COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CASTRUM, AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO TURNI INFLITTE AI CALCIATORI SPERANZA FEDERICO E SPERANZA GIUSEPPE, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS S. VALENTINO – SPORTING CASTRUM, DISPUTATA IL 30.3.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°35 DEL 31.3.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CASTRUM, AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO TURNI INFLITTE AI CALCIATORI SPERANZA FEDERICO E SPERANZA GIUSEPPE, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS S. VALENTINO – SPORTING CASTRUM, DISPUTATA IL 30.3.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°35 DEL 31.3.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Castrum ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei calciatori sopra specificati per avere, gli stessi, posto in essere una reiterata condotta irriguardosa, ingiuriosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione la non veridicità del referto arbitrale tenuto conto che, al momento del fischio finale, il calciatore Speranza Federico si trovava negli spogliatoi in quanto sostituito al 25° del secondo tempo, mentre il calciatore Speranza Giuseppe si trovava lontano dall’arbitro. Ha precisato, inoltre, di non avere avuto nessun motivo per protestare nei confronti del direttore di gara, visto che il portiere era riuscito a neutralizzare un calcio di rigore salvando il risultato all’ultimo minuto di gioco. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento delle sanzioni ovvero, in subordine, la loro riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando con dovizia di particolari le motivazioni che lo avevano portato a identificare i calciatori di cui sopra come responsabili dei comportamenti contestati. Osserva la Corte che le sanzioni inflitte ai calciatori Speranza Federico e Giuseppe posso essere lievemente ridotte, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, di ridurre le squalifiche ai calciatori Speranza Federico e Speranza Giuseppe a tre gare.
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