COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 170/A A.S.D. AUDACE PARTINICO BORGETTO (PA) avverso: ammenda di € 250,00; squalifica fino al 30/06/2017 calciatori sigg. Ferdinando Campione e Giuseppe Di Trapani – Campionato Promozione Gir. “A”, gara Audace Partinico Borgetto/Monreale Calcio del 13/03/2016 – C.U. n. 299 del 16/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 170/A A.S.D. AUDACE PARTINICO BORGETTO (PA) avverso: ammenda di € 250,00; squalifica fino al 30/06/2017 calciatori sigg. Ferdinando Campione e Giuseppe Di Trapani - Campionato Promozione Gir. “A”, gara Audace Partinico Borgetto/Monreale Calcio del 13/03/2016 – C.U. n. 299 del 16/03/2016. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Audace Partinico Borgetto impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che le squalifiche a carico dei propri tesserati debbano essere annullate o, comunque, revocate sia per una irregolarità formale del referto di gara redatto dall’A.A. che ne inficerebbe la validità, sia perché i propri tesserati, al momento in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti dall’A.A., erano già da tempo rientrati negli spogliatoi per essere stati sostituiti, uno al 24’ del 2° tempo e l’altro al 34’ del 2° tempo. A tal fine produce relazione di servizio a firma del responsabile della pubblica assistenza che ha assicurato il servizio di emergenza medica per l’intera durata della gara. In via del tutto subordinata, ove venisse acclarata la responsabilità dei propri tesserati, chiede che le squalifiche irrogate ai propri tesserati siano rideterminate in termini più equi. Chiede anche la revoca dell’applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 16 C.G.S. non ricorrendone i presupposti. Così come chiede la revoca, o quanto meno, la rideterminazione della sanzione dell’ammenda non essendo stato posto in essere alcun atto di violenza in danno degli ufficiali di gara. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza del 12/04/2016. Alla medesima udienza è stata disposta, ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del C.G.S., l’audizione dell’assistente arbitrale n.1 per rendere chiarimenti in ordine a quanto accaduto al termine della gara in questione. All’udienza odierna, pertanto, il difensore della reclamante ha insistito nei motivi di gravame. La Corte Sportiva di Appello, esaminati il referto di gara redatto dall’assistente arbitrale n.1 ed i chiarimenti resi dallo stesso all’udienza del 12/04/2016, osserva che al termine della gara il predetto assistente, ultimo degli ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, una volta imboccato il sottopassaggio, si è trovato ad avere alle spalle non solo i due calciatori che aveva identificato al momento della sostituzione (i quali contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante avevano preso posto nella panchina fino al termine della gara) ma anche alcuni dirigenti, probabilmente appartenenti alla Audace Partinico Borgetto. In questo frangente l’assistente arbitrale è stato attinto da alcuni sputi ma lo stesso, a precisa domanda, ha dichiarato di non avere visto chi materialmente abbia posto in essere lo spregevole gesto ma, una volta giratosi, ha individuato non soltanto i predetti due giocatori, che ridevano (al momento gli stessi indossavano dei giubbotti), ma anche altri soggetti probabilmente riferibili alla reclamante. In ragione di quanto sopra, mancando la certezza che i predetti calciatori possano essere gli autori dello spregevole gesto in danno dell’assistente arbitrale, gli stessi devono rispondere solo per il comportamento irriguardoso da loro posto in essere in danno dell’ufficiale di gara, per la qual ragione la sanzione va rideterminata come da dispositivo. Per ciò che attiene l’ammenda, il gravame va disatteso e la sanzione va di contro aggravata, in quanto, oltre al comportamento irriguardoso e offensivo riservato dal pubblico di casa al Commissario di campo, non vi è dubbio alcuno che l’assistente arbitrale, nel sottopassaggio, sia stato raggiunto da alcuni sputi da soggetti dei quali non è certa la identificazione, per cui la società ospitante, ai sensi dell’art. 62 comma 2 N.O.I.F. è comunque, responsabile dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico dei calciatori sigg. Ferdinando Campione e Giuseppe Di Trapani a tutto il 19 aprile 2016. Revoca, conseguentemente, l’ulteriore sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 16 C.G.S. Visto l’art. 36 comma 4 del C.G.S. applica alla reclamante l’ammenda, così aggravata, di € 450,00. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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