COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. U.S. TORNARECCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ODORISIANA CALCIO – TORNARECCIO, DISPUTATA IL 6.3.16 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°45 DEL 31.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. U.S. TORNARECCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ODORISIANA CALCIO – TORNARECCIO, DISPUTATA IL 6.3.16 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°45 DEL 31.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Tornareccio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., con la seguente motivazione: “…. - visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Tornareccio avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, per aver la società Odorisiana Calcio impiegato il calciatore Di Giacomo Giuseppe nato il 31/01/1989 squalificato per una gara per recidiva in ammonizione - C.U. N. 40 del 25 febbraio 2016-; - visto il C.U.N.40 del 25/2/16 riferimento gare del 20 febbraio 2016 dove viene riportata la squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione al calciatore Di Giacomo Giuseppe (nato il 31/1/89); - considerato che il Di Giacomo Giuseppe avrebbe dovuto scontare la squalifica di cui sopra nella gara del 28 febbraio 2016 Sporting Altino/Odorisiana Calcio; - tenuto conto che la società reclamante rappresenta che per tale gara (Sporting Altino/Odorisiana Calcio) veniva disposta la ripetizione come da C.U.N.41 del 3 marzo 2016 e che il calciatore Di Giacomo Giuseppe pertanto, non poteva prendere parte alla gara del 6 marzo 2016 Odorisiana Calcio/Tornareccio a norma dell'art. 22 comma 4) del C.G.S.: "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica....Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo", chiedendo così di comminare alla soc. Odorisiana Calcio la perdita della gara; - esaminati gli atti in possesso del C.R.; - considerato che alla data del 6 marzo 2016 il provvedimento del Giudice Sportivo non poteva essere considerato definitivo, in quanto le società interessate (Sporting Altino e Odorisiana Calcio) avrebbero potuto inoltrare ricorso alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, avvenuta con Comunicato Ufficiale Nº41 del 3 marzo 2016; - in relazione a quanto sopra esposto nella gara oggetto del ricorso la posizione del calciatore Di Giacomo Giuseppe - nato il 31/1/89- deve ritenersi regolare, pertanto a norma del già citato art.22 comma 4) del C.G.S. DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società Tornareccio; b) di confermare il risultato acquisito in campo e cioè Odorisiana …. “. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione anche a mezzo del proprio difensore l'errata applicazione da parte del G.S. dell'art. 22, C.G.S., in quanto il primo giudice, nel momento in cui ha adottato la sua decisione (31.3.2016), era già perfettamente a conoscenza sia della mancata impugnazione del provvedimento con il quale era stato disposto l'annullamento della gara Sporting Altino / Odorisiana Calcio (3.3.2016), sia della avvenuta ripetizione della gara medesima, con la conseguenza che il calciatore Di Giacomo avrebbe dovuto considerarsi in posizione irregolare in relazione alla gara Odorisiana – Tornareccio del 6.3.2016, stante la ormai definitività del provvedimento del 3.3.2016. Ha, inoltre, aggiunto, che seguendo il ragionamento del G.S. si arriverebbe all'assurdo che il Di Giacomo non possa scontare la squalifica in assenza della pubblicazione di un provvedimento definitivo, il che contrasterebbe con la certezza del diritto che, comunque, deve ispirare ogni provvedimento della Giustizia Sportiva. Ha, infine, depositato altra decisione del G.S. (adottata con C.U. n°48 del 13.4.2016 e sempre relativa alla posizione del calciatore Di Giacomo) a detta della società in palese contraddizione con quella oggi impugnata. Osserva la Corte che l’appello non può che essere respinto, sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata, essendone chiaro il tenore, nonché corretta e uniforme la sua applicazione da parte dei GG.SS. In realtà, come si legge proprio nella decisione prodotta dall'odierna appellante, nel caso specifico non è stato prodotto gravame a questo Organo di secondo grado avverso il provvedimento che disponeva la ripetizione della gara Sporting Altino / Odorisiana nei termini procedurali previsti, vale a dire entro i sette giorni dalla data di pubblicazione della delibera del G.S. - C.U. nº 41 del 3.3.2016 -, onde il provvedimento doveva e deve intendersi definitivo il giorno successivo alla data del 10.3.2016. In maniera conforme alla norma, pertanto, il calciatore Di Giacomo Giuseppe non ha preso parte alla gara immediatamente successiva alla decadenza dei termini di cui sopra, ovvero Incoronata Calcio Vasto/Odorisiana Calcio del 12.3.2016, scontando così la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione irrogata con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 40 del 25 febbraio 2016, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato. E' ovvio, quindi, che la necessità di “pubblicazione del provvedimento definitivo” cui fa riferimento l'ultima parte del quarto comma, del più volte citato art. 22 C.G.S., si ravvisa nel solo caso di impugnazione della decisione che annulla la gara nella quale doveva essere scontata la squalifica dovendo, in difetto e alla scadenza del relativo termine, ritenersi definitivo il provvedimento già pubblicato e non più impugnabile, senza necessità di ulteriore sua pubblicazione a una settimana di distanza. Appare, allora, pretestuoso il riferimento dell'appellante alla circostanza che, al momento dell'adozione del provvedimento oggi sottoposto al vaglio della Corte, la sentenza che aveva disposto la ripetizione della gara era divenuta già definitiva, in quanto il riferimento temporale deve essere evidentemente valutato in relazione all'impiego del calciatore e non certo alla decisione del G.S. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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