COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SERENISSIMA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 2.04.2016 tra ASD Serenissima Calcio / GSO Stella Azzurra Arosio CU n. 42 della Delegazione di Como datato 7.04.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SERENISSIMA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 2.04.2016 tra ASD Serenissima Calcio / GSO Stella Azzurra Arosio CU n. 42 della Delegazione di Como datato 7.04.2016 La società ASD SERENISSIMA CALCIO ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate del calciatore CARELLA Leonardo, lamentando che detto giocatore non avrebbe partecipato alla rissa ma stava cercando di separare i contendenti Con un diverso ricorso, la società STELLA AZZURRA ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara, la squalifica a carico di Roberto VIGANO’ e a carico di MENASAH Kevin per tre gare, nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria comminata di € 150,00, lamentando la erroneità dei fatti ricostruiti nella delibera del GS. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, rilevato che entrambi i ricorsi sono stati presentati nei termini regolari, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva dei reclami ne dispone la riunione e, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva quanto segue : i calciatori sanzionati con le squalifiche per tre gare, risultavano essere stati tutti chiaramente identificati dal direttore di gara, il quale riferisce che nel momento in cui stava sanzionando il calciatore VIGANO' Roberto, alle sue spalle alcuni giocatori, tra i quali quelli identificati, si rendevano protagonisti di una rissa. Peraltro, la decisione di sospendere la gara maturava a fronte dell’impossibilità di sospendere la rissa, stante la mancata collaborazione in tal senso dei capitani delle due squadre e del timore per la propria incolumità. Il Giudice Sportivo ha, pertanto, correttamente deciso di sanzionare entrambe le squadre, alle quali è palesemente attribuibile il comportamento tenuto in campo, con la perdita della gara, così come, del pari, appare corretta la squalifica comminata ai giocatori identificati dall’arbitro. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Entrambi i ricorsi, conferma i provvedimenti adottati dal GS e dispone l’addebito delle relative tasse.
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