COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 20/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 4/2016 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI – ODORISIANA CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 20/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 4/2016 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI - ODORISIANA CALCIO Il Giudice Sportivo - visto il reclamo presentato dalla società Virtus Rocca San Giovanni avverso la regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, della quale se ne chiede la ripetizione per le motivazioni ivi spiegate; - riscontrato che il reclamo, tempestivamente presentato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. N. 217/A del14/12/2015, risulta privo dell'attestazione dell'invio di copia dello stesso alla controparte, avendo la società reclamante allegato copia del rapporto di trasmissione del fax di inoltro alla società Odorisiana Calcio del solo preannuncio di reclamo in data 18/4/2016; - considerato, per quanto sopra, che il reclamo in esame deve essere dichiarato inammissibile; - preso atto dei provvedimenti disciplinari inerenti la gara, assunti in separata sede e riportati con dispositivo a parte; - visto l'art. 33 C.G.S. DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Virtus Rocca San Giovanni avverso la regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe; 2) di addebitare la tassa di reclamo.
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