COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. VILLAZZI GERMANO, Presidente A.S.D. San Leo C.S.M., calc. FANTI RICCARDO, sig. ABBRUZZESE PINO, dirigente A.S.D. San Leo C.S.M. e A.S.D. SAN LEO C.S.M – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. VILLAZZI GERMANO, Presidente A.S.D. San Leo C.S.M., calc. FANTI RICCARDO, sig. ABBRUZZESE PINO, dirigente A.S.D. San Leo C.S.M. e A.S.D. SAN LEO C.S.M - Camp. II^ categoria Con nota 25.2.2016, n. 8817-623, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. VILLAZZI GERMANO, Presidente dell’A.S.D. San Leo C.S.M., della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Fanti Riccardo, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso della gara San Leo – Gotico Garibaldina del 22/11/2015 cat. Giovanissimi; - il calc. FANTI RICCARDO (nato 28.3.1999), tess. A.S.D. San Leo C.S.M., della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 , comma 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere disputato la gara San Leo – Gotico Garibaldina del 22.11.2015, cat. Giovanissimi, senza averne titolo perché svincolato e non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. ABBRUZZESE PINO, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. San Leo, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione della gara di giovanissimi San Leo – Gotico Garibaldina del 22.11.2015, cat. Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Fanti Riccardo, sottoscrivendo la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Fanti, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. SAN LEO C.S.M., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di qualifica per il calc. FANTI RICCARDO, 30 giorni di inibizione per i sigg. VILLAZZI GERMANO e ABBRUZZESE PINO, 1 punto di penalizzazione, da scontare nel Campionato Giovanissimi e l'ammenda di € 400 per la soc. A.S.D. SAN LEO C.S.M. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. FANTI RICCARDO 1 giornata di squalifica, ai sigg. VILLAZZI GERMANO e ABRUZZESE PINO 30 giorni di inibizione ed alla soc. A.S.D. SAN LEO C.S.M. l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Giovanissimi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it