FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 356/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AQUILINO DI CARO – FRANCESCO CUSCUNÀ – ANTONY CERCHIA – CESARE PARIS – SAMUELE LEONE – società ASD NUOVA ABBIATE – società SSD A RL VARESINA SPORT C.V.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 356/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AQUILINO DI CARO - FRANCESCO CUSCUNÀ - ANTONY CERCHIA - CESARE PARIS - SAMUELE LEONE - società ASD NUOVA ABBIATE - società SSD A RL VARESINA SPORT C.V.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. AQUILINO DI CARO, FRANCESCO CUSCUNÀ, ANTONY CERCHIA, CESARE PARIS, SAMUELE LEONE e delle società ASD NUOVA ABBIATE e SSD A RL VARESINA SPORT C.V., avente ad oggetto la seguente condotta: Aquilino DI CARO, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante protempore della S.S.D. a r.l. Varesina Sport C.V. – già ASD Varesina C.V., in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F, ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver omesso ogni controllo e dovuta vigilanza, sull’operato del proprio collaboratore Cuscunà Francesco, dirigente e direttore sportivo della ASD Varesina Sport, in occasione della fittizia cessione del calciatore Cerchia Antony alla società ASD Nuova Abbiate e del successivo prestito del predetto calciatore alla suddetta società cedente dopo 4 giorni; Francesco CUSCUNÀ, all’epoca dei fatti direttore sportivo e dirigente della S.S.D. a r.l. Varesina Sport C.V. – già ASD Varesina C.V., in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver ideato il trasferimento per giorni 4 del calciatore Cerchia Antony dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al solo fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore, nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere; Antony CERCHIA, nato il 24.3.1998, calciatore attualmente tesserato per la società SSD arl Varesina Sport C.V., in violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 6 del C.G.S., in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver sottoscritto, unitamente ai propri genitori, esercenti la patria potestà sullo stesso, il trasferimento fittizio, per giorni 4, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al solo fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere; Cesare PARIS, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Nuova Abbiate, in violazione dell’art. 1 bis commi 1, 3 e 6 del C.G.S., in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver sottoscritto la lista di trasferimento fittizio, per giorni 4, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, adducendo una generica e non documentata giustificazione, senza indicare alcuna disponibilità ad essere audito in altra data; Samuele LEONE, all’epoca dei fatti dirigente della ASD Nuova Abbiate, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver concorso fattivamente al trasferimento per giorni 4 del calciatore Cerchia Antony, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina, al fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla società ASD Gorla Maggiore nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere; ASD NUOVA ABBIATE, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Paris Cesare, dal proprio dirigente Leone Samuele e dal calciatore Cerchia Antony; SSD A RL VARESINA SPORT C.V., per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS per la condotta omissiva posta in essere dal proprio amministratore unico e legale rappresentante p.t. Di Caro Aquilino nonché per le condotte fraudolente poste in essere dal proprio direttore sportivo e dirigente Cuscunà Francesco e dal calciatore Cerchia Antony; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sigg. Aquilino DI CARO, Francesco CUSCUNÀ, Antony CERCHIA, Cesare PARIS, Samuele LEONE e dalle società ASD NUOVA ABBIATE e SSD A RL VARESINA SPORT C.V. in nome dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Aquilino DI CARO, 60 giorni di inibizione per il Sig. Francesco CUSCUNÀ, 40 giorni di inibizione per il Sig. Antony CERCHIA e 1.000,00 euro di ammenda per la società SSD A RL VARESINA SPORT C.V., di mesi 2 di inibizione per Cesare PARIS, mesi 2 di inibizione per il Sig. Samuele LEONE e 500,00 euro di ammenda per la società ASD NUOVA ABBIATE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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