COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO BENEDETTO DI GREGORIO (Presidente dell’A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA) Sig. GIUSEPPE PERGOLA (dirigente accompagnatore) Sig. ROCCO CALI’ (dirigente accompagnatore) A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA Stagione sportiva 2014/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO BENEDETTO DI GREGORIO (Presidente dell’A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA) Sig. GIUSEPPE PERGOLA (dirigente accompagnatore) Sig. ROCCO CALI’ (dirigente accompagnatore) A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA Stagione sportiva 2014/2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9182/211 pf15-16 AA/mg del 07 marzo 2016, il sig. Angelo Benedetto Di Gregorio, quale Presidente della A.S.D. Comunità Frontiera, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria del 08/02/2015, 08/03/2015 e del 14/03/2015, disputate rispettivamente contro le società Valledolmo, Accademia Mazzarinese e Atletico Aragona, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D., per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiale le distinte delle gare suindicate, il secondo in numero di due gare, consegnate all’arbitro senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., la A.S.D. Comunità Frontiera, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata ai suindicati soggetti. Le parti deferite hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva, dichiarandosi consapevoli dell’errore commesso, precisando che tra i calciatori in distinta fosse comunque presente un tecnico e rimettendosi comunque alla decisione del Tribunale Federale Territoriale. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Angelo Benedetto Di Gregorio; Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Pergola; Mesi tre di inibizione a carico del sig. Rocco Calì; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Comunità Frontiera. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti allegati agli atti del deferimento che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato di seconda categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Comunità Frontiera, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. A nulla rileva, a tal proposito, che tra le fila della squadra fosse presente a dire della Società un tecnico abilitato, di cui peraltro non è stato indicato il nominativo né la posizione di tesseramento e/o la sua validità. Risulta inoltre che i sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì hanno sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, il secondo in numero di due, le distinte delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Angelo Benedetto Di Gregorio, nella qualità sopra indicata e degli altri tesserati deferiti, sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì, nonché della A.S.D. Comunità Frontiera, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, conseguendone l’applicazione delle relative sanzioni, come appresso indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico della sig. Angelo Benedetto Di Gregorio; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Comunità Frontiera. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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