COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PRO LISSONE – VOGHERA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PRO LISSONE - VOGHERA La società Voghera non si é presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla Società Voghera la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 comma3 del C.G.S.; b) di comminare alla Società Voghera la sanzione dell'ammenda pari ad € 150,00 -1º Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2015/2016 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it