COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale V.J.S. VELLETRI CALCIO – POLISPORTIVA DE ROSS ARL

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale V.J.S. VELLETRI CALCIO - POLISPORTIVA DE ROSS ARL Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 216 del 07.04.2016 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società POLISPORTIVA DE ROSSI e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero preso parte, senza averne titolo, i calciatori FLORIO Andrea e DE MARZI Simone (V.J.S. VELLETRI)in quanto squalificati con C.U. n. 288 del 17.03.2016. - Detti calciatori, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella gara successiva del 19.03.2016 ANZIOLAVINIO - V.J.S. VELLETRI. - La stessa non è stata disputata per rinuncia della società V.J.S. VELLETRI. - La reclamante, osserva, che a seguito di tale rinuncia i suddetti calciatori non hanno scontato la squalifica pertanto, per l'effetto, chiede la vittoria a tavolino. - Il reclamo è fondato - Infatti con C.U. n. 300 del 24.03.2016 la società V.J.S. VELLETRI rinunciava alla gara contro l'ANZIOLAVINIO, l'art. 22 punto 5 del CGS recita testualmente "se la società rinuncia alla disputa di una gara della quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. In virtù dell'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA DE ROSSI b) di infliggere alla società V.J.S. VELLETRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda dieuro 100,00 c) di inibire il Sig. CANINI Massimo (V.J.S. VELLETRI) fino al 06.05.2016.
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