COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. EL HAMED FAHD, sig. VINCENZI ROBERTO, dirigente a.c. Crevalcore e A.C. CREVALCORE – Camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. EL HAMED FAHD, sig. VINCENZI ROBERTO, dirigente a.c. Crevalcore e A.C. CREVALCORE - Camp. Promozione Con nota 25.02.2016 n. 8789 - 299, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. EL HAMED FAHD, tess. A.S.D. Crevalcore, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1e 5 del C.G.S., in relazione all’art 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver partecipato nella corrente Stagione Sportiva alla gara CASTENASO CALCIO – CREVALCORE del 11.10.2015, Campionato Provinciale Allievi, malgrado non fosse al momento della commissione dei fatti tesserato per l’ASD CREVALCORE ; - il sig. VINCENZI ROBERTO, dirigente accompagnatore ufficiale dell’AC CREVALCORE della violazione dei principi di lealtà , correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi erano pertanto legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calc. El Hamed Fahd non ne avesse titolo; - la società A.C. CREVALCORE, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , in ordine a quanto ascritto ai predetti soggetti. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. EL HAMED FAHD, 30 giorni di inibizione per il sig. VINCENZI ROBERTO, 1 punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato Provinciale Allievi, e l'ammenda di € 400 per la soc. A.C. CREVALCORE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. EL HAMED FAHD 1 giornata di squalifica, al sig. VINCENZI ROBERTO 30 giorni di inibizione ed alla soc. A.C. CREVALCORE l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Provinciale Allievi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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