COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI SANTE FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN QUANTO INVIAVA A PIÙ RIPRESE, PER SUA STESSA AMMISSIONE, ALLA CALCIATRICE MINORE M. C. ED ALLA DI LEI MADRE, NUMEROSI MESSAGGI RICATTATORI, VOLGARI E SCURRILI A SFONDO SESSUALE CON PRESSANTI ED ESPLICITE RICHIESTE DI RAPPORTI SESSUALI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL SUO TESSERATO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. DI SANTE FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN QUANTO INVIAVA A PIÙ RIPRESE, PER SUA STESSA AMMISSIONE, ALLA CALCIATRICE MINORE M. C. ED ALLA DI LEI MADRE, NUMEROSI MESSAGGI RICATTATORI, VOLGARI E SCURRILI A SFONDO SESSUALE CON PRESSANTI ED ESPLICITE RICHIESTE DI RAPPORTI SESSUALI; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL SUO TESSERATO; Con nota del 24.2.16, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per le contestazioni rispettivamente contestate. Con raccomandate aa.rr. del 10.3.16 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti la detta violazione e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.4.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi istruttori. All’udienza di trattazione compariva, il rappresentante della Procura Federale, e i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la irricevibilità della memoria difensiva inviata dalla società Castelnuovo e dal suo difensore, in quanto pervenuta oltre i termini previsti nell’atto di contestazione. Procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità degli stessi soggetti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Di Sante Franco anni cinque di inibizione con proposta di preclusione nei ranghi della F.I.G.C.; nei confronti della società Castelnuovo Vomano l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Il difensore della società Castelnuovo, dopo aver contestato la sussistenza della responsabilità oggettiva, in quanto il Di Sante avrebbe agito in piena autonomia, tanto da rendere impossibile qualunque forma di controllo sui suoi mezzi di comunicazione, ha concluso con la richiesta di proscioglimento della società, ovvero, in estremo subordine, per l’applicazione di una sanzione minima. Il difensore del Di Sante, dopo aver rilevato incongruenze, lacune e contraddittorietà degli atti di indagine compiuti dalla Procura e dopo aver messo in relazione i fatti contestati con una richiesta di svincolo del tesseramento stranamente non accolta dalla società, ha concluso per l’applicazione di una sanzione minima nei confronti del Di Sante, eventualmente convertibile in una donazione in favore di una non meglio precisata associazione benefica. Ritiene il Tribunale che i fatti contestati al Di Sante sono stati ammessi dallo stesso nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale F.I.G.C., nonché nel corso del presente procedimento, con la conseguenza che non vi è dubbio alcuno sulla paternità e sulla serietà dei messaggi inviati dallo stesso alla calciatrice minore sul cellulare di quest’ultima. Ora, a prescindere dalle motivazioni addotte dalla difesa del Di Sante sulle ragioni del comportamento dallo stesso tenuto, che in questa sede non hanno rilievo ai fini del giudizio di responsabilità, il contenuto degli stessi, per la loro natura ingiuriosa, irriguardosa e chiaramente a sfondo sessuale, integra appieno la violazione dell’art. 1 C.G.S., soprattutto alla luce del fatto che gli stessi messaggi erano provenienti da persona di non giovane età ed indirizzati ad una minore affidata alla sua tutela per ragioni sportive. Appare equo al Tribunale, tenuto conto della gravità del comportamento sopra descritto, infliggere al Di Sante la sanzione sportiva di anni cinque di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Quanto alla posizione della società Castelnuovo Vomano, il Tribunale, preliminarmente, dichiara l’irricevibilità della memoria tardivamente prodotta, in quanto pervenuta oltre i termini stabiliti nell’atto di contestazione. Sulla responsabilità oggettiva della stessa, osserva il Tribunale che tale principio non può non essere applicato nella fattispecie, non essendo idonee le motivazioni addotte ad escluderla. Tenuto conto, peraltro, che le modalità con le quali si è estrinsecato il comportamento del Di Sante sono del tutto particolari, ritiene il Tribunale di infliggere alla stessa una sanzione pecuniaria più lieve rispetto a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge al sig. Di Sante Franco la sanzione sportiva di anni cinque di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Infligge, altresì, alla società Castelnuovo Vomano la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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