COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. CARPENA avverso ammenda di € 500 e disputa di una gara a porte chiuse delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 7.4.2016 gara CARPENA – SAN VITTORE del 3.4.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. CARPENA avverso ammenda di € 500 e disputa di una gara a porte chiuse delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 7.4.2016 gara CARPENA - SAN VITTORE del 3.4.2016 L'A.S.D. G.S. CARPENA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) nel corso del secondo tempo, a seguito di un colpo inferto, a palla lontana, da un giocatore del San Vittore ad un giocatore della scrivente, un proprio sostenitore, in piedi a non meno di 30 metri a lato della piccola tribunetta, incominciava ad inveire nei confronti del giocatore del San Vittore.; 2) dalla parte opposta del terreno di gioco, partiva di corsa un sostenitore del San Vittore, poi identificato come il fratello del giocatore del San Vittore, che si scagliava come una furia contro il sostenitore del Carpena.; 3) l'intervento di sostenitori di entrambe le squadre impediva che l'aggressione si concludesse in maniera più grave; 4) la partita non veniva giocata per qualche minuto, ma, poi, portata al termine regolamentare; 5) i Carabinieri, chiamati da un dirigente del Carpena, intervenivano a partita conclusa e sentivano diverse persone, che confermavano l'accaduto. Stante la pressoché totale estraneità dei fatti del G.S. CARPENA, chiede l'annullamento delle sanzioni. La Corte, - premesso che la parte del reclamo relativa alla sanzione della disputa della gara a porte chiuse non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile , ai sensi dell'art. 45 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che a seguito di un aspro diverbio sorto tra un sostenitore del Carpena ed un giocatore del San Vittore, si accendeva, sugli spalti una vivace rissa, cui prendevano parte circa una trentina di persone di entrambe le tifoserie, rissa che, poi si avvicinava alla rete di recinzione del campo da gioco, e che veniva sedata dall'intervento degli addetti alla forza pubblica sostitutiva, dopo circa cinque minuti in cui la gara era stata sospesa, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'ammenda di € 500 per l'A.S.D. G.S. CARPENA, fermo restando , a carico della stessa, l'obbligo della disputa di una gara a porte chiuse. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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