FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 355/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Francesco CERAVOLO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 355/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Francesco CERAVOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11/12 e n. 139 pf 13/14, adottato nei confronti del Sig. Francesco CERAVOLO, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco CERAVOLO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C. AREZZO S.P.A. come direttore generale con delega di rappresentanza, iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, per le seguenti violazioni: - artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, commi 1 e 2, del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2009/10, svolto attività in favore della società F.C. CATANZARO S.P.A. volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la società A.C. AREZZO S.P.A. con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell’attività disciplinarmente rilevante dei sigg. Antonio AIELLO e Filippo CATALANO; - artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 7, commi 1 e 2, del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il sig. Antonio AIELLO, amministratore unico della società F.C. CATANZARO S.P.A., un compenso per l’attività svolta, in favore del figlio sig. Cataldo CERAVOLO attraverso la simulazione di un mandato rosso in data 25 gennaio 2010, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante dei sigg.ri Antonio AIELLO e Cataldo CERAVOLO; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CERAVOLO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione e di 10.000,00 euro di ammenda per il Sig. Francesco CERAVOLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.