COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. G.CARULLO – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO) (GARA G.CARULLO – FWP MATESE DEL 13/02/2016 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – 2^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. G.CARULLO - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO) (GARA G.CARULLO – FWP MATESE DEL 13/02/2016 - CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – 2^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 18/02/2016; premesso che: la società G.Carullo presentava preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe (cfr. citato CU n. 73/2016); questo GST soprassedeva da ogni decisione in merito, rimettendo nel contempo gli atti all’attenzione della Procura Federale, a seguito di una dichiarazione allegata al referto di gara e di una successiva nota fatte pervenire entrambe dalla società FWP Matese (cfr. citato CU n. 73/2016); alla data di pubblicazione del presente CU del CR Molise (21/04/2016) la Procura Federale non ha fatto ancora pervenire le proprie conclusioni; questo GST ritiene di dover procedere onde salvaguardare la regolarità del Campionato di Promozione; rilevato preliminarmente che: la società G.Carullo ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società F.W.P. Matese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui sopra secondo la normativa federale vigente; letto il reclamo, rileva che la società G.Carullo chiede che venga disposta la ripetizione della gara o, in subordine, la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per un presunto errore tecnico dell’arbitro, in quanto il direttore di gara, dopo aver allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore della società FWP Matese DE PASQUALE Giuseppe, non avrebbe fatto in modo che il dirigente allontanato uscisse dal terreno di giuoco, considerato che il DE PASQUALE, si posizionava alle spalle della porta difesa dalla portiere della società G.Carullo e lo avrebbe distratto ed insultato. Ad allontanarlo ci avrebbero provato in successione la magazziniera ed un dirigente locale, senza riuscirvi; si scatenavano dei disordini che, a dire della reclamante, avrebbero inficiato il risultato della gara in epigrafe. La conclusione della reclamante è che tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato se l’arbitro avesse fatto allontanare dal recinto di gioco il De Pasquale. Osserva questo GST. Quanto richiesto dalla reclamante appare del tutto pretestuoso perché fondato su argomentazioni contorte e confuse. Non esiste nel reclamo una valida ragione giuridica a sostegno della tesi della società G.Carullo, ma solo la narrazione confusa di fatti accaduti all’interno del recinto di gioco (fatti oggetto di indagine da parte della Procura Federale) che in nessun modo possono – a giudizio di questo GST – essere alla base di un (presunto) errore arbitrale. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società G.Carullo; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il risultato: a. G.CARULLO – FWP MATESE 0 – 2; 3. di riservarsi ogni altra decisione al ricevimento dell’esito delle indagini da parte della Procura Federale. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società G.Carullo.
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