COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA ROCCA CALCIO – LA SETINA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA ROCCA CALCIO - LA SETINA Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 316 del 07.04.2016 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società LA SETINA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento a seguito di un clima di tensione e reiterate proteste e minacce nei confronti del Direttore di gara e dei calciatori della reclamante. Inoltre, il Dirigente Accompagnatore della società LA ROCCA CALCIO Sig. COIA Esustachio, transitando nei pressi della panchina colpiva al volto un calciatore CONSOLI Gianluca facendolo cadere per terra. A fine gara, la società LA SETINA, per ulteriori accertamenti, trasportava all'Ospedale di Sezze il citato calciatore dove gli veniva riscontrata contusione escoriata al labbro inferiore guaribile in gg. 7 s.c. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino per la mancata possibilità di utilizzare il tesserato colpito. La società LA ROCCA CALCIO, nelle controdeduzioni fatte pervenire, riferisce che il dirigente COIA Eustacchio ha colpito con uno schiaffo il calciatore CONSOLI provocandogli lesioni di lieve entità. Tale comportamento è stato causato in reazione a vessazioni e offese subite da tesserati della società LA SETINA ed in particolare dal calciatore CONSOLI Gianluca. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA Al 40' del secondo tempo il Sig. COIA Eustachio (LA ROCCA CALCIO) colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria provocandogli una lieve fuoriuscita di sangue – omissis.…. (il dirigente è stato inibito fino al 6/6/2016 con C.U. n. 316 del 7/4/2016) L'arbitro riferisce che, dopo l'allontanamento del dirigente della società LA ROCCA CALCIO, la situazione tornava normale. L'arbitro, con supplemento di rapporto conferma che il calciatore CONSOLI è rimasto seduto in panchina per tutto il secondo tempo. La dirigenza della società LA SETINA, ha condotto al Pronto Soccorso il calciatore ferito alle ore 13.43 ed è stato dimesso alle ore 13.46. Pur deprecando l'inconsulto gesto del Sig. COIA, sanzionato come sopra riportato, questo Organo Giudicante ritiene che non sussistono i termini previsti dall'art. 17 comma 1 del CGS secondo capoverso poiché le reali conseguenze riportate dal calciatore CONSOLI Gianluca, dall'esame obiettivo compiuto al Pronto Soccorso, si limita ad una contusione escoriata al labbro inferiore, e che comunque il calciatore in questione è rimasto in panchina per tutto il secondo tempo segno che il danno è stato di lieve entità. Pertanto, non si ritiene che la manata al volto ricevuta dal calciatore CONSOLI abbia causato alterazione al potenziale atletico. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società LA SETINA b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: LA ROCCA CALCIO - LA SETINA 2 - 2 . La tassa reclamo va incamerata.
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