COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CORREGGIARI ANDREA, tess. S.P.D.Nuova Aurora e S.P.D. NUOVA AURORA – Campionato II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CORREGGIARI ANDREA, tess. S.P.D.Nuova Aurora e S.P.D. NUOVA AURORA - Campionato II^ categoria Con nota 11.3.2016, n. 9465 - 813, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. CORREGGIARI ANDREA, tesserato SPD Nuova Aurora, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 , dell’art. 5 , comma 1, C.G.S. , per aver, con le dichiarazioni rese in data 20.01.2016, in un post pubblicato dal proprio profilo Facebook, espresso frasi gravemente offensive e minatorie nei confronti dell’arbitro Sig. Niccolò Zizza; - la società S.P.D. NUOVA AURORA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2 e dll’art. 5, comma 2, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio calciatore Andrea Correggiari. Eseguite ritualmente le notifiche, la S.P.D. NUOVA AURORA ha inviato una memoria in cui spiega che il calc. CORREGGIARI inviò "un messaggio privato in tono confidenziale ad una persona di cui non conoscono l'identità e l'arbitro sig. Zizza, sicuramente in buona fede, avrà ritenuto il messaggio, inoltratogli dalla persona sconosciuta, a carattere pubblico, senza fare però le opportune verifiche, prima della denuncia. Se le frasi del calc. Correggiari fossero state rese pubbliche tramite qualsiasi network o mezzo stampa, la notizia sarebbe appunto divenuta di dominio pubblico. Cosa che non risulta. La S.P.D. NUOVA AURORA condanna fermamente quanto detto dal sig. Correggiari, seppur privatamente, ma esclude qualsiasi propria responsabilità. Avendone fatto richiesta, la S.P.D. Nuova Aurora è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 mesi di squalifica per il calc. CORREGGIARI ANDREA e l'ammenda di € 500 per la soc. S.P.D. NUOVA AURORA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria difensiva; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Presidente della S.P.D. NUOVA AURORA; - valutato che manca la prova certa che le frasi attribuite al calc. CORREGGIARI, siano state dallo stesso rese pubblicamente, ex art. 5., comma 1, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il deferimento, prosciogliendo dagli addebiti di cui al presente atto il calc. CORREGGIARI ANDREA e la S.P.D. NUOVA AURORA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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