqua Ettore ed Orciani Claudio, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione limitatamente a quest’ultimo; applica le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 2 (due) e giorni 18 (diciotto) per Mirco Gagliardi; - inibizione per mesi 4 (quattro) per David Mostarda; - inibizione per mesi 2 (due) per Giuseppe Santinelli; - inibizione per mesi 2 (due) per Stefano Del Ciotto; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Infligge queste sanzioni: - SSD Castelfrettese ammenda di € 600,00 (Euro seicento); - Polisportiva Collemarino 98 ammenda di € 600,00 (Euro seicento); - Emanuele Fanì inibizione per mesi 3 (tre); - Società Frosinone Calcio ammenda € 1.500,00 (Euro millecinquecento); - AC Monte Brianza ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento); - Alessandro Crescente inibizione per mesi 3 (tre); - SCD La Torre di Scalea ammenda di € 900,00 (Euro novecento); - AC Sansovino ammenda di € 900,00 (Euro novecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it