FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 350/A del 19/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FUTIA – società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 350/A del 19/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FUTIA - società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FUTIA e della società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911, avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO FUTIA Presidente della società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società e trasmesso alla mail istituzionale della Segreteria del C.R. Calabria e oltre che agli organi di stampa, pubblicamente leso la reputazione di Organismi dell’Istituzione Federale ipotizzando dubbi sulla stessa regolarità del campionato; A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FUTIA per proprio conto e nell’interesse della società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911, in qualità di Presidente;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. VINCENZO FUTIA e di € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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