COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.194/A A.S.D. SAN LEONE (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifiche: per sette gare a carico del calciatore sig. Angelo Manuli; per sei gare a carico calciatore sig. Luigi Longo; per cinque gare a carico del calciatore sig. Vincenzo Roberto Sanfilippo; per quattro gare a carico del calciatore sig. Cristian Sebastiano Belgiorno; per tre gare a carico del calciatore sig. Domenico Marchese – Campionato di 2° Cat./H, gara Play Off Sporting Augusta/ San Leone del 09/04/2016 – C.U. n. 341 del 13/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.194/A A.S.D. SAN LEONE (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifiche: per sette gare a carico del calciatore sig. Angelo Manuli; per sei gare a carico calciatore sig. Luigi Longo; per cinque gare a carico del calciatore sig. Vincenzo Roberto Sanfilippo; per quattro gare a carico del calciatore sig. Cristian Sebastiano Belgiorno; per tre gare a carico del calciatore sig. Domenico Marchese - Campionato di 2° Cat./H, gara Play Off Sporting Augusta/ San Leone del 09/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. San Leone ha impugnato i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportati, sostenendo, in buona sintesi, per ciò che attiene al risultato della gara, che questa debba essere ripetuta non ricorrendo i presupposti per la sua sospensione stante le evidenti discordanze tra il rapporto dell’arbitro e quello redatto dal Commissario di campo presente. In particolare, secondo l’assunto della reclamante, nel rapporto redatto da quest’ultimo non è dato evincersi il numero di maglia dei calciatori che hanno accerchiato l’arbitro. Inoltre, prosegue la reclamante, nulla può essere imputato ai propri sostenitori in quanto la rete di recinzione risultava già tagliata e il campo non risultava essere agibile. Per quanto attiene alle squalifiche inflitte ai propri tesserati ne chiede in maniera del tutto generica una riduzione, in quanto la loro individuazione sarebbe avvenuta per caso e “certamente” su suggerimento della società consorella. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame per ciò che attiene alle sanzioni inflitte ai tesserati è palesemente inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 36 C.G.S. in relazione al comma 6 dell’art. 33 C.G.S., risultando sul punto assolutamente generico e privo di qualsiasi motivazione. In ordine al risultato della gara preliminarmente si rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro, degli assistenti ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Di contro il rapporto del Commissario di Campo, ove regolarmente designato, assume rilievo, ai sensi del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 C.G.S., limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressioni blasfeme “non visti dall’arbitro”. Ciò posto, dalla lettura del referto di gara si rileva che al 24’ del 2° tempo, dopo che la società Sporting Augusta aveva realizzato una rete, l’arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori della società San Leone e più precisamente: dal n.10 sig. Luigi Longo, il quale lo strattonava con forza; dal n.6 sig. Vincenzo Sanfilippo, il quale lo afferrava per un braccio e contestualmente proferiva delle minacce nei suoi confronti; dal n.4 sig. Angelo Manuli, il quale lo spingeva mettendogli, con forza, entrambe le mani sul petto; dal n.15 sig. Cristian Belgiorno, il quale assumeva un comportamento offensivo e minaccioso; dal n.8 sig. Domenico Marchese, il quale assumeva anch’egli un comportamento offensivo e minaccioso. Inoltre il n. 6 sig. Vincenzo Sanfilippo si dirigeva verso l’Assistente arbitro n°1 ed assumeva anche nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso. L’arbitro a questo punto convocava i due capitani al fine di potere riprendere la gara, ma non gli era possibile riprenderla in quanto le proteste poste in essere dai calciatori appartenenti alla San Leone continuavano. Inoltre il capitano, da individuarsi nella persona del sig. Vincenzo Sanfilippo, ed il vice capitano, da individuarsi nella persona del sig. Domenico Marchese, si mostravano solidali con i loro compagni di squadra, impedendo all’arbitro di assumere i dovuti provvedimenti disciplinari. Peraltro il comportamento posto in essere dai calciatori sul terreno di gioco alimentava le proteste dei sostenitori della San Leone i quali a loro volta cercavano di penetrare sul terreno di gioco attraverso un varco da loro creato nella rete di recinzione venendo, però, contenuti a stento dalle Forze dell’ordine presenti. A questo punto il direttore di gara, vista l’impossibilità di assumere i dovuti provvedimenti disciplinari e visto il protrarsi delle proteste dei calciatori nei suoi confronti, anche al fine di preservare la propria incolumità fisica e quella degli assistenti, abbandonava il campo decretando la definitiva sospensione della gara. In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, considerato che, ove fossero stati assunti i dovuti provvedimenti disciplinari, la società San Leone si sarebbe, comunque, trovata con un numero di calciatori inferiore a quello minimo per consentirgli la prosecuzione della gara. Consegue che sul punto il reclamo va respinto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame in quanto in parte inammissibile e in parte infondato. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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