FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 349/A del 19/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO TERRIBILE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 349/A del 19/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO TERRIBILE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO TERRIBILE, avente ad oggetto la seguente condotta: il Sig. FRANCESCO TERRIBILE, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. REAL VALDIVARA, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 30 dello Statuto Federale e all’art. 15 del C.G.S. perché, nonostante il diniego di autorizzazione da parte delle preposte autorità federali, denunciava all’autorità giudiziaria ordinaria il Sig. Nicolò Castelletta, calciatore tesserato per la società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, per fatti avvenuti durante la gara AMICIZIA LAGACCIO – REAL VALDIVARA, tenutasi il 1° marzo 2015; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO TERRIBILE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. FRANCESCO TERRIBILE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.