COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.193/A A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Santo Carpinteri – Campionato Eccellenza Girone “B”, gara Troina/ Palazzolo del 10/04/2016 – C.U. n. 341 del 13/04/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n.193/A A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Santo Carpinteri - Campionato Eccellenza Girone “B”, gara Troina/ Palazzolo del 10/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Palazzolo impugna il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato sostenendo in buona sintesi che il gesto posto in essere dal proprio tesserato, quale la rottura della porta dello spogliatoio, non era volontario ma dovuto ad un caso fortuito essendo lo stesso scivolato andando così a sbattere contro la porta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 37’ del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Santo Carpinteri per avere dato volontariamente una violenta e forte spinta ad un avversario sì da farlo cadere a terra dolorante. Il predetto calciatore, secondo quanto riferisce il Commissario di campo nel suo rapporto, una volta rientrato nello spogliatoio sferrava un calcio in direzione della porta d’ingresso dello spogliatoio ospiti rompendone il vetro martellato. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento non trovando riscontro, negli atti ufficiali di gara, a quanto sostenuto dalla reclamante e risultando, peraltro, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione, in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari ed antisportivi posti in essere dal suddetto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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