COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 01.03.2016 a carico di : D’ANTUONO Giuseppe per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale reale titolare della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente; PROCOPIO Giacomo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 15, commi 6 e 7 NOIF ed all’Art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 5 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, pera aver provveduto alla irregolare iscrizione della AC PALAZZOLO Srl alla stagione sportiva 2014/2015 effettuata a propria firma, nonché alla presentazione di documentazione di valenza endofederale, benchè non avesse alcuna carica formale nella predetta società il cui legale rappresentante era il sig. Liborio; PIROLA Simona Monica, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale legale rappresentante della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente e per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 15 CGS ed all’ARt. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver sporto denuncia-querela in data 30.10.2014 presso il comando dei Carabinieri di Palazzolo Sull’Oglio, nei confronti di LIBORIO Marco, senza richiedere ed ottenere dal Consiglio Federale la preventiva autorizzazione.
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