COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 519/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Sig. STEFANIA AMATO (Presidente all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908 N° 16 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Paternò 1908 all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 519/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Sig. STEFANIA AMATO (Presidente all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908 N° 16 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Paternò 1908 all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 03/03/2016 prot. 9052/204 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva, per n° 16 calciatori. Le parti deferite, all’esito del deferimento, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, fatta eccezione per le posizioni dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, per i quali sono stati acquisiti i relativi certificati di idoneità medico-sportiva. Il rappresentante della Procura Federale nel rimettersi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in ordine alla posizione dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, per il resto ha insistito nei motivi di deferimento e ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 1,300,00 a carico della società A.S.D. Paternò 1908; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Stefania Amato; - squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Alfredo Di Bella, Alberto Furnari, Giuseppe Lo Verde, Antonino Pannitteri, Salvatore Sanfilippo, Christian Scariolo, Marco Antonio Schillaci, Giuseppe Vinciullo, Francesco Corallo, Alfio Isaia, Giuseppe Nicolò Lazzaro, Vincenzo Tornatore, Giorgio Virgillito, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che nelle more del procedimento sono pervenuti i certificati medici di idoneità dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, relativi alla stagione sportiva in esame; rileva altresì dai documenti in atti la responsabilità delle altre parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei suindicati n° 13 calciatori, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito i calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi e dispone applicarsi: - l’ammenda di € 1.300,00 (milletrecento/00) a carico della società A.S.D. Paternò 1908; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. per mesi otto a carico della sig. Stefania Amato, in prosecuzione dell’inibizione con scadenza al 15/5/2016 (giusta provvedimento n° 61/B di questo Tribunale pubblicato sul C.U. n° 294 TFT 29 del 15/03/2016); - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alfredo Di Bella, Alberto Furnari, Giuseppe Lo Verde, Antonino Pannitteri, Salvatore Sanfilippo, Christian Scariolo, Marco Antonio Schillaci, Giuseppe Vinciullo, Francesco Corallo, Alfio Isaia, Giuseppe Nicolò Lazzaro, Vincenzo Tornatore, Giorgio, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. Tribunale Federale Territoriale
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