F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015) Con reclamo dell’11.11.2015, la società F.C. Bari 1908 S.p.A. impugnava il provvedimento adottato con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com Uff n. 40 del 10.11.2015, con il quale era stata inflitta l’ammenda di € 5000,00, per avere i suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una mazza di legno con punta rinforzata; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. A) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza. 3 A sostegno dell’impugnazione, la reclamante richiama l’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. per la contestuale ricorrenza delle tre circostanze previste dalla citata norma e cioè, oltre a quelle già riconosciute dal giudice alla lett. a) e b), anche quella ulteriore prevista alla lett. e), non considerata, invece, dal Giudice di prime cure. A tal proposito, la reclamante allega altra documentazione diretta a provare come la società F.C. Bari 1908 S.p.A. ebbe ad indire una riunione il giovedì prima della partita, nella quale, poneva a disposizione del G.O.S. ben due unità ulteriori per l’attività di prefiltraggio. In definitiva, la società reclamante afferma, nei motivi di ricorso, di aver predisposto ogni misura utile per il controllo degli spettatori prima dell’ingresso e che, pertanto, nessuna sanzione pecuniaria poteva essere elevata. Inoltre, in merito alla natura della condotta censurata, la reclamante invoca la natura non violenta del gesto consistito nel lancio della mazza sulla pista di atletica riconducendola ad un gesto di giubilo in coincidenza della prima rete realizzata dalla squadra di casa. Orbene, tutto ciò premesso, a giudizio di questa Corte le ragioni invocate dalla ricorrente non appaiono idonee per l’annullamento in toto dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, che peraltro ha già di suo applicato una sanzione pecuniaria al di sotto dei minimi edittali, in quanto la potenziale pericolosità e lesività del gesto, comunque sconsiderato, appare in tutti i suoi aspetti, non potendo esso di certo essere classificato quale mero gesto di giubilo. Tuttavia appare adeguato e proporzionale ridurre l’ammenda a € 3.000,00, in ragione anche delle iniziative poste in essere dalla società per prevenire atti violenti da parte dei propri tifosi, non valendo in maniera decisiva ogni considerazione in ordine alla natura inoffensiva dell’oggetto lanciato in campo (mazza con punta rinforzata in plastica, utilizzata per suonare i tamburi). Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell’ammenda ad € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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