COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società F.C. VIGEJUNIOR Camp. Allievi Reg. B Gir. G Gara del 03/04/2016 tra Vigejunior / Accademiapavese S. Genesio C.U. n. 59 del CRL datato 07.04.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società F.C. VIGEJUNIOR Camp. Allievi Reg. B Gir. G Gara del 03/04/2016 tra Vigejunior / Accademiapavese S. Genesio C.U. n. 59 del CRL datato 07.04.2016 La Società F.C. VIGEJUNIOR ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calcaiatore PICELLI Andrea per 3 gare, chiedendo una riduzione della sanzione comminata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : il reclamo non può trovare accoglimento. Le espressioni indicate nel referto arbitrale e proferite dal calciatore giustificano la squalifica comminata, anche alla luce dei criteri abitualmente seguiti dalla Corte adita. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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