COMITATO REGIONALE LAZIO COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROSINONE 2000 – SPORTING BROCCOSTELLA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROSINONE 2000 - SPORTING BROCCOSTELLA Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 300 del 20.03.2016 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società FROSINONE 2000 e con il quale di deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa hanno preso parte, senza averne titolo, i calciatori VENDITTI Stefano e TERSIGNI Francesco squalificati con C.U. n. 48 del 17.03.2016 Delegazione di Frosinone (nella categoria Juniores) che svolge il proprio campionato nella giornata di sabato. - Secondo la reclamante, i calciatori squalificati non possono partecipare a gare ufficiali nel giorno in cui si deve scontare la squalifica, anche con squadre di altre categorie della stessa società,ma possono essere impiegati nelle gare ufficiali che vengono svolte in giornate diverse da quella del campionato in cui sono stati squalificati. - Il reclamo è infondato. - Infatti, l'art. 45 comma 1 del CGS dispone che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali di LND e di settore per l'attività giovanile e scolastica delle squadre nelle quali militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società FROSINONE 2000; b) di considerare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: FROSINONE 2000 - SPORTING BROCCOSTELLA 1 - 1. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it