COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 69/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LUCIANO MICELI (Presidente A. POL. ALBATROS LERCARA); Sig. FRANCESCO LA ROSA (Pres. Onorario – Dirigente A. POL. ALBATROS LERCARA); A. POL. ALBATROS LERCARA Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 69/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LUCIANO MICELI (Presidente A. POL. ALBATROS LERCARA); Sig. FRANCESCO LA ROSA (Pres. Onorario - Dirigente A. POL. ALBATROS LERCARA); A. POL. ALBATROS LERCARA Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9195/1015 pf14-15 AA/mf del 07 marzo 2016, il sig. Luciano Miceli, quale Presidente della A. Pol. Albatros Lercara, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l’obbligo di dotare la propria squadra nelle gare del campionato di 1^ categoria disputate il 22/03/2015, il 29/03/2015 e il 12/04/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora per avere sottoscritto la distinta di gioco della gara del 29/03/2015, consegnata al direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Francesco La Rosa, quale Presidente onorario e Dirigente della A. Pol. Albatros Lercara, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto le distinte di gioco, carenti dell’indicazione di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; la A. Pol. Albatros Lercara, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli; Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Francesco La Rosa; Ammenda di € 600,00 a carico della A. Pol. Albatros Lercara. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 1^ categoria disputate dalla A. Pol. Albatros Lercara nelle date del 22/03/2015, 29/03/2015 e 12/04/2015, rispettivamente contro Castronovo, Cerda e Roccapalumba, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Luciano Miceli e Francesco La Rosa omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A. Pol. Albatros Lercara, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco La Rosa; Ammenda di € 300,00 a carico della A. Pol. Albatros Lercara. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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