COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 01.03.2016 a carico di : D’ANTUONO Giuseppe per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale reale titolare della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente; PROCOPIO Giacomo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 15, commi 6 e 7 NOIF ed all’Art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’Art. 5 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, pera aver provveduto alla irregolare iscrizione della AC PALAZZOLO Srl alla stagione sportiva 2014/2015 effettuata a propria firma, nonché alla presentazione di documentazione di valenza endofederale, benchè non avesse alcuna carica formale nella predetta società il cui legale rappresentante era il sig. Liborio; PIROLA Simona Monica, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale legale rappresentante della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente e per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 15 CGS ed all’ARt. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver sporto denuncia-querela in data 30.10.2014 presso il comando dei Carabinieri di Palazzolo Sull’Oglio, nei confronti di LIBORIO Marco, senza richiedere ed ottenere dal Consiglio Federale la preventiva autorizzazione.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 01.03.2016 a carico di : D'ANTUONO Giuseppe per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale reale titolare della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente; PROCOPIO Giacomo, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'Art. 15, commi 6 e 7 NOIF ed all'Art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 5 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, pera aver provveduto alla irregolare iscrizione della AC PALAZZOLO Srl alla stagione sportiva 2014/2015 effettuata a propria firma, nonché alla presentazione di documentazione di valenza endofederale, benchè non avesse alcuna carica formale nella predetta società il cui legale rappresentante era il sig. Liborio; PIROLA Simona Monica, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 16 commi 3 e 4, 20 e 52 NOIF per avere quale legale rappresentante della società SICI MOTOR Srl realizzato una cessione della gestione sportiva, del titolo sportivo e della gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della società AC PALAZZOLO Srl ad una società esterna e non affiliata alla FIGC, SICI Motor Srl la quale ha, in concreto, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza averne alcun valido titolo ed in violazione della normativa federale vigente e per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'Art. 15 CGS ed all'ARt. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver sporto denuncia-querela in data 30.10.2014 presso il comando dei Carabinieri di Palazzolo Sull'Oglio, nei confronti di LIBORIO Marco, senza richiedere ed ottenere dal Consiglio Federale la preventiva autorizzazione. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza fissata per il giorno 7.04.2016, nonostante regolare convocazione, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di PROCOPIO Giacomo e D'ANTUONO Giuseppe a 24 mesi di inibizione e di PIROLA Simona Monica a 36 mesi di inibizione. Osserva Dalle indagini delle procura federale e dai documenti versati in atti, risulta provato il comportamento di cui al deferimento, nonché la violazione delle disposizioni indicate in epigrafe. Alla luce della gravità dei comportamenti posti in essere dai deferiti, meritano di essere accolte le richieste della procura federale che dovranno essere applicate all'atto di nuovo tesseramento dei deferiti alla FIGC in quanto attualmente non risultano più tesserati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a PROCOPIO Giacomo ed a D'ANTUONO Giuseppe 24 mesi di inibizione da scontarsi all'atto di nuovo tesseramento per la FIGC; a PIROLA Simona Monica 36 mesi di inibizione da scontarsi all'atto di nuovo tesseramento per la FIGC. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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